L’avvocato aveva agito correttamente? Qualsiasi sia la risposta, deve essere motivata

Se i motivi di ricorso e le linee difensive dei ricorrenti rimangono prive di confutazione la sentenza si presenta carente ed illogica nella motivazione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37423, depositata il 10 settembre 2014. Il caso. I giudici di merito condannavano gli imputati per il delitto di diffamazione continuata, posta in essere ai danni del difensore d’ufficio, per avergli attribuito il fatto determinato di non aver assolto ai propri doveri di difensore. Secondo i soccombenti l’avvocato non aveva proposto opposizione al decreto penale, notificato presso lo studio dello stesso, per negligenza. Uno degli imputati proponeva ricorso per cassazione lamentando l’omessa confutazione del motivo d’appello con cui si era rilevata l’infondatezza dell’assunto prospettato dal difensore nel sostenere di non avere impugnato il decreto penale, nella convinzione che l’interessato ne avesse avuto cognizione e che non fosse possibili proporre opposizione, mancando la procura speciale. Tale presunzione, secondo la tesi del ricorrente, non poteva sussistere, dal momento che la notifica del decreto era avvenuta presso l’ufficio del difensore e che la facoltà di proporre opposizione gli era attribuita ex art. 461 c.p.p. opposizione . Erano state fraintese le critiche le motivazioni erano carenti. Il Tribunale aveva frainteso le critiche mosse contro la sentenza di primo grado, ritenendo che le stesse fossero volte a sostenere la nullità della notifica. L’appellante voleva censurare l’inerzia dell’avvocato, il quale avrebbe dovuto dare immediata notizia al destinatario del decreto penale e della necessità di proporre opposizione tempestiva. La linea difensiva però, specifica la Cassazione, è rimasta del tutto priva di confutazione nella sentenza impugnata. Del pari immotivato, è il rigetto del rilievo dell’infondatezza della giustificazione secondo cui non sarebbe stato possibile al difensore proporre autonomamente opposizione in mancanza di procura speciale. D’altra parte, non era consentito all’avvocato escludere aprioristicamente la possibilità di sorreggere l’opposizione con eccezioni, senza essersi prima consultato con il proprio difeso. Sulla base delle molteplici carenze motivazionali rilevate, la Cassazione annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 maggio – 10 settembre 2014, n. 37423 Presidente Lombardi – Relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 25 gennaio 2013 il Tribunale di Como, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto S.A. responsabile, in concorso con C.A., del delitto di diffamazione continuata ai danni di F.M. per avergli attribuito, con corrispondenza diretta a terzi, il fatto determinato di non aver assolto ai propri doveri di difensore nominato d'ufficio ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 1.1. In fatto era accaduto che C.A., fermato dalla polizia stradale per la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, avesse rifiutato di firmare il verbale contenente l'elezione di domicilio presso il difensore nominatogli d'ufficio, avv. F.M Era seguita l'emissione di un decreto penale, notificato presso lo studio del predetto avvocato sul presupposto della sua qualità di domiciliatario mancata l'opposizione, C.A. e la di lui sorella S.A. ne avevano attribuito le cause a negligenza dell'avvocato in particolare l'odierna ricorrente, con missive dirette all'autorità giudiziaria, aveva accusato il M. di inosservanza dei suoi doveri di difensore d'ufficio ed, altresì, di avere formato una falsa lettera finalizzata a dimostrare che egli avesse comunicato col proprio assistito. 2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale, pur avendo ritenuto configurabile un'aggravante diversa da quella applicata dal primo giudice, abbia omesso di rinnovare il giudizio di comparazione con le attenuanti generiche. 2.2. Col secondo motivo denuncia omessa confutazione del motivo di appello - che assume mal interpretato dal Tribunale - con cui si era rilevata l'infondatezza dell'assunto prospettato dall'Avv. M. nel sostenere di non avere impugnato il decreto penale, emesso a carico di C.A., nella convinzione che costui ne avesse avuto cognizione e che non fosse possibile al difensore proporre opposizione in mancanza di procura speciale convinzione che non poteva sussistere, in quanto la notifica del decreto era avvenuta presso il difensore e la facoltà di proporre opposizione gli era attribuita dall'art. 461 cod. proc. pen Lamenta che su tale errato presupposto sia stato espresso un giudizio di ineccepibilità dell'operato del difensore. 