Cosa diversifica la ricettazione dall’acquisto di cose di sospetta provenienza?

In tema di ricettazione, il dolo eventuale ricorre quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi dell’acquisto di cose di sospetta provenienza.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 39042, depositata il 25 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’imputato del reato di cui all’art. 712 c.p. acquisto di cose di sospetta provenienza , riqualificando, così, l’originaria imputazione. Il PG ricorreva per cassazione deducendo l’erronea applicazione dell’art. 648 c.p ricettazione , oltre che mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il dolo eventuale nella ricettazione. Il ricorso è fondato. E’ pacifico in sede di legittimità che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza Cass., n. 45256/2007 . Il fatto contestato è stato qualificato ex art. 712 c.p. dai Giudici territoriali, diversamente da come avevano stabilito i Giudici di prime cure che l’avevano qualificato ex art. 648 c.p Da considerare gli elementi fattuali. Tuttavia i giudici di secondo grado non avevano considerato una serie di elementi fattuali, come le modalità anomale dello svolgimento delle trattative, riguardanti un autovettura di elevato valore, condotte che però erano state concluse in strada, senza nessuna garanzia di affidabilità dei danti causa la consegna della carta di circolazione risultava contraffatta, ciò doveva indurre dubbi sulla genuinità la consegna di una sola chiave la discrepanza tra le date di acquisto indicate in fattura e nell’atto sostitutivo di notorietà. La Cassazione annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 giugno – 24 settembre 2014, n. 39042 Presidente Carmenini – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 7 maggio 2013 dal Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato l'imputato B.S. colpevole dei reati ascrittigli di ricettazione continuata e falso , ha assolto l'imputato dal falso di cui al capo B perché il fatto non costituisce reato, e lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 712 c.p. - così riqualificando l'originaria imputazione di cui al capo A -, condannandolo, esclusa la recidiva, e con le già ritenute attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, il PG territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. - erronea applicazione dell'art. 648 c.p. e mancanza con riferimento alla ricezione di una carta di circolazione falsificata , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione contestando, anche sulla base della versione dei fatti offerta dall'imputato, la derubricazione della - in origine - contestata ricettazione - violazione dell'art. 483 c.p. e mancanza di motivazione. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Può ritenersi pacifico per tutte, Cass. pen., Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515 che, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel qualificare ex art. 712 c.p. il fatto già contestato e qualificato dal primo giudice ex art. 648 c.p., e nell'assolvere l'imputato dall'imputazione di falso, per asserita carenza del necessario dolo, la Corte di appello ha trascurato di considerare sia pur unitamente agli elementi valorizzati a fondamento della ritenuta derubricazione una serie di elementi fattuali, pacificamente emergenti ex actis - modalità anomale dello svolgimento delle trattative, riguardanti una autovettura di gran valore, ad un prezzo elevato, eppure condotte e concluse in strada, presso caselli autostradali, senza nessuna garanzia di affidabilità dei danti causa, con asserito pagamento di elevate somme di denaro in contanti privo di concreto riscontro, e senza conoscere in modo certo l'identità del venditore tanto che la querela, pure valorizzata dalla Corte di appello quale indice della buona fede dell'imputato, era stata sporta in danno di soggetti non compiutamente identificati - consegna - prima della conclusione della compravendita - della carta di circolazione risultata contraffatta, che doveva necessariamente indurre dubbi sulla sua genuinità atteso che, se lo fosse stata, l'autovettura non avrebbe - a partire da quel momento - potuto circolare - consegna di una sola chiave - discrepanza tra le date di acquisto indicate in fattura 19.2.2010 e nell'atto sostitutivo di notorietà di cui al capo B 29.2.2010 data, quest'ultima, palesemente inesistente, poiché il mese di febbraio, nel 2010, aveva 28 giorni . La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia che, nel nuovo giudizio, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato, tenendo altresì conto delle ulteriori considerazioni in precedenza svolte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.