Astio e cattivi rapporti con l’ex dipendente: il dolo c’è

In tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa. Provano, quindi, il dolo l’astio intercorrente tra le parti dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il contenzioso sorto sul pagamento degli emolumenti residui e la tardività della denuncia rispetto al momento delle dimissioni.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 39084, depositata il 24 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva colpevole del reato di cui all’art. 368 c.p. calunnia l’imputato, che aveva sporto querela a danno del suo ex dipendente, incolpandolo, ma sapendolo innocente, del delitto di appropriazione indebita di alcuni strumenti di lavoro. Il soccombente ricorreva in Cassazione, lamentando l’impugnata sentenza in ragione dell’insussistenza dell’elemento soggettivo in riferimento al reato ascrittogli. La prova del dolo. La Cassazione nel decidere la questione in esame, ricorda che in tema di calunnia, la prova dell’elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico – deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziare la cosciente volontà di un’accusa mendace nell’ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all’incolpato Cass., n. 32801/2012 . I riscontri. La falsità della querela e la consapevolezza dell’innocenza del lavoratore ingiustamente accusato, avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa e di altri testi. In particolare, gli attrezzi, di cui si denunciava l’appropriazione indebita da parte del dipendente, erano effettivamente custoditi in un furgone nelle disponibilità di questi, che però aveva restituito direttamente al ricorrente all’atto della cessazione della prestazione lavorativa. Nel caso di specie, perciò, la valutazione del dolo è del tutto adeguata e supportata dal riferimento alle ragioni dell’astio correnti tra le parti nel momento delle dimissioni, emergenti dal contenzioso sorto sul pagamento degli emolumenti residui e dalla tardività della denuncia rispetto al momento delle dimissioni. La Cassazione rigetta, quindi, il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 20 maggio – 24 settembre 2014, n. 39084 Presidente Milo – Relatore Paternò Raddusa Ritenuto in fatto 1. O.M. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna, resa in primo grado dal Tribunale di Udine, del ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all'art 368 cod.pen ed al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita . Tanto per aver sporto querela in danno di D.R.S. incolpandolo, sapendolo innocente , del delitto di appropriazione indebita di alcuni strumenti di lavoro. 2. Due i motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si lamenta contraddittorietà della motivazione in relazione al disposto di cui agli articolo 192 comma I e II cod. proc.pen. Secondo il ricorrente anche il Giudice di appello non ha valutato in modo corretto le risultanze probatorie, senza cogliere le incongruenze rese nel corso delle deposizioni acquisite in processo, avuto anche riguardo al tenore della documentazione depositata nel corso del giudizio . E si ripercorrono le ragioni di incongruenza logica destinate ad inficiare il portato probatorio da ascrivere al propalato del D.R. , dei G.A, di Z.A. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge avuto riguardo al disposto dell'art 368 cpp in ragione della insussistenza dell'elemento soggettivo. Se è vero , come affermato dalla Corte , che chiunque poteva avere accesso ai furgoni parcheggiati e prelevare delle attrezzature , è evidente che il custode delle stesse altri non poteva essere che il D.R. né era nella consapevolezza del ricorrente che altri dipendenti potevano prelevare quelle stesse attrezzature. Considerato in diritto. l. II ricorso è inammissibile in ragione di quanto precisato di seguito. 2. Dalla sentenza impugnata emerge la seguente ricostruzione in fatto . Tra il ricorrente e la persona offesa era occorso un rapporto lavorativo, segnatamente la seconda lavorava alle dipendenze del primo. Cessato il rapporto, l'O. ebbe a querelare il D.R. accusandolo di essersi appropriato degli strumenti di lavoro messi a disposizione dello stesso per rendere la prestazione di sua pertinenza. Nel ritenere della Corte territoriale, conforme alla valutazione resa dal Giudice di prime cure, la falsità della querela e la consapevolezza della innocenza del lavoratore ingiustamente accusato hanno trovato conferma nella deposizione della persona offesa , integrata dalle dichiarazioni dei testi Ariabis e Z. . In particolare , diversamente dall'assunto difensivo, si è affermato che non è mai stato comprovato che venne fatto , soprattutto nel contraddittorio con l'imputato, un inventario preciso degli attrezzi asseritamente sottratti che gli stessi erano custoditi all'interno di un furgone nella disponibilità del D.R. e da questi restituito direttamente al ricorrente all'atto della cessazione della prestazione lavorativa che tra tale restituzione , la cessazione dei rapporto e la querela era trascorso del tempo che la definizione del rapporto aveva provocato reazioni negative in capo al ricorrente perché il D.R. era andato a lavorare presso impresa concorrente con affermato sviamento di clientela in favore di quest'ultima ed in danno al ricorrente che , per quanto evidenziato dal teste Z. , a fronte delle preannunziate dimissioni della parte civile , il ricorrente prima tentò vanamente di convincerlo a non lasciare l'azienda , poi ebbe a prospettare la sua volontà di denunziarlo, ciò ancor prima delle citate dimissioni. 3. Tanto premesso, osserva la Corte come con il primo motivo vengono reiterate pedissequamente le contestazioni sollevate in appello volte a deprivare di credibilità le dichiarazioni testi escussi nel dibattimento. Ma la Corte territoriale ha, con valutazione rimasta priva di alcuna critica mirata, sistematicamente affrontato le lamentate incongruenze e contraddizioni, superandole tutte in piena linea con le valutazioni rese dal giudice di primo grado. E sul punto manca un preciso confronto critico sotteso alla doglianza articolata in questa sede. 4. Non meno generico e aspecifico il secondo motivo di ricorso . 4.1 In linea di principio va ricordato come in tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato in termini cfr Sez. 6, Sentenza n. 32801 del 02/02/2012, Rv. 253270 4.2 Nel caso, la valutazione legata al dolo appare adeguatamente supportata dal puntuale riferimento alle ragioni di astio correnti con la parte civile all'atto delle dimissioni , peraltro conclamate dal contenzioso sorto sul pagamento degli emolumenti residui alla tardività della denunzia rispetto al momento delle dimissioni e della restituzione del furgone alla nettezza del contenuto della querela quando,proprio per il lasso di tempo occorso tra la restituzione del furgone e quello della data di verifica indicata in denunzia , doveva quantomeno sorgere in capo al ricorrente anche il possibile dubbio della riferibilità del fatto a terzi diversi dal D.R. infine alla deposizione dello Z. , priva di contrasti sul punto sollevati anche in appello dalla difesa , in ordine alla volontà del ricorrente di denunziare il D.R. ancora prima della dimissioni e quindi per forza di cose della verifica dell'appropriazione. 4.3 A fronte di tale portato argomentativo, nel ricorso si adduce una violazione di legge in ordine all'affermata insussistenza del dolo tutt'altro che precisata a fronte di una motivazione pienamente conforme al dato normativo di riferimento in diritto . Ed a voler ricondurre la doglianza , considerandone il tenore sostanziale , ad un ambito valutativo legato alla tenuta della motivazione spesa sul punto dalla Corte distrettuale , resta l'assenza di un confronto minimo con le considerazioni espresse dalla corte territoriale a supporto della valutazione sul dolo, risultando il gravame integralmente imperniato su considerazioni logiche legate ad elementi fattuali che non inficiano in alcun modo la tenuta logica della motivazione assunta sul punto dalla Corte . 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende , liquidata, secondo equità, come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.