Non occorre la rogatoria quando l’autorità straniera spontaneamente si attiva a favore di quella italiana

Inoltre, l’accertamento sul DNA non è irripetibile, per cui non occorre avvisare il legale del sospettato.

Riferisce la Corte di Cassazione, sez. I Penale, nella sentenza n. 37250/2014, depositata l’8 settembre 2014. Un fatto di cronaca sanguinaria. Un emigrante italiano tenta una rapina in casa di un’anziana signora tedesca, il bottino è magro ma notevoli sono le lesioni occorse alla malcapitata persona offesa. La signora perderà un occhio e tre dita per l’inusitata violenza dell’intruso, armato di martello e di violenza sanguinaria. L’imputato era già detenuto in Italia, si radica la giurisdizione nel territorio nazionale, vengono acquisiti atti raccolti dalla polizia tedesca, comprese le analisi sui reperti ematici e sul DNA ricavato, espresso il consenso da parte dal difensore dell’imputato. I giudici del merito condannano per tentato omicidio, con prevalenza delle circostanze aggravanti per l’efferatezza della condotta. Ricorrendo in Cassazione, il difensore contesta l’irritualità della raccolta probatoria, la mancata adozione di una procedura rogatoria da parte della Procura italiana e l’adozione di atti irripetibili – la raccolta e l’analisi del DNA – in assenza di avviso al legale dell’imputato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.p. La Cassazione, rigettando, chiarisce in punto di efficacia sanante del consenso del difensore dell’imputato anche su atti irritualmente raccolti, per l’effetto della previsione costituzionale ex articolo 111, comma 4. Rogatoria internazionale solo per richieste in uscita” dalle competenti autorità italiane. Per consolidata giurisprudenza, la procedura rogatoria ex articolo 729 c.p.p. va applicata solo in caso di indagini o richieste di acquisizioni dall’estero da parte delle autorità nazionali, non operando quando le informazioni e gli atti vengono trasmessi all’autorità nazionale per autonoma determinazione dell'autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, nel qual caso gli atti possono essere acquisiti oltre i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria. I soli criteri da osservare sono quelli, ordinari, ex articolo 234 c.p.p., alla stregua di ogni altro tipo di documento acquisibile al processo. Nel caso specifico, galeotta fu l’erronea indicazione del pm di atti assunti per rogatoria” quando la procedura rituale, in realtà, non era mai stata incardinata secondo i prodromi ex articolo 729 cit. Prova del DNA senza avviso al difensore. In specie le autorità tedesche avevano confrontato le tracce ematiche raccolte sul lavandino dell’abitazione tedesca dell’imputato con quelle reperite dal rasoio nel luogo carcerario di custodia. Solo quando le tracce sono deperibili – per la scarsa qualità/quantità della raccolta oppure per l’irreperibilità del sospettato – occorre la partecipazione del difensore dell’imputato – regolarmente da avvisare -, il quale potrà nominare propri consulenti tecnici ai sensi dell’articolo 360 c.p.p. In ogni altro caso di verifica del DNA – quando l’imputato è sempre reperibile o per la limpidezza delle tracce ematiche repertate -, la prassi giudiziaria nega l’irripetibilità dell’accertamento e di seguito la conoscibilità dell’atto da parte del legale di difesa.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 febbraio – 8 settembre 2014, numero 37250 Presidente Siotto – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto Con sentenza in data 11.4.2012 la Corte d'appello di Lecce confermava la condanna ad anni 23 di reclusione inflitta a B.V. dal Tribunale di Lecce con sentenza in data 7.1.2009 in ordine ai seguenti reati -a tentato omicidio artt. 56, 575, 61 nnumero 2 e 4 c.p. in danno di K.M.L. introducendosi nella di lei abitazione e colpendola ripetutamente alla testa con un martello con l'aggravante di aver adoperato particolare crudeltà nei confronti della vittima, la quale subiva gravissime lesioni e veniva abbandonata in terra morente -b tentata rapina perché, al fine di impossessarsi di beni della vittima, rovistava nella casa di lei non riuscendo nell'intento a causa dell'assenza di oggetti di valore -d lesioni aggravate per aver cagionato con colpi di martello fratture multiple con l'asportazione del globo oculare destro e di tre dita della mano sinistra in omissis . Preliminarmente la Corte d'appello