Il punto di non ritorno del processo

Il provvedimento, pronunciato in udienza dibattimentale, con cui si dispone la nullità del decreto di citazione a giudizio, è abnorme. L’apertura del dibattimento segna, infatti, il punto di non ritorno rispetto alla fase processuale precedente e il momento in cui le nullità precedenti si considerano sanate. Altrimenti il processo subirebbe un ingiusta regressione e stasi non consentita dalla legge.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 39931, depositata il 26 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale disponeva, con ordinanza pronunciata in udienza nel corso del dibattimento, la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di calunnia, dal momento che non era stato preceduto dalla prescritta fissazione dell’udienza preliminare, e ordinava la trasmissione degli atti al pm. Il pm ricorreva, però, segnalando l’abnormità del provvedimento, in quanto pronunciato in dibattimento, fase nella quale non risulta più possibile disporre nel senso indicato poiché era stato superato il termine ex art. 550, comma 3, c.p.p. casi di citazione diretta a giudizio . L’abnormità del provvedimento e il ricorso in Cassazione. Il ricorso è fondato. Difatti, la Cassazione spiega che il provvedimento riguardante l’accertamento di nullità della disposta citazione a giudizio può ritenersi impugnabile in sede di legittimità, esclusivamente ove qualificabile quale atto abnorme riguardante atti emessi dal giudice cui non sia attribuito tale potere, il cui esercizio provochi una stasi al procedimento Cass., n. 25957/2009 . Aperto il dibattimento non si può tornare indietro Nel caso in esame, si era già superata la fase di cui all’art. 550, comma 3, c.p.p., e perciò la nullità del decreto di citazione non poteva essere rilevata. L’apertura del dibattimento, specifica la Corte, segna il punto di non ritorno rispetto alla fase processuale precedente. Altrimenti il processo subirebbe un ingiusta regressione e stasi non consentita dalla legge. e le nullità si considerano sanate. Il rilievo dalla nullità era intervenuto nel corso del dibattimento, ossia quando erano state compiute le formalità di cui all’art. 491 c.p.p. questioni preliminari , che, per effetto della previsione di cui all’art. 550 comma 3, c.p.p., segna il momento dal quale tali nullità devono intendersi sanate. In conclusione, spiega il Collegio che il rilievo d’ufficio della nullità riguardante la corretta individuazione delle modalità di instaurazione del giudizio, oltre a non essere consentito Cass., n. 1175/2000 , realizza un indebita regressione, contrastante con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, suscettibile di qualificare l’atto quale abnorme. La Corte accoglie, quindi, il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 luglio – 26 settembre 2014, n. 39931 Presidente Milo – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Paola ha disposto, con ordinanza pronunciata in udienza nel corso del dibattimento, la nullità del decreto di citazione a giudizio per il reato di calunnia, in quanto non preceduto dalla prescritta fissazione dell'udienza preliminare, e la trasmissione degli atti al P.m. per procedere nel senso indicato. 2. Il P.m. presso quell'ufficio ha proposto ricorso segnalando l'abnormità dei provvedimento in quanto pronunciato in una fase, quella del dibattimento, nell'ambito della quale non risulta più possibile disporre nel senso indicato, poiché è superato il termine fissato dall'art. 550 comma 3 cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che il provvedimento riguardante l'accertamento di nullità della disposta citazione a giudizio può ritenersi impugnabile in questa sede esclusivamente ove qualificabile quale atto abnorme, nella duplice accezione individuata dalla giurisprudenza a sezioni unite di questa Corte Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 - dep. 22/06/2009, P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590 riguardante atti emessi dal giudice cui non sia attribuito tale potere, il cui esercizio provochi una stasi nel procedimento. In linea astratta l'accertamento di nullità del decreto di citazione per la non corretta instaurazione del giudizio, in quanto ingiustamente privo del filtro dell'udienza preliminare, è provvedimento pienamente ammissibile nel nostro ordinamento, risultando previsto ove si riscontri la non corretta individuazione del procedimento con