Pesano come macigni le parole della persona offesa

In tema di reati sessuali, la testimonianza della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37840, depositata il 16 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale, con sentenza, dichiarava tre imputati colpevoli del reato di violenza sessuale di gruppo artt. 609- octies , 609- ter , n. 2 , c.p. . La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva l’aggravante di cui all’art. 609- ter , rideterminando la pena per gli imputati. Nel resto la Corte territoriale confermava la sentenza di prime cure, ritenendo pienamente credibile la vittima, non ritenendola incapace di testimoniare, benché affetta da patologia psichiatrica, né mossa da secondi fini. Avverso la sentenza della Corte di Appello proponevano ricorso per cassazione personalmente i tre imputati. La testimonianza della persona offesa La testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità Cass., SS.UU., n. 41461/12 ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso Cass., Sez. IV, n. 6777/13 . in tema di reati sessuali. In tema di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi Cass., Sez. IV, n. 44644/11 . Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso, sulla base di elementi incontrovertibili, chiari e precisi, che le patologie dalle quali era affetta la persona offesa potessero aver inciso sulla sua capacità di percepire la realtà. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio– 16 settembre 2014, n. 37840 Presidente Squassoni– Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/07/2012 il Tribunale di Padova aveva dichiarato i sigg.ri M.H. , K.M. e Z.S. colpevoli del delitto di cui agli artt. 609-octies, 609-ter, n. 2 , cod. pen., commesso in omissis ai danni di S.S. , e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena, rispettivamente, di sette anni e otto mesi di reclusione, il K. e lo Z. , di nove anni di reclusione il M. , oltre statuizioni accessorie. Con sentenza del 04/07/2013, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata dai soli imputati, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 609-ter, n. 2 , cod. pen., ha rideterminato la pena nella misura di sette anni di reclusione per il K. e lo Z. e di otto anni per il M. , ed ha confermato nel resto. Agli imputati è contestata la violenza sessuale di gruppo consumata ai danni della S. in una casa abbandonata ove la stessa, insieme con il M. e il K. , quindi con lo Z. , unitosi al gruppo solo successivamente, si era appartata per consumare cocaina. Superando i rilievi difensivi sollevati sopratutto in tema di consenso della donna al rapporto di gruppo in cambio di droga, vero ed unico aspetto nodale della vicenda processuale , la Corte territoriale ha ritenuto pienamente credibile la vittima non ritenendola incapace di testimoniare, benché affetta da patologia psichiatrica disturbo di personalità , né mossa da secondi fini astio o rancore nei confronti degli imputati, la scusa da offrire alla comunità terapeutica presso la quale viveva per aver assunto sostanza stupefacente e non aver fatto rientro la sera . 2. Propongono personalmente ricorso i tre imputati articolando tutti, sia pur con distinti atti, gli stessi motivi a sostegno. 2.1. Con il primo denunziano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., violazione dell'art. 507, cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta non necessità di espletare la perizia medico-legale sulla persona offesa o, in subordine, di escutere come testimoni i medici psichiatri che negli anni hanno avuto in cura la persona offesa. Sul rilievo che la produzione di documentazione sanitaria attestante i ricoveri della S. era stata effettuata dal PM soltanto a dibattimento già aperto, essendo stata acquisita a seguito di attività integrativa di indagine, i ricorrenti lamentano l'erroneità della decisione della Corte territoriale fondata sul rilievo che mai, nel corso dei ricoveri subiti, i sanitari che avevano avuto in cura la paziente ne avevano riscontrato turbe psichiche afferenti alla ideazione e percezione della realtà che potessero aver inciso sulla capacità della testimone di ricostruire i fatti e rendere testimonianza. In realtà, affermano, in occasione del ricovero del 20/08/2011 era stato diagnosticato uno scompenso di disturbo bipolare che individua una patologia ulteriore e diversa rispetto a quelle precedenti, tale da rendere necessario uno specifico accertamento sulla capacità di testimoniare, non eludibile attraverso il richiamo a quanto osservato in occasione dei precedenti ricoveri. 2.2. Con il secondo motivo denunziano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., violazione degli artt. 609-octies e 609-bis, cod. