Si fa pagare dallo Stato, nascondendo i soldi di mamma: condannato

L’assegno sociale cd. pensione sociale , lungi dal rappresentare un contributo occasionale, costituisce un vero e proprio trattamento stabile e continuativo, immutabile, che deve, dunque, essere inserito nella dichiarazione reddituale da presentare al fine di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38980, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. Il Gip, con sentenza, dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115/1992, per aver reso dichiarazione reddituale non corrispondente al vero, al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’Appello confermava la statuizione gravata. L’imputato proponeva ricorso per cassazione. L’inserimento dell’assegno sociale. La disposizione normativa al fine di ammettere al patrocinio a spese dello stato solo coloro che versino in una effettiva e concreta difficoltà di far fronte alle esigenze economiche dell’intero nucleo familiare non pone esclusioni di sorta. Soggiunto che, l’assegno sociale cd. pensione sociale , lungi dal rappresentare un contributo occasionale, costituisce un vero e proprio trattamento stabile e continuativo, immutabile, salvo il venir meno della condizione socio-economica che lo impone Cass., Sez. III, n. 25194/11 . Nel caso di specie, il sommario e appena abbozzato tentativo di giustificare il mancato inserimento degli assegni sociali percepiti dalla madre nella dichiarazione reddituale con un errore scusabile neppure può essere preso in esame, in quanto già nella sua formulazione si mostra perplesso ed ipotetico. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 giugno– 23 settembre 2014, n. 38980 Presidente Brusco– Relatore Grasso Ritenuto di fatto 1. II G.I.P. del Tribunale di Brindisi, con sentenza del 20/12/2012, dichiarato C.A. colpevole del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115/92,per aver reso dichiarazione reddituale non corrispondente al vero, al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata infraquinquennale, lo condannò alla pena stimata di giustizia. 1.1. La Corte d'appello di Lecce, investita dell'appello dall'imputato, con sentenza dell'8/1/2014, confermò la statuizione gravata. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima decisione, prospettando unitaria censura con la quale denunzia violazione di legge, in riferimento agli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115/2002. Assume il ricorrente che la circostanza di non avere incluso nel reddito famigliare gli assegni sociali percepiti dalla madre era dipesa dal fatto che il medesimo non ne fosse a conoscenza oppure che non lo abbia ritenuto al momento di riferire circa gli introiti del proprio nucleo famigliare . Inoltre l'interpretazione più aderente alla specialità della disposizione imponeva di escludere i predetti assegni, in quanto contributo eccezionale avente natura di erogazione una tantum . Considerato in diritto 3. II ricorso, destituito di giuridico fondamento, si pone ai margini della manifesta infondatezza. 3.1. La disposizione normativa al fine di ammettere al patrocinio a spese dello stato solo coloro che versino in una effettiva e concreta difficoltà di far fronte con l'introito reddituale e parareddituale dell'intero nucleo famigliare convivente, che il vincolo solidaristico impone disponibile per le esigenze primarie di ciascun componente e fra queste senz'altro la tutela legale davanti alla pretesa punitiva dello Stato , non pone esclusioni di sorta quale che sia la fonte, la stabilità o precarietà ed il regime tributario delle entrate, restando, quindi, a tal ultimo proposito, indifferente che le stesse siano escluse dalla base imponibile, soggette a ritenuta alla fonte o senti dall'imposizione conforme, Cass., Sez. IV n. 45159 del 4/10/2005, Rv. 232908 . Peraltro, soggiunto che l'assegno sociale c. d. pensione sociale , lungi dal rappresentare un contributo occasionale, costituisce un vero e proprio trattamento stabile e continuativo, immutabile, salvo il venir meno della condizione socio-economica che lo impone, devesi rammentare che questa Corte Sez. III, n. 25194 del 31/3/2011, Rv. 250960 ha, comunque, ritenuto debba tenersi conto di percezioni a titolo di TFR e d'indennità di disoccupazione. E' appena il caso di soggiungere che il sommario e appena abbozzato tentativo di giustificare il mancato inserimento con un errore scusabile neppure può essere preso in esame in quanto già nella sua formulazione si mostra perplesso ed ipotetico. 4. Consegue all'epilogo la condanna del ricorrente alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.