respingeva l'eccezione di inutilizzabilità del materiale investigativo raccolto dalla di Polizia tedesca e inviato in Italia con la richiesta dell'autorità tedesca di procedere nei confronti dell'imputato, non processabile in Germania poiché all'epoca detenuto in Italia. Secondo la Corte distrettuale, detto materiale era utilizzabile in quanto la difesa, all'udienza del 20.6.2007, ne aveva consentito l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, consenso che veniva ritenuto irrevocabile, nonostante il mutamento del collegio e del difensore dell'imputato. Nel merito, la Corte territoriale riteneva attendibile l'individuazione dell'imputato da parte della persona offesa, la quale aveva affermato che il suo aggressore era stato il vicino di casa che occupava temporaneamente l'unico appartamento accanto al suo appartamento numero 40 , dato in locazione a persona che veniva identificata in C.N.F. . Questi aveva dichiarato di aver dato in uso il suddetto appartamento nel periodo in cui era stato commesso il delitto soltanto a B.V. , il quale era in possesso di una copia delle chiavi dell'appartamento. Sul bordo posteriore del lavandino sito nel bagno dell'appartamento numero 40, dove secondo i giudici di merito l'imputato aveva cercato di eliminare le tracce di sangue del crimine appena commesso, era stata rinvenuta una traccia ematica mista che, in base agli esami svolti, era stata attribuita, con probabilità statistica tale da confinare con la certezza, al B. e alla K. . Non era ravvisabile la desistenza in ordine al delitto di rapina, poiché l'imputato, dopo aver rovistato nell'appartamento, non aveva trovato il denaro ed altri valori a causa della fretta con la quale aveva effettuato la ricerca. È stata ritenuta sussistente l'aggravante di aver agito con crudeltà, poiché la vittima era stata colpita con il martello reiteratamente anche quando era già in terra, priva di sensi. Le attenuanti generiche erano state negate per i precedenti penali, per la gravità del fatto, per le modalità efferate della condotta, per l'intensità del dolo e per la mancanza di qualsiasi segno di resipiscenza. Per gli stessi motivi la Corte d'appello riteneva congrua la pena inflitta pena base per il reato di omicidio consumato ergastolo, ridotto ad anni 18 per il tentativo pena aumentata ad anni 21 per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ancora aumentata di un anno per la tentata rapina e di un ulteriore anno per le lesioni . Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver i giudici di merito ritenuto utilizzabile l'istruttoria espletata dalla Polizia tedesca, in assenza di qualsivoglia rogatoria disposta da un giudice italiano. La suddetta istruttoria era stata espletata autonomamente dalla Polizia tedesca, sotto la direzione della Procura di Stato di Berlino, al fine di individuare l'autore o gli autori dell'aggressione subita dalla K. . Nell'ottobre 2003 la suddetta Procura aveva chiesto assistenza giudiziaria all'Italia al fine di acquisire materiale genetico di B.V. , all'epoca detenuto in Italia. In data 28.11.2003, in esecuzione di decreto emesso dall'autorità giudiziaria italiana, erano stati sequestrati nella cella del predetto un rasoio ed uno spazzolino da denti, trasmessi alla Procura di Berlino. La predetta Procura, non potendo processare in Germania il B. in quanto lo stesso risultava detenuto in Italia, aveva trasmesso alle competenti autorità italiane formale richiesta in data 4.5.2004 di procedere nei confronti del predetto per i fatti accaduti il omissis , allegando alla richiesta otto fascicoli contenenti l'attività istruttoria svolta. Nell'udienza del 20.6.2007 davanti al Tribunale di Lecce, il P.M. aveva chiesto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento dei suddetti atti istruttori, che erano stati tradotti in italiano, indicandoli come atti assunti con rogatoria internazionale, ma si trattava in realtà di atti liberamente trasmessi dalla Procura di Berlino. Secondo il ricorrente, i suddetti atti istruttori compiuti dalla Polizia tedesca non potevano essere utilizzati nel presente processo, in quanto acquisiti in assenza di una rogatoria internazionale, e quindi in violazione del combinato disposto degli artt. 696 e 729 c.p.p Con il terzo motivo è stata denunciata l'erronea applicazione degli artt. 431 e 468/4 c.p.p. nonché del combinato disposto degli artt. 238 c.p.p. e 78 legge 