Presidente del collegio: il lavoro non va lasciato a metà

Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, c.p.p. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art. 127 c.p.p.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38122, depositata il 17 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Caltanissetta rigettava, mediante ordinanza, l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione proposta da un indagato per il reato di abuso d’ufficio, sottoposto ad arresti domiciliari ed in seguito assolto perché il fatto non sussisteva. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 525 c.p.p., in quanto il procedimento era stato deciso da un collegio presieduto da un magistrato, mentre l’udienza camerale di trattazione era stata celebrata davanti ad un collegio presieduto da un altro giudice. Stesso presidente fino alla fine. La Corte di Cassazione ricorda che il principio di immutabilità del giudice, sancito dall’art. 525, comma 2, c.p.p. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all’esito dell’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. Nel caso di specie, il verbale recava in intestazione l’indicazione del collegio presieduto da un magistrato diverso da chi aveva sottoscritto l’ordinanza in qualità di presidente. Ciò indicava la partecipazione alla deliberazione di un magistrato in veste di presidente diverso da colui che aveva presieduto il collegio in udienza. Ne derivava, perciò, la nullità dell’ordinanza, non rilevabile dalla parte prima del deposito dell’ordinanza. Il ricorrente aveva, poi, tempestivamente dedotto il vizio. Per questi motivi, la Corte di Cassazione annullava l’ordinanza, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 13 maggio – 17 settembre 2014, n. 38122 Presidente Zecca – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 11 aprile 2013 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta da V.A. , il quale era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 23/7/2005 al 21/9/2005 perché indagato del reato di abuso d'ufficio continuato. Il predetto, con sentenza del 21/7/2010, era stato assolto dall'imputazione dal Tribunale di Enna perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione il V. , a mezzo del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 525 c.p.p. Osserva che il procedimento era stato deciso da collegio presieduto dal dr. Cardinale, dopo che l'udienza camerale di trattazione era stata celebrata innanzi al collegio presieduto dal dr. N. , come documentato dal relativo verbale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Il ricorrente ha presentato memoria integrativa. Considerato in diritto 4. Il ricorso va accolto, in ragione della fondatezza del primo motivo. Secondo l'orientamento costantemente espresso da questa Corte, al quale il collegio si conforma, il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod.proc.pen. è espressione di un principio generale estensibile anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito dell'udienza camerale ex art. 127 cod.proc.pen. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza resa ex art. 310 cod.proc.pen. dal Tribunale del riesame, poiché vi era contrasto tra il verbale di udienza e l'intestazione del provvedimento, con conseguente dubbio che due magistrati che avevano partecipato alla decisione non avessero partecipato all'udienza Sez. 1, Sentenza n. 25806 del 12/06/2007 Rv. 237369 . Nella specie il principio richiamato risulta violato poiché il verbale dell'11/4/2013 reca in intestazione l'indicazione del collegio presieduto da magistrato diverso da colui che ha sottoscritto l'ordinanza in veste di presidente. Il dato non può che intendersi come indicativo di una partecipazione alla deliberazione di un magistrato in veste di Presidente diverso da quello che presiedeva il collegio in udienza. Tanto basta a ritenere integrata la nullità, non rilevabile dalla parte prima del deposito dell'ordinanza e, di conseguenza, tempestivamente dedotta. 6. In base alle svolte argomentazioni l'ordinanza va annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio. P.Q.M. La Corte annulla la impugnata ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.