Pubblicazione di uno scritto anonimo: il futuristico web segue le stesse regole della giurassica carta

Nel recepimento e diffusione online di uno scritto anonimo, analogamente a quanto previsto per la pubblicazione ordinaria, è da escludere l’operatività dell’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, inidoneo quindi a meritare l’interesse pubblico ed insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38746, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. Il gup del tribunale di Tempio Pausania dichiarava di non doversi procedere nei confronti del direttore responsabile di un sito web per i reati ex artt. 595, commi 1 e 2, c.p. diffamazione e 13, l. n. 47/1948 diffamazione a mezzo stampa . L’accusa era di aver pubblicato sul sito web un editoriale di elaborazione redazionale senza firma contenente passaggi lesivi della reputazione di una persona. Il pm ricorreva in Cassazione, contestando al giudice, che aveva fatto leva sull’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. al direttore del sito web, ove nel caso di specie l’imputato era stato accusato di essere autore o coautore dello scritto ritenuto offensivo. Anche la Corte di Cassazione ritiene censurabile la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile al direttore di un giornale online l’art. 57 c.p. per omesso controllo sui contenuti pubblicati. Diffamazione aggravata. Infatti, il titolo di imputazione, a prescindere dal riferimento, era di diffamazione aggravata e non già dell’omesso e colposo controllo sul contenuto della pubblicazione. Non era stato neanche considerato che il fatto in contestazione consisteva nella pubblicazione su una pagina web di quel sito di una nota redazionale priva di firma, in cui si riportava anche una lettera anonima dal contenuto obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa. Nel recepimento e diffusione online di uno scritto anonimo, analogamente a quanto previsto per la pubblicazione ordinaria, è da escludere l’operatività dell’esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, inidoneo quindi a meritare l’interesse pubblico ed insuscettibile di controlli circa l’attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Tempio Pausania.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 aprile – 23 settembre 2014, n. 38746 Presidente Ferrua – Relatore Bruno Ritenuto di fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Tempio Pausania, pronunciando ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.B in ordine al reato di diffamazione a lui ascritto, ai sensi dell'art. 595, commi 1 e 2 e 13 I. n. 47/1948, per avere, nella qualità di direttore responsabile del sito Web www.cresia.info presso la reputazione di P.T., pubblicando in data 30 marzo 2011 su una pagina Web dello stesso un editoriale di elaborazione redazionale senza firma dal titolo La lettera di Benedetto XVI sul malgoverno della diocesi cagliaritana unitamente a detta lettera non firmata - asseritamente proveniente da un gruppo di cristiani non meglio identificati - contenente passaggi lesivi della reputazione di P.T., cui viene attribuito a il compimento di atti sessuali impropri attendibilmente da ritenersi di routine con un giovane lavorante della parrocchia San Pio X di Roma b l'instaurazione di una causa canonica per diffamazione per salvarsi dall'ignominia dell'accusa mossa da un diacono cagliaritano, M.P., affermando altresì, contrariamente al vero, che il giudizio canonico era sospeso mentre il T. continuava a dire messa e a guidare la comunità parrocchiale con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la pronuncia anzidetta il PM di Tempio Pausania ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione del giudicante che, erroneamente, aveva fatto leva sulla pacifica inapplicabilità della norma di cui all'art. 57 cod. pen. al direttore di sito Web, ove invece nel caso di specie l'imputato era stato accusato di essere autore o coautore dello scritto ritenuto offensivo. Con unico motivo d'impugnazione il difensore della parte civile, M.G., eccepisce nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 595, commi secondo e terzo, cod. pen. anche eventualmente sotto il profilo dell'art. 110 cod.pen. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata merita certamente le critiche dei ricorrenti. Ed infatti, é sicuramente erronea, in punto di diritto, l'impostazione della detta pronuncia, che, muovendo, dalla qualità attribuita al B., di direttore responsabile del sito web in questione, aveva finito con l'applicare alla fattispecie il pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice in ordine all'inapplicabilità al direttore di un giornale on line dell'art. 57 cod. pen., per omesso controllo sui contenuti pubblicati cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 35511 del 16/07/2010, Rv. 248507 . Non si è, infatti considerato, che il titolo d'imputazione, al di là del riferimento all'anzidetta qualità, era l'art. 595, commi 2 e 3, cod. pen. e 13 della legge sulla stampa, ossia della diffamazione aggravata e non già dell'omesso, colposo, controllo sul contenuto della pubblicazione. Non solo, ma non si era neppure considerato che, sulla base della formulazione della rubrica, il fatto in contestazione consisteva nella pubblicazione su una pagina web di quel sito di una nota redazione priva di firma in cui si riportava una lettera anonima dal contenuto obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa. Nella sostanza, la condotta in questione consisteva nell'avere recepito e diffuso on fine uno scritto anonimo e, in una siffatta situazione, analogamente a quanto previsto per la pubblicazione ordinaria, andrebbe esclusa anche l'operatività dell'esimente del diritto di cronaca qualora la notizia sia riportata utilizzando uno scritto anonimo, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008 Rv. 242603 Sez. 5. n. 5545 del 05/03/1992, Rv. 190091 D'altro canto, ove così non fosse, sarebbe sancita una sorta di licenza di diffamare impunemente chicchessia, peraltro attraverso un mezzo di enorme diffusività, anche per l'indeterminata permanenza della notizia sul sito, in favore del responsabile, libero, in nome di una malintesa libertà di manifestazione del pensiero, di dare spazio ad asseriti scritti anonimi. 2. Ed allora, non par dubbio che, nel pronunciare sentenza di proscioglimento con formula perché il fatto non è prevenuto dalla legge come reato, per le anzidette ragioni, il Gup abbia debordato da limiti istituzionali delle attribuzioni ex art. 425 cod. proc. pen., a norma del quale la valutazione richiesta al giudicante deve essere parametrata alla prognosi dell'inutilità del dibattimento e, rispetto a siffatta necessaria finalizzazione, è logicamente incongruo - secondo consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice - escludere lo sfogo dibattimentale, nella dialettica del contraddittorio, in presenza di elementi idonei allo sviluppo probatorio, siccome oggettivamente suscettibili di soluzioni alternative ed aperte cfr. Cass. sez. 6, 16.11.2001, n, 45275, rv. 221303 e, da ultimo, id. sez. 5,15.5.2009, n. 22864, rv. 244202 . Insomma, è doverosa la verifica dibattimentale in tutti i casi in cui sussistano fonti od elementi di prova, ancorché contraddittori od insufficienti, che si prestino nondimeno - secondo una ragionevole valutazione prognostica - a soluzioni aperte. L'averla ingiustificatamente negata nel caso di specie, peraltro sulla base di un'erronea impostazione giuridica e di non pertinente assunto sulla mancanza di prova che il B. fosse tra gli autori dello scritto anonimo, integra il denunciato vizio di legittimità, che comporta annullamento della sentenza impugnata, da dichiarare nei termini espressi in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Tempio Pausania.