La notifica formalmente regolare non sempre corrisponde all’effettiva conoscenza dell’atto

E’ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica dell’atto, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37442, depositata il 10 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale, con ordinanza, dichiarava inammissibile l’appello proposto, congiuntamente a richiesta di restituzione nel termine, avverso la sentenza del Giudice di pace, con la quale l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato di ingiuria aggravata. Il Tribunale rilevava la ritualità delle notifiche effettuate nei confronti dell’imputato, osservando, in particolare, che sia la notifica della citazione a giudizio, sia quella dell’estratto contumaciale erano ritualmente avvenute presso il domicilio dell’imputato. Avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’erronea e illogica equiparazione del domicilio alla residenza da parte del Tribunale, che ha così ritenuto la ritualità delle notifiche. L’effettiva conoscenza del provvedimento. La giurisprudenza di legittimità ritiene illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di restituzione nel termine fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica dell’atto, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell’interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, tanto più ove quest’ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei. In tal caso, pertanto, il giudice non può arrestarsi all’esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica, ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell’atto. L’art. 175, comma 2, c.p.p. ha, infatti, sostituito alla prova di non conoscenza del procedimento che in passato doveva essere fornita dall’interessato una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l’onere di reperire agli atti l’eventuale prova positiva e di accertare se l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento Cass., Sez. IV, n. 3564/12 . Nel caso di specie, pur avendo l’istante dedotto specifici motivi a sostegno della prospettata mancata conoscenza dell’atto, l’ordinanza impugnata si è limitata all’esame della ritualità formale della notificazione, così facendo mal governo della disciplina in tema di restituzione nel termine Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 luglio– 10 settembre 2014, n. 37442 Presidente Lombardi– Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata in data 19/06/2013, il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto - congiuntamente a richiesta di restituzione nel termine - avverso la sentenza in data 11/07/2011 del Giudice di pace di Civitavecchia con la quale M.A. è stato dichiarato colpevole del reato di ingiuria aggravata in danno di P.G. , D.M.A. e F.R. e condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Rileva il Tribunale la ritualità delle notifiche effettuate nei confronti dell'imputato, osservando, in particolare, che sia la notifica della citazione a giudizio, sia quella dell'estratto contumaciale sono ritualmente avvenute presso il domicilio dell'imputato, ossia presso la sua residenza anagrafica fin dal 1999 e all'attualità come risulta dal certificato anagrafico in atti e, dunque, nel rispetto dell'art. 158 cod. proc. pen. la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale, laddove l'imputato non ha documentato la dedotta assenza dal suo domicilio, sicché, a fronte dell'adempimento formale di tutte le prescrizioni previste dalla legge per le notifiche, nulla di concreto consente di ritenere che l'imputato non abbia potuto avere conoscenza delle stesse. Inoltre, l'imputato era assistito da un difensore d'ufficio che ha ritualmente ricevuto il decreto di citazione, laddove nessuna notifica doveva essere eseguita all'avv. C. Calabrese, non sussistendo in atti alcuna nomina dello stesso, come peraltro evidenziato dal medesimo difensore, ed apparendo l'indicazione del suo nominativo nel verbale del 11/07/2011 un mero errore materiale privo di conseguenze, dovendosi comunque procedere alla nomina di un difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., profilo, questo, comunque non oggetto di appello. Risulta, pertanto, la tardività dell'appello, che deve essere dichiarato inammissibile. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale di Civitavecchia ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di M.A. , il difensore avv. S. Lungarini, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione della legge processuale e vizio di motivazione. Premesso che M.A. fu condannato in contumacia e che è stato promosso incidente di esecuzione accolto , nonché, contestualmente, appello tardivo con richiesta di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., erroneamente e illogicamente il Tribunale ha equiparato il domicilio alla residenza, così ritenendo la ritualità delle notifiche. Il Tribunale, inoltre, ha rilevato l'esistenza della notifica a mezzo del servizio postale correttamente eseguita, per poi opinare che non sarebbe documentata l'assenza dal domicilio tale prova è in realtà costituita dalla relata di notifica del 27/09/2011 con mancata consegna per mancanza per temporanea assenza del destinatario . L'imputato non ha mai saputo del processo, tanto che non mai nominato un difensore di fiducia, né della sentenza di condanna, impugnata con l'appello tardivo. M. è operaio e il suo domicilio e/o la dimora non collimano con la residenza, luogo ove mai ha dichiarato o eletto domicilio. Il Tribunale non ha correttamente applicato gli artt. 157 e 175 cod. proc. pen., disposizione, quest'ultima, che prevede un'inversione dell'onere della prova per cui l'autorità giudiziaria è tenuta a compiere ogni necessaria verifica, omessa nel caso di specie. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento alla pronuncia sull'istanza di restituzione nel termine, restando assorbite le ulteriori censure. La giurisprudenza di questa Corte ritiene illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione dell'atto, in quanto detta notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere, di per sé sola, ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, tanto più ove quest'ultimo affermi di non averla ricevuta, deducendo a sostegno motivi idonei pertanto, in tal caso, il giudice non può arrestarsi all'esame della, pur ritenuta, ritualità formale della notifica, ma deve esaminare la prospettazione relativa alla mancanza di effettiva conoscenza dell'atto, considerato che l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla legge n. 60 del 2005 - ha sostituito alla prova della non conoscenza del procedimento - che in passato doveva essere fornita dall'interessato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico del giudice l'onere di reperire agli atti l'eventuale prova positiva e, più in generale, di accertare se l'interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a proporre opposizione Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012 - dep. 30/01/2012, Amendola, Rv. 252669 . Nel caso di specie, pur avendo l'istante dedotto specifici motivi a sostegno della prospettata mancata conoscenza dell'atto, l'ordinanza impugnata si è limitata all'esame della ritualità formale della notificazione, così facendo mal governo della disciplina in tema di restituzione nel termine. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia che valuterà la richiesta di restituzione nel termine sulla base dei principi indicati. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per l'ulteriore corso.