Spazi angusti e valium: animali sottratti al Delfinario

Reggono le accuse mosse nei confronti del legale rappresentante della struttura, alla luce della evidente condizione di sofferenza dei delfini. Consequenziale, e legittimo, il provvedimento di sequestro degli animali.

Delfinario come un carcere per i cetacei lì ospitati vasca troppo piccola e ridottissimo volume d’acqua a disposizione. E, in aggiunta, trattamenti assurdi con farmaci nocivi come il valium. Inevitabile la contestazione dei reato di maltrattamento e abbandono degli animali . Consequenziale e legittimo il provvedimento di sequestro dei delfini, portati via, per il loro benessere, da una struttura assolutamente non adeguata. Cassazione, sentenza n. 39159, sez. III Penale, depositata oggi . Carcere d’acqua A finire sotto i riflettori è il Delfinario di Rimini fatale una verifica nella struttura, da cui sono emerse le precarie condizioni di vita di quattro animali, costretti in spazi angusti, con poca acqua, e ‘calmati’ a forza di farmaci. Passaggio successivo sono le accuse nei confronti del legale rappresentante della struttura, che finisce sul banco degli imputati per i reati di abbandono e maltrattamento degli animali. Proprio alla luce di tali contestazioni, viene deciso il sequestro preventivo dei quattro delfini. Ebbene, questo provvedimento, nonostante le obiezioni mosse in Cassazione dal legale rappresentante del Delfinario, viene ritenuto legittimo. Decisiva la valutazione, anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, della collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche , senza dimenticare poi la somministrazione, senza necessità, di farmaci che certamente incidevano sul benessere dei quattro delfini somministrazione di ormoni e di valium , così alterandone l’equilibrio . Evidente, in sostanza, lo stato di sofferenza degli animali, a prescindere dalla presenza di lesioni visibili. E altrettanto evidente è anche la consapevolezza del legale rappresentante della struttura rispetto alle precarie condizioni degli animali decisivo, su questo punto, uno scambio di corrispondenza con la persona addetta all’addestramento dei delfini , che aveva segnalato le gravi criticità della struttura e le conseguenze lesive per i cetacei.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo – 24 settembre 2014, n. 39159 Presidente Fiale – Relatore Grillo Ritenuti in fatto 1.1 Con ordinanza del 30 settembre 2013 il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame avanzata da M.M. avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le Indagini Preliminari di quel Tribunale, avente per oggetto il sequestro di quattro delfini detenuti presso il Delfinario di Rimini del quale era rappresentante legale il predetto M., indagato in concorso con B.C. non ricorrente per i reati di cui agli artt. 544 ter cod. pen e 727 stesso codice. 1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'indagato M.M. deducendo con un primo motivo violazione della legge penale per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale art. 544 cod. pen. difettando gli elementi costitutivi del reato e dunque non sussistendo il fumus criminis. Lamenta, in particolare il ricorrente che il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato a desumere il fumus commissi delicti da alcune circostanze esposte da personale dei Ministeri dell'Ambiente, della salute e delle Politiche Agricole nel corso di una ispezione condotta presso il delfinario di Rimini ove erano ospitati i quattro delfini, avendo rilevato nel corso della visita che agli animali venivano somministrati farmaci nocivi per il loro benessere. Lamenta altresì il ricorrente carenza assoluta di motivazione in punto di elemento psicologico del reato sottolineando come il M. si avvalesse dell'opera di medici veterinari in quanto a corto di nozioni di medicina veterinaria. Con il secondo motivo la difesa lamenta omessa motivazione e violazioni di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei periculum in mora. Con il terzo - ed ultimo - motivo la difesa lamenta altra violazione di legge con riferimento alla legittimità del sequestro finalizzato alla confisca degli animali. 1.3 Ha presentato nei termini memoria il rappresentante della Pubblica Accusa, sottolineando la correttezza della decisione del Tribunale sulla base di plurimi elementi che deponevano tanto per la configurabilità astratta dei reati ipotizzati nella contestazione provvisoria, quanto per la sussistenza del periculum in mora. Considerato in diritto 1. II ricorso non è fondato. 