Ubriaco alla guida: “Favorisca patente, libretto…” e macchina

L’art. 186 c.d.s. prevede, in caso di guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la confisca obbligatoria del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea a reato. Ciò avviene anche in caso di procedimento definito con pena patteggiata o terminato con la sospensione condizionale della pena.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 38115, depositata oggi. Il caso. La Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Fermo, che, in seguito a patteggiamento, condannava un imputato ex art. 186, comma 2, lettera c guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e comma 2- sexies ammenda raddoppiata in caso di reato commesso tra le 22 e le 7 c.d.s Il Procuratore Generale della Repubblica ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata confisca del veicolo con cui era stato commesso il reato e la mancata sospensione della patente di guida. Nessuna possibilità di scelta. La Corte di Cassazione ricorda che l’art. 186 c.d.s. prevede, in caso di guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la confisca obbligatoria del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea a reato. Ciò avviene anche in caso di procedimento definito con pena patteggiata o terminato con la sospensione condizionale della pena. In più, viene sancita anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Nel caso di specie, invece, i giudici di merito non avevano deciso niente al riguardo. Perciò, la Cassazione rinvia la decisione alla Corte d’appello di Ancona, la quale dovrà determinare la durata della sospensione della patente e verificare se siano presenti le condizioni per disporre la confisca dell’auto con cui è stato commesso il reato, stabilendo se il veicolo appartiene ad una persona estranea al reato. A chi appartiene il veicolo? A tale scopo, la Corte di Cassazione sottolinea che il concetto di appartenenza deve intendersi non in senso tecnico, cioè come proprietà od intestazione nei pubblici registri, bensì come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali. In più, viene ricordato anche che la confisca del veicolo intestato ad un terzo è esclusa solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato ed in buona fede, intesa come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di circolazione del mezzo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 aprile – 17 settembre 2014, n. 38115 Presidente Zecca – Relatore Foti Ritenuto di fatto Ricorre a questa Corte il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Fermo, del 4 giugno 2013, che ha applicato a D.A, imputato ex art. 186 co. 2 lett. c e 2 sexies del codice della strada tasso alcolemico registrato pari a 2,27 e 2,25 g/1 nelle due prove , la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il tribunale ha omesso di disporre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato e di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in violazione dell'art. 186 co. 2 lett. c del C.S., che impone al giudice l'adozione di detti provvedimenti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. -1 L'art. 186 del codice della strada, come novellato dal d.l. n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede, per chi si sia reso responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, allorchè il tasso alcolemico registrato sia superiore, come nel caso di specie, a 1,50 g/l -ove anche il procedimento sia definito con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena la confisca obbligatoria del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Spetta quindi sempre al giudice di disporre la confisca del veicolo con cui il reato è stato commesso, previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti. A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale pur dopo le modifiche agli artt. 186 e 187 dello stesso codice apportate dalla legge n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa accessoria. Attribuzione che non ne ha eliminato il carattere dell'obbligatorietà e, in conseguenza, non ha fatto venir meno l'obbligo del giudice, ricorrendone i presupposti, di disporla con la sentenza, anche di patteggiamento, che accerti la commissione del reato sopra indicato Cass. n. 12313/12 . Orbene, a tale verifica si è sottratto il giudice del merito, che nulla in proposito ha stabilito né ha risolto i dubbi concernenti l'individuazione dell'imputata quale proprietaria, all'epoca dei fatti, dell'auto sopra indicata dubbi emergenti dall'esame della stessa documentazione allegata dal PG ricorrente. Prevede altresì la norma richiamata che alla condanna per il reato in questione debba anche seguire l'applicazione, nei confronti del condannato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Anche a tale proposito nulla ha statuito il giudice del merito. -2 Su tali punti, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Fermo il quale determinerà la durata della sospensione della patente e verificherà se sussistano le condizioni per disporre la confisca dell'auto con la quale è stato commesso il reato. Nell'esaminare tale ultima questione, lo stesso tribunale dovrà, oltre che verificare l'esito della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, al quale il Diomedi è stato ammesso, riportarsi ai principi affermati da questa Corte in materia di guida in stato di ebbrezza, con riguardo al concetto di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato , che ne preclude la confisca. In proposito, è opportuno rilevare che è stato da questa Corte condivisibilmente affermato che il concetto di appartenenza deve intendersi, non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici registri, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali Cass. n. 20610/10, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di uno scooter, formalmente intestato alla madre dell'imputato ma in uso a quest'ultimo . Ed ancora, che la confisca del veicolo intestato a un terzo è esclusa solo quando questi risulti del tutto estraneo al reato e in buona fede, intesa quest'ultima come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità della circolazione del mezzo Cass. n. 39777/12 . P.Q.M. Annulla la impugnata sentenza limitatamente alla omessa statuizione circa la sospensione della patente e la confisca dell'autovettura di Diomedi Alberto e rinvia al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, l' 8 aprile 2014.