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., mancanza e illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta insussistenza del consenso alla consumazione dei rapporti sessuali o quanto meno di un consenso erroneamente percepito. Stando a quanto dichiarato dalla stessa vittima, quest'ultima era in una condizione di assopimento, di stordimento, dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti e farmaci. La sua prolungata permanenza nell'abitazione ben avrebbe potuto essere equivocata alla stregua di un consenso al rapporto maturato in un clima di complicità che si era creato tra i quattro prima che si consumasse l'atto. Del resto, aggiungono, se fosse stata lucida avrebbe potuto andarsene subito dopo, non appena i tre si erano addormentati. Cosa che lei non ha fatto. 2.3. Con il terzo motivo denunziano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riferimento al movente che avrebbe potuto indurre la S. a mentire sulla violenza subita. La Corte territoriale ha affermato l'insussistenza del movente di una falsa incolpazione sul rilievo che la vittima non avrebbe rischiato l'espulsione dalla Comunità, comminata solo in caso di assunzione di stupefacenti e di consumazione di rapporti sessuali al suo interno, non all'esterno. La tenuta logica di tale affermazione, astrattamente condivisibile, crolla di fronte alla personalità malata della vittima, abbisognevole di un alibi psicologico per nascondere a se stessa l'ennesimo fallimento ed evitare il crollo dell'autostima. Non sarebbe più stato necessario denunziare il fatto contro ignoti come accaduto nel passato occorreva, per rendere credibile la versione della violenza anche a se stessa, denunziare persone ben individuate. 2.4. Con il quarto motivo denunziano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa. La Corte d'appello ha ritenuto, in modo apodittico, la persona offesa attendibile pur in assenza di una perizia psichiatrica, a fronte di una personalità disturbata, con evidenti problematiche psicologiche, psichiatriche, personali, familiari e di dipendenza, che aveva già violato altre volte i permessi che le erano stati concessi quando era ricoverata in strutture terapeutiche ed aveva già denunziato, in passato, di essere stata vittima di violenze sessuali di gruppo. 2.5. Con il quinto motivo denunziano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta idoneità della contusione al polso a fungere da riscontro della violenza fisica. I ricorrenti eccepiscono che, a fronte degli esiti totalmente negativi della visita ginecologica effettuata la mattina del 20/08/2011 all'esito della quale non erano state riscontrate lesioni, abrasioni, assenza, all'evidenza, di liquido seminale nella vagina e nell'ano , la Corte abbia illogicamente ritenuto di rinvenire nelle lesioni riportate al polso dalla vittima il riscontro alla credibilità delle sue affermazioni giusta la dinamica dei fatti dalla stessa raccontata . 2.6. Con il sesto motivo denunziano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., con riferimento alle ragioni che li avrebbero indotti a procurare gratuitamente droga alla persona offesa. É irragionevole ritenere, come pur sostiene la Corte territoriale, che il M. e il K. abbiano potuto cedere gratuitamente droga alla S. , che pure ha ammesso di essersi in passato prostituita in cambio di stupefacente. È infatti certo che i tre si incamminarono verso la casa ove sarebbe avvenuta la violenza sessuale di gruppo dopo aver procurato la sostanza, non prima. 2.7. Con il settimo motivo denunziano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., violazione degli artt. 533, comma 1 e 530 cpv., cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla loro ritenuta penale responsabilità in ordine alla fattispecie contestata, alla affermata insussistenza del consenso rispetto alla consumazione dei rapporti sessuali o quanto meno di un consenso erroneamente percepito. Le emergenze processuali, affermano, non consentono un giudizio di responsabilità aldilà di ogni ragionevole dubbio. 2.8. Con l'ultimo motivo denunziano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., nonché, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al superamento del minimo edittale. Lamentano i ricorrenti che non pare logico negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche per aver essi fornito una versione ritenuta dalla Corte territoriale diversa da quella sostenuta dalla pubblica accusa. Essi, in realtà, sin da subito avevano assunto un atteggiamento collaborativo non avendo mai negato di aver avuto rapporti sessuali con la S. . Considerato in diritto 3. I ricorsi sono infondati. 4. Come anticipato in premessa, i tre ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale di gruppo consumata ai danni della S. il omissis . 4.1. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda nei seguenti termini a S.S. viveva in una comunità di recupero con sede in omissis b il omissis era giunta a in virtù di un permesso concessole dagli operatori della comunità perché avrebbe dovuto incontrarsi con un amico di Bologna essendo questi andato via prima del previsto aveva deciso di trattenersi in città e di procurarsi dello stupefacente c nei pressi della stazione ferroviaria aveva incontrato il K. ed il M. , oltre un terzo individuo, che si erano dimostrati gentili con lei, offrendole dal kebab e da bere d poiché non aveva soldi aveva barattato l'acquisto di una prima dose con il suo telefono e aveva chiesto altra cocaina che i due avevano procurato grazie ad un terzo individuo sopraggiunto in bicicletta f riforniti di stupefacente, i tre la donna e i due imputati si erano recati a piedi verso una casa abbandonata ove avrebbero consumato uno yogurt e sniffato la cocaina g i due ricorrenti, quindi, avevano chiamato per telefono un loro amico lo Z.S. e parlando in arabo avevano pronunciato la parla cocaina” h questi arrivò a mezzanotte lo Z. è persona diversa dall'individuo in bicicletta che aveva fornito la cocaina portando con sé hashish e cocaina che i quattro avrebbero sniffato e fumato insieme i poiché aveva cominciato a sentirsi male, aveva assunto un pò di tranquillante che portava sempre con sé j vinta dal sonno e dalla stanchezza aveva chiesto ai tre di farla dormire ma costoro, euforici ed eccitati in conseguenza dell'assunzione di cocaina, le avevano risposto che non avrebbe potuto dormire perché avendole offerto la cocaina avrebbe dovuto testualmente scopare” con loro k a quel punto il M. l'aveva trattenuta con forza e presa per la gola per impedirle di gridare, quindi le avevano sfilato i pantaloni e le mutande e, uno dopo l'altro, avevano abusato di lei con rapporti sessuali completi l in particolare, mentre il M. la teneva e le dava delle sberle, gli altri due consumavano il rapporto m il K. , dopo essersi tolto i jeans e i boxer elasticizzati neri, tenendo indosso la sola maglietta a maniche corte di colore scuro, l'aveva penetrata in vagina eiaculando al suo interno dopo pochissimi istanti sollevatosi da lei, le aveva lanciato un paio di boxer a quadretti che aveva raccolto da terra dicendole di pulirsi n quindi era stata la volta dello Z. che aveva avuto un rapporto vaginale completo o il M. , dopo aver mandato via gli altri due, l'aveva costretta ad un rapporto vaginale molto violento e doloroso e poi un secondo rapporto anale ancor più violento e doloroso p aveva avvertito un dolore insopportabile e per pulirsi aveva utilizzato i boxer a quadretti ed una carta di giornale trovata in bagno q quindi, tornata nella stanza per riprendere le sue cose, si era accorta che M. e K. stavano dormendo S. era già andato via sfinita, era crollata e si era addormentata r al risveglio era scappata via, incrociando degli operai dell'ENEL ai quali aveva chiesto di chiamare un'ambulanza. 4.2. La ricostruzione degli accadimenti è stata operata sulla scorta del racconto della persona offesa, ritenuta dai giudici di merito attendibile in base alle seguenti considerazioni i la precisione, costanza, coerenza, fermezza e obiettività della deposizione, scevra da sentimenti di rancore e da interessi di natura economica, posto che la persona offesa non si era costituita parte civile ii la sostanziale coincidenza di tale racconto, dalla descrizione del primo incontro pomeridiano alla stessa sequenza dei rapporti sessuali, con quanto riferito dagli imputati, salva la divergenza in ordine al consenso all'atto negato dalla donna, sostenuto dagli imputati iii le contrastanti versioni difensive circa le modalità con le quali erano stati consumati i rapporti sessuali, avendo l'uno il K. affermato di aver avuto rapporti vaginali, l'altro il M. sostenuto che la ragazza non poteva averne e che per questo avevano avuto rapporti anali salvo contraddirsi in dibattimento sostenendo di aver avuto anche rapporti vaginali , ed in ordine alla loro presenza sul luogo del fatto, avendo entrambi sostenuto che quella notte non c'era in casa nessun altro tranne loro due, mentre lo Z. aveva ammesso di essere stato insieme con i due connazionali e di aver consumato un rapporto sessuale ancorché consenziente con la ragazza iv il contrasto tra quanto inizialmente affermato dal K. e dal M. che avevano parlato del pagamento di Euro 20,00 in cambio della prestazione sessuale e quanto riferito dallo Z. , che aveva parlato di sesso in cambio di droga v la capacità a testimoniare della persona offesa, non inficiata dalle patologie psichiatriche da cui era affetta disturbo dipendente di personalità, con dipendenza da cocaina”, disturbo borderline di personalità” che non avevano inciso sulle sue capacità percettive nei ricoveri precedenti al omissis ed in quelli ad esso successivi, infatti, la S. era sempre apparsa lucida ed orientata ed anzi, nel diario clinico del ricovero era annotato che la paziente aveva sofferto di incubi dovuti alla violenza subita di cui aveva fatto un resoconto a quei sanitari, corrispondente al racconto fatto in dibattimento vi il rinvenimento, nell'abitazione