2. Sul piano generale valgano le seguenti considerazioni come ripetutamente affermato da questa Corte nel caso di adozione di misure cautelare reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve essere limitato alla verifica della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall'accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell'indagato circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito Sez. 3^ 12.5.1999 n. 1821, Petix, Rv. 214218 . Proprio per tale ragione si rende necessario il rinvio alla fase di merito di profili sia in punto di materialità della condotta che di elemento soggettivo che necessitano di approfondimenti ulteriori incompatibili con la fase cautelare nella quale deve farsi riferimento soltanto alla astratta configurabilità del reato, al rapporto di pertinenzialità tra la cosa e il reato ipotizzato ed alla attualità e concretezza del periculum in mora. 2.1 Naturalmente l'attività di controllo del giudice del riesame non potrà essere disancorata dall'analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo dei giudice quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest'ultimo è antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare in questo senso Sez. 2^ 23.3.2006 n. 19523, P.M. in proc. c. Cappello, Rv. 234197 Sez. 3^ 20.5.2010 n. 27715, Barbano, Rv. 248134 . 2.2 Ovviamente, poiché è compito del giudice quello di esaminare il fumus criminis in tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, ivi compreso l'elemento soggettivo, solo laddove questo risulti ad evidenza insussistente, potrà essere rilevata l'infondatezza del fumus commissi delicti in questo senso Sez. 4^ 21.5.2008 n. 23944, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521 Sez. 3^ 11.3.2010, D'Orazio, Rv. 247103 . Corollario di tale proposizione è che nella sola ipotesi della ritenuta insussistenza dei fumus commissi delicti in tutti le sue componenti, il sequestro oggetto di riesame potrà rectius dovrà essere revocato. 2.3 A tali criteri si è attenuto il Tribunale anzitutto per quel che riguarda l'aspetto del fumus criminis. Lungi dall'apparire basato su mere supposizioni o petizioni di principio, la motivazione esaustiva e diffusa, analizza tutta una serie di elementi - sui quali la difesa del ricorrente ha sostanzialmente sorvolato - che lasciavano ragionevolmente presumere la sussistenza del reato ipotizzato sul paino astratto. 3. La questione oggetto di analisi verte sulla astratta configurabilità del reato di maltrattamento di animali, reato che per sua stessa struttura richiede il dolo generico anche nella forma eventuale laddove, come nel caso di specie, la condotta dell'agente determini una conseguenza sull'animale diversa dalle lesioni Sez. 3^ 27.6.2013 n. 32837, Prota e altro, Rv. 255911 v. anche Sez. 3, 9.6.2011 n. 26368, Durigon, non massimata . 3.1 II reato in parola, introdotto dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, prevede testualmente la condotta di chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili . 3.2 Perché possa dirsi integrata la fattispecie codicistica è necessaria la volontarietà della condotta lesiva in danno dell'animale ovvero, la volontarietà di una condotta che sottoponga lo stesso animale a sevizie o comportamenti o lavori o fatiche insopportabili. L'art. 544 ter c.p., si caratterizza quale reato a forma libera, modellato sullo schema dell'art. 582 cod. pen. di guisa che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all'evento tipico 3.3 Ma accanto ad una condotta generatrice di lesioni, si colloca altra condotta ugualmente rilevante sul piano penale che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. 3.4 Peraltro la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato , ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. 3.5 Ed, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore. 4. Proprio con riferimento ai delfini della specie Tursiops truncatus, il D.M. 469/01 prevede all'art. 1 Art. che Fermo restando quanto prescritto dal regolamento CE 338/97, dal regolamento CE 939/97, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione, ai fini del mantenimento in cattivata' degli esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto 4.1 Ed in effetti, scorrendo l'allegato al detto decreto vengono dettate precise prescrizioni con riferimento alle caratteristiche tecniche della vasca ed alle sue dimensioni 400 mq. per vasche ospitanti sino a 5 delfini - punto 4 del D.M. al volume dell'acqua non inferiore a 1.600 mc. - punto 7 del detto D.M. a tipo e quantità di alimentazione gìornaliera alla presenza di personale specializzato, etc. 5. Orbene, sul piano della configurabilità astratta del reato ipotizzato, la motivazione del Tribunale per un verso ha dato atto in modo dettagliato, delle risultanze della visita ispettiva e per, altro verso, ha dato atto oltre che della somministrazione senza necessità di farmaci che certamente incidevano sul benessere dei quattro delfini somministrazione di Ormoni e di Valium così alterandone l'equilibrio. 