Nessun consenso e nessun avviso sono necessari quando la guida in stato di ebrezza non è ancora reato

Il prelievo ematico compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra in alcun modo negli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicché nessun obbligo sussiste di avvertimento all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Inoltre, la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell’interessato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37395, depositata il 10 settembre 2014. Il caso. L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebrezza alcolica. In particolare, contesta l’affermazione di responsabilità, con specifico riferimento agli esami ematici posti a fondamento della medesima, perché effettuati in ospedale, ove egli era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale, ma senza il suo esplicito consenso e senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Prelievo ematico senza notitia criminis. La fattispecie delineata dall’art. 356 c.p.p. dalla cui ricorrenza deriva l’obbligo di avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. , secondo cui l’accertamento del tasso alcolemico deve essere preceduto dall’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, non trova conferma nella giurisprudenza della corte di legittimità, per la quale tale disposizione normativa presuppone che vi sia una persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e pertanto la previa acquisizione di una notitia criminis . Per contro, il prelievo ematico compiuto nell’ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra in alcun modo negli atti di cui all’art. 356 c.p.p., sicché nessun obbligo sussiste di avvertimento ex art. 114 disp. att. c.p.p. Cass., Sez. IV, n. 34145/11 . Il consenso al prelievo. In merito alla evocazione del tema del consenso al prelievo ematico la Corte di Cassazione muove dal testo dell’art. 186, comma 5, c.d.s., dal quale emerge l’assenza di ogni riferimento al consenso dell’interessato. Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del predetto articolo, la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento Cass., Sez. IV, n. 15708/12 . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 maggio – 10 settembre 2014, n. 37395 Presidente Romis – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. F.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Contesta l'affermazione di responsabilità, con specifico riferimento agli esami ematici posti a fondamento della medesima, perché effettuati in ospedale, ove egli era stato ricoverato a seguito di incidente stradale, ma senza il suo esplicito consenso, senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e senza il successivo deposito dell'atto. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati. 2.1. Quanto alla censura che prende vita dalla ritenuta necessità che l'accertamento del tasso alcolemico sia preceduto dall'avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, essa non trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte, per la quale la fattispecie delineata dall'art. 356 cod. proc. pen. - dalla cui ricorrenza deriva l'obbligo di avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. - presuppone che vi sia una 'persona nei cui confronti vengono svolte le indagini' e pertanto la previa acquisizione di una notitia criminis. Per contro, il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra in alcun modo negli atti di cui all'art. 356 cod. proc. pen., sicchè nessun obbligo sussiste di avvertimento ex art. 114 disp. att. cpp. Sez. 4, n. 34145 del 21/12/2011 - dep. 06/09/2012, Invernizzi, Rv. 253746, in motivazione . Nel caso che occupa emerge che l'accertamento del tasso alcolemico derivò dal solo fatto dell'esser stato il F. coinvolto in un sinistro stradale. Da quanto appena ritenuto deriva che alcun deposito dell'atto doveva essere eseguito. Come già affermato da questa Corte, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 cod. proc. pen. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso dei dibattimento Sez. 4, n. 24382 del 28/04/2006 - dep. 14/07/2006, P.M. in proc. Campagnutta, Rv. 234490 2.2. In merito alla evocazione del tema del consenso al prelievo ematico occorre muovere dal testo dell'art. 186, co. 5 C.d.S. La disposizione menziona i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche , delineando una oggettiva condizione di affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure. Questa sola condizione è sufficiente perché la Polizia stradale possa avanzare la richiesta dell'accertamento dei tasso alcolemico. Non è senza significato che la norma si riferisca all'accertamento - ovvero al complesso di operazioni necessarie alla conoscenza del dato ricercato - e non ad un particolare tipo di operazione - in tesi, il prelievo ematico ma l'evoluzione tecnico-scientifica lascia ipotizzare che in futuro potranno aversi nuove metodiche . Si vuol dire che non assume rilevanza che le operazioni utili all'accertamento siano o meno già state poste in campo per ragioni sanitarie quindi, che il prelievo sia stato già eseguito per rilevare parametri sulla base dei quali assumere decisioni terapeutiche o che venga eseguito unicamente per le necessità di accertamento del tasso alcolemico a fini di prova giudiziaria. La previsione normativa ha infatti lo scopo di garantire che un accertamento che può richiedere atti invasivi, come può essere il prelievo ematico, venga eseguito da personale attrezzato della necessaria competenza e in un contesto idoneo a fronteggiare ogni conseguente evenienza. Il secondo dato che è bene mettere a fuoco è l'assenza di ogni riferimento al consenso dell'interessato nel testo dell'art. 186 co. 5. Proprio perché espressamente presa in considerazione dal legislatore, qualora la richiesta della Polizia stradale avesse bisogno di essere seguita dal consenso dell'interessato per poter condurre all'acquisizione dei dati concernenti il tasso alcolemico, la norma lo avrebbe previsto in modo esplicito. Al contrario, la sola condizione posta dall'art. 186, co. 5 e, mutatis mutandi, dall'art. 187, co. 3 , è quella sopra ricordata, dell'essere in presenza di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche . Sicchè, come questa Corte ha già ampiamente argomentato sez. IV, sent. n. 15708 del 18.12.2012, Gigli, n.m. , ai fini dell'applicazione dell'art. 186, co. 5 C.d.S., la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l'unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. La decisione impugnata è pertanto immune dai vizi che le vengono attribuiti con il ricorso. 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.