Spese legali a carico dello Stato, per domanda e liquidazione rivolgersi allo stesso giudice

L’art. 105 d.P.R. n. 115/2002 testo unico in materia di spese di giustizia attribuisce al gip la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per ogni attività difensiva svolta in quella fase. Per ragioni sistematiche, la competenza a liquidare il compenso al difensore remunerato dallo Stato viene attribuita allo stesso giudice della fase o del grado di merito già competente per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37361, depositata il 9 settembre 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore di due indagati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che questa dovesse essere presentata davanti al tribunale del riesame per l’attività svolta davanti ad esso. Il tribunale del riesame, ritenendo la competenza a provvedere del giudice del procedimento principale, rilevava l’esistenza di un conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione. Procedimento principale. Per i giudici di legittimità, la competenza per la liquidazione dei compensi al difensore per i subprocedimenti cautelari spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui si colloca il procedimento principale. L’art. 105 d.P.R. n. 115/2002 testo unico in materia di spese di giustizia attribuisce al gip la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per ogni attività difensiva svolta in quella fase. Per ragioni sistematiche, la competenza a liquidare il compenso al difensore remunerato dallo Stato viene attribuita allo stesso giudice della fase o del grado di merito già competente per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per l’analoga procedura di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici e agli ausiliari del magistrato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiarava la competenza del gip.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 6 giugno – 9 settembre 2014, numero 37361 Presidente Siotto – Relatore Locatelli Ritenuto in fatto Con ordinanza del 14.6.2013 il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore degli indagati D’A.R. e G.V., ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sul rilievo che in relazione all'attività svolta davanti ad altro giudice Tribunale del riesame l'istanza deve essere presentata a quel giudice. Ricevuta la richiesta di liquidazione da parte del difensore, il Tribunale del riesame, ritenuta la competenza a provvedere dei giudice del procedimento principale a norma dell'articolo 83 comma 2 d.P.R. numero 113 del 2002, rilevava l'esistenza di un conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte a norma dell'articolo 30 cod.proc.penumero Considerato in diritto Il conflitto deve essere regolato con l'affermazione della competenza funzionale del Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Firenze. Secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo Collegio, anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato prevista dal d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115 si deve ritenere che la competenza per la liquidazione dei compensi al difensore per i subprocedimenti cautelare spetta al giudice della fase o dei grado del processo principale in cui si colloca il procedimento incidentale. Infatti, l'articolo 105 del d.P.R. citato attribuisce espressamente al Giudice delle indagini preliminari la competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore per ogni attività difensiva svolta in quella fase, e ragioni di carattere sistematico inducono ad attribuire la competenza alla liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato allo stesso giudice della fase o del grado di merito già competente per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per l'analoga procedura di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici e agli ausiliari dei magistrato, a norma rispettivamente degli artt. 93 comma 1 e 83 comma 2 del d.P.R. numero 115 del 2002. in tal senso Sez. 1, numero 40869 del 17/09/2003, Confl. comp. in proc Szekeres, RV. 226834 Sez. 1, numero 35071 dei 25/09/2002, Confl. comp. in proc. Perez, RV. 222331 . P.Q.M. Dichiara la competenza dei Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Firenze cui dispone trasmettersi gli atti.