5.1 Ma, ancora più significativamente, il Tribunale ha posto in risalto alcune caratteristiche ambientali in cui i quattro esemplari erano costretti a vivere, incompatibili con la loro tendenziale situazione di benessere più in particolare sono emersi dati oggettivi inconfutabili, nemmeno contestati dalla difesa del ricorrente circa le ridotte - rispetto alla misura standard - dimensioni della vasca e il ridotto volume di acqua inferiore rispetto al volume standard. Si tratta di condizioni minimali in assenza delle quali si è in presenza di quella situazione contemplata dalla norma che vede l'animale soffrire per un comportamento volontario e cosciente dell'uomo condizioni negative per il suo benessere. Di ciò è dato ampiamente atto nella articolata motivazione dell'ordinanza pag. 8 e pag. 9 . 5.2 Orbene i rilievi contenuti nel primo motivo di ricorso muovono da un inesatto e circoscritto inquadramento della fattispecie penale, in quanto la difesa insiste sostanzialmente sull'aspetto legato alla somministrazione di farmaci inadatti ed anzi controindicati per quella specie animale, mentre nulla deduce con riguardo alla situazione di criticità ambientale che certamente refluisce sulla configurabilità del reato. Il fatto che non siano state riscontrate lesioni sui delfini - indipendentemente dalla esattezza del rilievo - non appare per nulla dirimente posto che una delle condotte sanzionate penalmente è quella di cagionare all'animale una situazione di sofferenza non necessariamente legata all'insorgere di lesioni. 6. Anche con riferimento al profilo attinente all'elemento soggettivo del reato, il Tribunale ha fornito risposte assolutamente esaurienti ed esenti da qualsivoglia vizio, uniformandosi a quei principi giurisprudenziali, precedentemente citati, secondo i quali sono una insussistenza ictu oculi dell'elemento soggettivo del reato avrebbe potuto giustificare una diversa decisione. 6.1 Esemplare la motivazione basata su dati, anche questi inoppugnabili, desunti da uno scambio di corrispondenza tra la persona addetta all'addestramento dei delfini SEVERI Carlotta e la Direzione del delfinario costantemente informata ed aggiornata sulle gravi criticità del/a struttura e sulle conseguenze lesive per i delfini così testualmente pag. 9 dell'ordinanza circostanze in presenza delle quale, correttamente il Tribunale ha escluso l'inconfigurabilità ictu oculi del dolo da parte del M. che, nonostante tali informazioni ed avvertenze ha persistito nel mantenere lo statu quo sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della salute dei delfini. 6.2 Le deduzioni offerte dal M. al riguardo, ancora una volta si incentrano su una asserita inconsapevolezza della somministrazione di farmaci controindicati oltretutto gestita dal veterinario ma ancora una volta si tratta di rilievi privi di significato laddove la consapevolezza della situazione di illegalità derivava da conoscenze dirette del M. che, sul punto ha mostrato sostanziale indifferenza come affermato dal Tribunale. 6.3 Del tutto esatte le considerazioni svolte dal Tribunale tanto con riferimento al periculum in mora, quanto con riferimento alla confisca. 7. Invero il Tribunale ha opportunamente sottolineato il pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze del reato derivante dal mantenimento dei delfini in una situazione quale quella contestata che avrebbe certamente accentuato la situazione di deterioramento degli esemplari costretti a permanere in un ambiente incompatibile con le loro caratteristiche etologiche. Risulta così soddisfatta la motivazione riferibile al cd. rapporto di pertinenzialità apparendo sufficiente e congruo il riferimento al requisito del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato o del pericolo di reiterazione del reato stesso in quanto indici da prendere in considerazione per il mantenimento, o meno, del sequestro preventivo. 8. Così come il profilo afferente ad una possibilità di confisca obbligatoria legata alla natura del reato - contestata come illogica dalla difesa della ricorrente - è stato correttamente affrontato dal Tribunale in rapporto alla natura astratta del reato ipotizzato dalla Pubblica Accusa, evidenziandosi come la stessa natura del reato contestato prevede l'obbligatorietà della confisca in coerenza con quanto previsto dall'art. 544 sexies cod. pen. 8.1 Sotto tale profilo i rilievi contenuti nel secondo e terzo motivo di ricorso sono anche generici perché non deducono circostanze tali da superare le motivazioni dei Tribunale assolutamente coincidenti con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, limitandosi ad una vera e propria contestazione di maniera. 9. Per tutte queste ragioni il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.