citazione diretta per fattispecie di reato che non la prevedono e ciò sia eccepito dalla parte nella fase degli atti preliminari di cui all'art. 491 cod. proc pen. tuttavia nella specie tale potere risulta esercitato non illegittimamente, come astrattamente potrebbe avvenire nell'ipotesi in cui, prima del compimento della dichiarazione di apertura dei dibattimento, senza eccezione di parte, il giudice verifichi la non corretta individuazione della competenza a decidere, ma nel corso del dibattimento, ed esattamente nel corso dell'audizione testimoniale, quando il giudicante ha pronunciato la nullità dei decreto che dispone il giudizio, conseguentemente rimettendo gli atti al P.m. Ritiene questa Corte che nella specie, in cui sia già superata la fase di cui dall'art. 550 comma 3 cod. proc. pen., non sia consentito rilevare tale nullità, poiché la circostanza che si sia aperto il dibattimento segna il punto di non ritorno rispetto alla fase processuale precedente, incardinando il procedimento in maniera irretrattabile, così da determinare, nell'ipotesi di rilevamento di una erronea instaurazione del giudizio nella fase successiva, un'inammissibile regressione e, di fatto, una stasi del procedimento non consentita, che produce il rifiuto del giudicante a decidere il merito del procedimento rimessogli, non consentito dalla legge. Nella situazione descritta il discrimine tra atto illegittimo, compiuto al di fuori della previsione legale, ma inidoneo a creare indebite regressioni, in quanto scansione prevista dalla legge Sez. 4, Sentenza n. 7295 dei 16/01/2004, dep. 20/02/2004, imp. P.M. in proc. Bellin, Rv. 227833 sia pure per fattispecie diverse, ed abnormità dell'atto, è dato dal tempo in cui interviene la decisione del giudice, poiché nel primo caso l'intervento d'ufficio, esplicandosi nella fase degli atti preliminari, pur in assenza di un'eccezione di parte, costituisce atto non impugnabile, dovendo escludersi la patologia dell'abnormità nell'ipotesi di un accertamento di ufficio di una nullità prevista dalla legge solo in quanto rimessa nella sua individuazione, all'iniziativa di parte Sez. 2, n. 48328 del 15/10/2004 - dep. 15/12/2004, P.M. in proc. Castiglia, Rv. 230449 , sicché l'esercizio di tale potere di controllo, sia pure al di fuori della portata del potere di rilevamento di ufficio rimesso al giudice, in quanto mirato alla tutela della legalità del procedimento, non risulta collocabile al fuori dall'ordinamento. In senso contrario deve concludersi ove, come nella specie, il rilievo della nullità sia intervenuto nel corso del dibattimento, quando sono state compiute le formalità di cui all'art. 491 cod. proc. pen. che, per effetto della previsione di cui all'art. 550 comma 3 cod. proc. pen., segnano il momento dal quale tali nullità devono intendersi sanate. La conseguenza della configurazione di tale nullità come relativa è l'impossibilità di ridiscutere, al di là di tale scansione procedimentale, la corretta individuazione delle modalità di instaurazione del giudizio, con la conseguenza che il rilievo di ufficio effettuato dopo tale momento, oltre a non essere consentito Sez. 6, n. 1175 del 09/03/2000 - dep. 21/03/2000, Tancredi ed altro, Rv. 217123 realizza l'indebita regressione, contrastante con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, suscettibile di qualificare l'atto quale abnorme. Del resto, escludere la rilevanza dello sbarramento temporale previsto dalla legge al fine di precludere la nuova valutazione sulla ritualità dell'instaurazione dei giudizio, potrebbe condurre ad imprevedibili sottrazioni del giudice al suo dovere di pronunciare su quanto rimessogli, pur in assenza di un interesse della parte, che, avendone avuto la possibilità, non si sia attivata per ottenere il diritto ad essere giudicata a seguito dell'udienza preliminare, e che, conseguentemente, non ha subito alcuna limitazione concreta al suo diritto di difesa, circostanza che esclude la sussistenza di nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c cod. proc. pen. e, per l'effetto, ogni possibilità che il giudice possa legittimamente spogliarsi del diritto-dovere di decidere, considerazione che, più di ogni altra, evidenzia lo sviamento del potere realizzato nella specie dal giudice e consente di concludere per abnormità del provvedimento. 3. L'accertamento di abnormità dell'atto impone quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.