teatro della violenza, di un paio di boxer neri e di un paio di pantaloncini a quadretti azzurri, blu e rossi, identici a quelli descritti dalla persona offesa, imbrattati, questi ultimi, di sostanza marrone, verosimilmente di origine fecale vii il rinvenimento, indosso a K. , sorpreso nell'abitazione, di un paio di boxer neri identici a quelli descritti dalla persona offesa viii il rinvenimento, nella stessa stanza ove era accaduto il fatto, di una boccetta di Sandoz Diazepan gocce, nonché di un frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish ix il rinvenimento, tra il wc ed il lavandino del bagno di servizio, di un foglio di carta di giornale verosimilmente utilizzato dalla donna per asciugarsi le parti intime x il fatto che la donna fosse stata trovata piangente e agitata dal tecnico dell'ENEL ed avesse palesato un forte senso di agitazione e prostrazione, chiaramente percepito dai poliziotti ed ulteriormente manifestatosi quando, alla vista del K. e del M. , era scoppiata a piangere xi il fatto che se davvero lo scopo della denunzia fosse stato quello di evitare sanzioni a causa del mancato rientro in comunità, la persona offesa avrebbe ben potuto affermare di essere stata sequestrata e stuprata da ignoti, senza per questo coinvolgere persone note che avrebbero reso più difficile sconfessare la sua versione dei fatti peraltro, già in passato, nel 2010, la donna aveva ritardato il rientro in comunità, senza per questo subire sanzioni o conseguenze negative tali da giustificare il ricorso ad una simile messinscena altre volte, peraltro, la donna si era allontanata dalla comunità senza per questo aver denunziato violenze ai suoi danni. xii l'irrilevanza del fatto che, diversamente da questa, in altre due precedenti occasioni luglio e novembre 2007 , fossero stati riscontrati sul corpo della donna i segni delle denunciate violenze sessuali le ispezioni anali e vaginali, pur non avendo riscontrato i segni evidenti di contusioni, escoriazioni, lacerazioni a livello vaginale e anale, erano state comunque incomplete e non approfondite per l'ammissione stessa dei tre imputati di aver avuto rapporti sessuali con la vittima, il cui polso destro, però, recava i segni della contusione compatibile con la condotta violenta ascritta al M. 5. È infondato il primo motivo di ricorso. 5.1. A norma dell'art. 196, comma 1, cod. proc. pen., ogni persona ha la capacità di testimoniare. 5.2. Questa Suprema Corte deve ribadire il principio secondo il quale la capacità del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto e non in astratto, sicché non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013, Floccari, Rv. 257426 Sez. 2, n. 12195 del 14/03/2012, Romito, Rv. 252709 cfr., anche Sez. 1, n. 3833 del 07/03/1994, Bonaccorsi, Rv. 196992 . 5.3. Nel caso di specie, come visto, i giudici di merito hanno escluso, sulla base di elementi incontrovertibili, chiari e precisi, che le patologie dalle quali era affetta la persona offesa potessero aver inciso sulla sua capacità di percepire la realtà. 5.4. Il ricorso, a tal fine, dei risultati dell'osservazione clinica effettuata sulla persona offesa subito dopo il fatto, come emerge dalle cartelle cliniche, è del tutto legittimo Sez. 3, n. 11096 del 10/12/2013, Rv. 258891 e le conclusioni che i giudici di merito ne hanno tratto non sono frutto di una lettura travisata della relativa prova documentale, nemmeno eccepita, ma anzi sono del tutto coerenti con tali dati dai quali era emerso che la S. era lucida ed orientata ed aveva ripetuto ai medici lo stesso racconto dei fatti rimasto sempre uguale a se stesso . 5.5. Peraltro, come correttamente ribadito anche dalla Corte territoriale, v'è sostanziale coincidenza tra il racconto della persona offesa e quanto affermato dagli imputati, i quali, salvo divergenze interne alle loro stesse difese, non hanno mai negato di aver passato il pomeriggio con la S. , di averla condotta in un'abitazione e di aver avuto con lei rapporti sessuali. 5.6. Ne consegue che l'eccezione è priva di ogni fondamento. 6. Gli altri sei motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente poiché condividono la stessa censura di fondo circa la credibilità della persona offesa da cui dipende il loro giudizio di fondatezza. 6.1. Questa Suprema Corte deve ribadire il costante insegnamento secondo il quale, in generale, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, il contenuto della testimonianza non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza così, da ultimo, Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104 cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza ” . 6.2. La testimonianza della persona offesa, sopratutto quando portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto, deve essere soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto Sez. u, 41461/2012, cit. , ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa espressamente vietata come regola di giudizio e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. . 