Appalti a iosa con i Comuni e quadrupedi ammassati: sigilli al ‘canile lager’

Confermato il provvedimento di sequestro della struttura, comprendente ‘canile sanitario’ e ‘canile rifugio’. Decisiva la consistenza dell’ipotesi di reato di abbandono di animali, alla luce delle precarie condizioni in cui erano costretti a vivere i quadrupedi, ammassati letteralmente nei box.

Vero e proprio ‘lager’, quello scoperto in Puglia nel contesto di un canile privato – dal nome simpatico e accattivante – i quadrupedi erano letteralmente ammassati. Giusto per capirsi, erano presenti quasi 700 cani a fronte di una capienza massima di 200 cani. Tutto ciò con il chiaro obiettivo di massimizzare i profitti. Evidente la fondatezza delle accuse mosse ai proprietari della struttura regge, cioè, l’ipotesi della contestazione di abbandono di animali. E, di conseguenza, regge anche il provvedimento di sequestro preventivo del canile Cassazione, sentenza n. 37859, sez. III Penale, depositata oggi . Capienza massima. Pomo della discordia, almeno in questa fase, è proprio il decreto di sequestro preventivo della struttura, provvedimento emesso dal Gip e confermato dal Tribunale. Decisiva, per i giudici, la constatazione delle pessime condizioni in cui i quadrupedi erano costretti a vivere, ossia la situazione di sovraffollamento in cui si trovavano gli animali ricoverati nelle strutture in sequestro, in numero di 693 unità nel ‘canile rifugio’ a fronte di una capienza massima di 200 unità e in numero di 194 unità nel ‘canile sanitario’ a fronte di una capienza massima di 20 unità . Lapalissiane, sempre secondo i giudici, le violazioni della normativa di settore – anche con riferimento alla legge della Regione Puglia –, con numero di cani, per ogni box, superiore di gran lunga al numero prescritto in entrambi i reparti superficie a disposizione di ogni animale notevolmente inferiore rispetto a quella minima di 6 metri quadrati 4 metri quadrati per il ‘canile sanitario’ prescritta assenza, nel ‘canile sanitario’ e nel ‘canile rifugio’, di un ‘reparto isolamento’ . Sovraffollamento. Ma proprio il fumus criminis viene contestato dai due titolari del canile. Questi ultimi, difatti, dinanzi ai giudici della Cassazione, sostengono che l’ipotesi di reato, ossia l’aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura , sia stata poggiata solo sul presunto sovraffollamento della struttura alla luce del semplice dato formale del superamento della soglia massima di animali detenibili, prevista dalla legge della Regione Puglia . Tale obiezione, però, viene respinta in modo netto dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, invece, ritengono evidente la ‘sostanza’ delle contestazioni mosse ai due proprietari della struttura. Riferimento fondamentale, a questo proposito, le condizioni nelle quali gli animali erano custoditi, condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze . Tutto ciò, chiariscono i giudici, a prescindere dai ‘paletti’ fissati dalla legge della Regione Puglia. Perché a risultare decisivo è l’evidente sovraffollamento nella struttura, con animali in sovrannumero . E altrettanto rilevante, concludono i giudici, è la constatazione, amara, che il sovraffollamento di animali fosse il frutto non della emergenza del randagismo sul territorio bensì di una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto, essendo risultato che, anziché adoperarsi per rientrare nel limite prescritto delle 200 unità per il ‘canile rifugio’ e nelle 20 per il ‘canile sanitario’, la struttura continuava a partecipare e ad aggiudicarsi le gare indette dai vari Comuni, incrementando ulteriormente il numero degli animali ricoverati .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 giugno – 16 settembre 2014, n. 37859 Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Brindisi, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'appello cautelare proposto da I.R. e A.S. avverso il rigetto dell'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale della medesima città in data 5 novembre 2013 e con il quale era stato disposto il sequestro del canile rifugio e dei canile sanitario denominato I Giardini di Pluto sito in Carovigno alla contrada Aspri Serranova per il reato previsto dall'articolo 727, comma 2, cod. pen. Nel pervenire a tale conclusione il Collegio cautelare evidenziava come alcun rilievo la difesa avesse mosso circa il sovraffollamento in cui si trovavano gli animali ricoverati nelle strutture in sequestro in numero di 693 unità nel canile rifugio a fronte di una capienza massima di 200 unità e in numero di 194 unità nel canile sanitario a fronte di una capienza massima di 20 unità , Venivano dunque rilevate le seguenti violazioni alla normativa di settore numero di cani per ogni box superiore di gran lunga al numero prescritto in entrambi i reparti superficie a disposizione di ogni animale notevolmente inferiore rispetto a quella minima di mq 6 mq 4 per il canile sanitario prescritta assenza, nel canile sanitario e nel canile rifugio, di un reparto isolamento. Tali rilievi, incontestati ed incontestabili da parte dei consulenti della difesa, in quanto fondati su dati oggettivamente rilevabili, erano ritenuti sufficienti a parere del Collegio cautelare a ritenere sussistente il requisito del fumus criminis, nei cui confronti era esclusivamente diretto il gravame. 