2.3. Col terzo motivo la ricorrente invoca l'applicazione, quanto meno in via putativa, della scriminante di cui all'art. 598 cod. pen 2.4. Col quarto motivo impugna la liquidazione del danno, siccome operata in assenza di qualsiasi prova. Considerato in diritto 1. Esaminando i motivi di ricorso nel loro corretto ordine logico-giuridico, viene prioritariamente in considerazione quello dedotto per secondo, da scrutinarsi congiuntamente al terzo. 1.1. Fra le ragioni di critica mosse dalla A. alla sentenza di primo grado con l'atto di appello vi era l'addebito di aver definito ineccepibile il comportamento dell'avv. M., senza considerare che costui non poteva legittimamente supporre che l'A. avesse conoscenza del decreto penale, dato che la notifica era stata effettuata presso il difensore che l'opposizione al decreto avrebbe potuto essere proposta dal difensore - contrariamente a quanto sostenuto da costui - anche in mancanza di una procura speciale procura che l'A. mai avrebbe potuto rilasciare, essendo all'oscuro della notifica che non era attendibile l'invio per lettera semplice, come sostenuto dal difensore, della comunicazione datata 30 maggio 2007, mai giunta a destinazione. Il Tribunale mostra chiaramente di avere frainteso il significato della prima di tali critiche, ritenendo che fosse volta a sostenere la nullità della notifica invece giudicata rituale perché conforme al disposto dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in effetti con essa l'appellante aveva inteso censurare l'inerzia dell'avvocato M., il quale avrebbe dovuto dare immediata notizia al destinatario dell'emissione del decreto penale e della necessità di proporre tempestiva opposizione né poteva supporre che l'A. fosse stato raggiunto personalmente dalla notifica, dato che la copia a lui destinata era stata, invece, consegnata allo stesso M La linea difensiva così orientata è rimasta del tutto priva di confutazione nella sentenza impugnata, il che già determina un vizio di carenza motivazionale. Del pari immotivato è il rigetto - neppure espressamente formulato - del rilievo inerente all'infondatezza della giustificazione secondo cui non sarebbe stato possibile al difensore proporre autonomamente opposizione in mancanza di procura speciale sul punto l'atto di appello conteneva un esplicito richiamo al disposto dell'art. 461 cod. proc. pen., che nella sentenza impugnata è passato sotto silenzio. Sul punto vale soltanto la pena di aggiungere che non era consentito al M. escludere aprioristicamente la possibilità di sorreggere l'opposizione con eccezioni, eventualmente anche di merito, senza essersi previamente consultato col proprio difeso. 1.2. L'accusa mossa al difensore, di aver formato una falsa missiva datata 30 maggio 2007, è indubbiamente grave ma nel valutare la condotta dell'imputata non può sottacersi come sia inusitato il ricorso a una lettera semplice nell'inoltro di un'importante comunicazione fra difensore e assistito il che avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a interrogarsi sulla configurabilità - o meno - in via putativa dell'esimente di cui all'art. 598 cod. proc. pen., ovvero, alternativamente, di quella ex art. 51 cod. pen., a seconda della natura della missiva in cui tale accusata era formulata natura che non è approfondita nella sentenza, nella quale si afferma soltanto che l'addebito così mosso al difensore non aveva alcuna connessione con l'assunto difensivo, senza tuttavia precisare quale assunto fosse propugnato nello scritto oggetto di imputazione e quale fosse la finalità ivi perseguita. 1.3. Va rimarcato, da ultimo, che la notazione posta dal Tribunale a chiusura dell'argomento, con l'affermare che i fatti denunciati dalla A., quand'anche veri, sarebbero stati esposti in modo eccedente i limiti della continenza è, a sua volta, immotivata in quanto non sorretta dalla menzione delle espressioni ritenute di per sé offensive. 2. Le molteplici carenze motivazionali testé rilevate comportano l'annullamento della sentenza impugnata. Restano, conseguentemente, assorbite le censure inerenti al trattamento sanzionatorio e alla liquidazione dei danni in favore della parte civile, di cui al primo e al quarto motivo di ricorso. 2.1. Il giudice di rinvio, che si designa nello stesso Tribunale di Como in persona di altro magistrato , sottoporrà la vicenda a rinnovata disamina, in piena libertà decisionale e col solo obbligo di motivare congruamente il deliberato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Como per nuovo esame.