6.3. In tema di reati sessuali, l'argomento è reso oltremodo sensibile dalla particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018 Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661 . 6.4. Il giudizio attendibilità della testimonianza della persona offesa riguarda, dunque, il momento valutativo della prova di cui il giudice deve dar conto in motivazione, indicando i risultati acquisiti e i criteri adottati artt. 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. . 6.5. Sicché quando il giudizio non si fondi sull'errata applicazione di specifici criteri stabiliti direttamente dal legislatore, la sua erroneità si risolve in un vizio di motivazione. 6.6. Ora, nella fase di meritò un risultato può dirsi acquisito aldilà di ogni ragionevole dubbio quando le prove oggetto di valutazione siano tali da poter costruire il percorso che conduce dal fatto contestato a quello accertato, senza che possano intravedersi, lungo di esso, possibili deviazioni verso approdi diversi ed altrettanto ragionevolmente accettabili Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javaid, Rv. 251507 . 6.7. In sede di legittimità, invece, il giudizio di coerenza e non manifesta illogicità della motivazione non può fondarsi su un inammissibile e rinnovato esame del compendio probatorio già utilizzato dal giudice di merito per giungere alle sue conclusioni a meno che tale compendio non sia frutto del travisamento della prova dai ricorrenti non denunciato e sempre che tale travisamento sia davvero e concretamente in grado di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della condanna e condurlo verso approdi alternativi altrettanto validi - cfr., sul punto, Sez. 6, n. 15054, del 24/03/2006, Strazzanti, Rv. 233454 , la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria logica a quella dei giudici di merito nel che sta il requisito della manifesta illogicità quale limite al sindacato di legittimità , dovendosi limitare a verificare che il ragionamento seguito nelle precedenti fasi di giudizio sia intrinsecamente coerente e non manifestamente illogico cfr, da ultimo, in motivazione, Sez. 2, n. 9026 del 05/11/2013, Palumbo, Rv. 258525 nello stesso senso, Sez. U, n. 12 del 31 maggio 2000, Jakani, secondo la quale è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri ” cfr., anche, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, secondo le quali, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali ” . 6.8. Alla luce delle considerazioni che precedono non pare a questa Suprema Corte che le conclusioni cui sono giunte i giudici territoriali in tema di credibilità della persona offesa deviino in modo palese dalla logica. 6.9. Essi hanno indicato in modo chiaro, esaustivo e coerente con il materiale probatorio, le fonti del proprio convincimento la sussistenza della capacità di testimoniare nei termini sopra indicati, il grave turbamento psicofisico palesato dalla ragazza dinanzi al primo soccorritore e alla PG, riscontrato anche dai sanitari che l'ebbero in cura subito dopo il fatto, la costanza e la coerenza del racconto, il rinvenimento di oggetti e capi di indumento corrispondenti alla sua versione dei fatti, la presenza di abrasioni sul polso, l'assenza di un reale movente alla denunzia personale degli imputati, la veridicità dei rapporti sessuali, la non linearità delle versioni difensive ed anzi i loro contrasti intrinseci ed estrinseci . 6.10. A fronte di questo quadro, i ricorrenti propongono una lettura diretta ed alternativa del medesimo materiale probatorio di cui trascrivono alcuni stralci che non è consentita in questa sede, non potendo la Corte di cassazione essere sollecitata a sovrapporre la propria logica a quella dei giudici di merito. 7. È infondato l'ultimo motivo di ricorso. 7.1. La Corte territoriale, pur mitigando il trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di prime cure, ha sufficientemente indicato le ragioni dell'entità della pena inflitta con richiamo alla gravità del reato e al profilo di pericolosità degli imputati, e alla esauriente motivazione della sentenza di primo grado , nonché quelle per le quali ha ritenuto di non dover concedere le circostanze generiche non essendo sufficiente l'incensuratezza e non corrispondendo a vero che gli imputati abbiano avuto un atteggiamento collaborativo . 7.2. Non è sindacabile, in questa sede di legittimità, la discrezionalità tecnica esercitata in materia di quantificazione della pena e di concessione, o diniego, della circostanze attenuanti generiche se, come nel caso di specie, sia adeguatamente motivata, se la motivazione sia coerenza con le risultanze processuali e non sia viziata da palesi deviazioni dalla logica. 7.3. I ricorsi devono pertanto essere respinti, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.