2. Per l'annullamento dell'ordinanza impugnata ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, I.R. e A.S., affidando le doglianze ad un unico complesso motivo con il quale deducono la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b e c , cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, 325, comma 1, cod. proc. pen. e all'articolo 727, comma 2, cod. pen. Sostengono che il Tribunale cautelare avrebbe fatto discendere fumus commissi delicti con specifico riguardo alla contestata violazione del secondo comma dell'articolo 727 cod. pen. ovvero l'aver detenuto animali in condizioni incompatibili con la loro natura esclusivamente dal sovraffollamento della struttura in sequestro, legato non già a considerazioni obiettive e materiali ma al semplice dato formale del superamento della soglia massima di animali detenibili prevista dalla legge della Regione Puglia n. 26 del 2006, con la conseguenza di aver tramutato l'articolo 727, comma 2, cod. pen., secondo l'interpretazione datane dal Tribunale di Brindisi, in una sorta di norma penale in bianco da leggersi congiuntamente alla citata legge regionale. Una tale interpretazione, del tutto illegittima, concretizzerebbe, secondo i ricorrenti, un fatto di reato che al di fuori dei territorio regionale pugliese sarebbe penalmente irrilevante, avendo soltanto la regione Puglia indicato tale soglia massima di cani, al di là della grandezza e delle risorse della struttura ospitante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere come, da un lato, il Tribunale abbia espressamente chiarito, prendendo precisa posizione circa gli esiti delle consulenze di parte prodotte nel corso dell'incidente cautelare, che alcuna contestazione è stata sollevata in ordine alle condizioni igieniche dei luoghi nonché alla cura con cui gli animali sono stati seguiti dal punto di vista clinico e nutrizionale e come, dall'altro, l'assunto difensivo, secondo il quale il reato sarebbe stato ritenuto configurabile indipendentemente dalla grandezza e dalle risorse della struttura ospitante, sia ampiamente contradetto dal testo del provvedimento impugnato che, indicando l'ambito spaziale nel quale gli animali dovevano essere ricoverati, quantunque secondo le disposizioni della legge regionale, ha invero tenuto conto, ai fini dell'ambito di operatività della norma incriminatrice, delle condizioni nelle quali gli animali stessi erano custoditi. 3. La fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 727 cod. pen., con particolare riferimento all'ipotesi della detenzione vietata di animali, ossia della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, è stata interpretata da questa Corte nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non sono dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale possa subire vere e proprie lesioni dell'integrità fisica Sez. 3, n. 2774 del 21/12/2005, dep. 24/01/2006, Noferi, in motivazione . Ne consegue che la detenzione penalmente rilevante è quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze sicché il parametro normativo della natura degli animali, in base al quale la condotta di detenzione assume valenza illecita, richiede, per le specie più note come ad esempio ai cani, gatti, cavalli , che ci si riferisca al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. La normativa regionale non solo della regione Puglia ma si veda, a titolo esemplificativo, il DPGR 1 ottobre 2013 n. 53/R della regione Toscana che è regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 recante norme per la tutela degli animali può disciplinare, per la cura del benessere dell'animale, la detenzione e la tenuta degli stessi richiedendo requisiti strutturali che l'etologia consiglia. Il che non significa, come la difesa fondatamente rileva e come il Tribunale non ha affatto ritenuto, che alla violazione della disciplina regionale corrisponda la violazione del precetto penale cristallizzato nell'articolo 727, comma 2, cod. pen. , il quale non è di certo integrato, da tali fonti normative. Nondimeno, l'eclatante violazione, come nella specie, della tenuta degli animali può costituire un solido indizio per integrare il fumus commissi delicti del reato provvisoriamente contestato, rappresentando un serio elemento di prova della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e tale da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza. Ed infatti la norma incriminatrice è configurabile a prescindere dalla questione circa la applicabilità dei parametri previsti da una legge regionale e riguarda anche i canili privati. 4. Il Tribunale, essendosi la cognizione innestata nella fase dell'incidente cautelare, si è pienamente attenuto agli enunciati principi di diritto e - con congrua e logica motivazione, che perciò si sottrae al sindacato di legittimità consentito nella materia cautelare reale solo per la violazione di legge - ha correttamente ritenuto che il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento numero di cani per ogni box superiore di gran lunga al numero prescritto in entrambi i reparti superficie a disposizione di ogni animale notevolmente inferiore rispetto a quella minima di mq 4 e 6 prescritta secondo la tipologia di canile assenza, nel canile sanitario e nel canile rifugio, di un reparto isolamento integri il fumus del reato di cui all'articolo 727, comma 2, cod. pen. avendo, peraltro, rilevato come la presenza presso la struttura in sequestro di animali in sovrannumero, in misura quattro volte superiore a limite indicato, non apparisse il portato della emergenza dei randagismo sul territorio, come pure la difesa aveva prospettato, quanto piuttosto di una scelta imprenditoriale diretta a sacrificare il benessere degli animali alle logiche del profitto, essendo risultato che, anziché adoperarsi per rientrare nel limite prescritto delle 200 unità, per il canile rifugio, e nelle 20 per il canile sanitario, la struttura continuava a partecipare e ad aggiudicarsi le gare indette dai vari Comuni incrementando ulteriormente il numero degli animali ricoverati. Ed è solo il caso di precisare che la contravvenzione prevista dall'articolo 727, comma 2, cod. pen., disciplinando la fattispecie della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, configura un reato permanente. 5. Ne consegue il rigetto dei ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.