271/1989. Secondo il ricorrente, anche a voler ritenere utilizzabili le prove assunte dalla Polizia tedesca, nonostante l'assenza di una rogatoria, le stesse dovevano essere dichiarate comunque inutilizzabili, sotto altro profilo, poiché assunte senza il rispetto dei fondamentali principi immanenti all'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, la verifica del DNA era stata effettuata senza dare alcun avviso al difensore dell'indagato, nonostante l'atto dovesse essere considerato irripetibile, poiché dallo spazzolino da denti sequestrato nella cella del B. era stato ricavato un solo profilo di DNA utilizzabile. Inoltre, per il disposto dell'articolo 78 delle norme di attuazione del c.p.p. la documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera deve essere acquisita a norma dell'articolo 238 c.p.p., ma gli atti compiuti dalla Polizia giudiziaria tedesca erano stati assunti senza l'assistenza del difensore dell'indagato, e quindi non potevano essere acquisiti al fascicolo del dibattimento. Nessuna valenza poteva essere data al consenso prestato dalla difesa, poiché il consenso era stato dato all'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti assunti con rogatoria. Con il quarto motivo di ricorso è stata censurata l'acquisizione agli atti e la lettura delle dichiarazioni rese alla Polizia tedesca dalla parte lesa K.M.L. . La predetta era stata citata per l'udienza del 7.5.2008, ma non era comparsa e l'impossibilità a comparire era stata attestata dalla Polizia tedesca causa le sue precarie condizioni psicofisiche. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta del P.M. di dare lettura delle dichiarazioni rese dalla parte lesa, in quanto la di lei impossibilità a comparire doveva essere attestata da una certificazione medica. Nell'udienza del 3.12.2008, di fronte al Tribunale in diversa composizione, il P.M. aveva chiesto nuovamente di dare lettura delle dichiarazioni rese dalla parte lesa alla Polizia tedesca il difensore dell'imputato non aveva prestato il consenso il Tribunale, ai sensi dell'articolo 495/4 c.p.p., aveva revocato l'ammissione della prova per sopravvenuta manifesta superfluità e quindi, ai sensi dell'articolo 511/2 c.p.p. la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo aveva disposto la lettura delle dichiarazioni della parte lesa. Il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale sia perché, di fronte alla rinuncia del P.M. di escutere la parte lesa, non si era tenuto conto dell'opposizione della difesa, sia perché la ritenuta superfluità dell'esame della parte lesa altro non era che un escamotage per aggirare l'articolo 512-bis c.p.p., il quale autorizza la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale. Palese, nel caso in esame, sarebbe quindi la violazione dell'articolo 111 della Costituzione che garantisce il contraddittorio nell'assunzione delle prove, salvo l'accertata impossibilità di natura oggettiva. Nel caso in cui venisse ritenuta corretta l'interpretazione dell'articolo 511/2 c.p.p. data dai giudici di merito, è stata sollevata questione di legittimità della predetta norma, in relazione all’articolo 111 della Costituzione. Con il quinto motivo sono stati denunciati l'erronea applicazione dell'articolo 192 c.p.p. e il vizio di motivazione rispetto a specifici atti del procedimento. Non erano state correttamente valutate le dichiarazioni della parte lesa, poiché non si era tenuto conto che la stessa, nelle dichiarazioni rese in più occasioni, aveva categoricamente, reiterata mente e in maniera convincente escluso che il suo aggressore fosse l'imputato, che neppure aveva riconosciuto in fotografia aveva escluso che il suo aggressore fosse italiano si era riferita ad un africano o ad un soggetto proveniente dall'Asia aveva precisato che l'aggressore parlava in inglese o in tedesco, quando è risultato che l'imputato conosce solo l'italiano. Erano stati travisati e comunque non correttamente valutati gli elementi in base ai quali si era ritenuto che l'imputato all'epoca del fatto avesse occupato l'appartamento adiacente a quello della parte lesa. In proposito si sarebbe dovuto considerare che la parte lesa non aveva riconosciuto il B. come uno dei suoi vicini che il teste C. aveva dichiarato di aver dato in uso l'appartamento suddetto anche ad altre persone, tra le quali Ca.Cl. e un tal S. , e che il predetto teste aveva negato di aver mai consegnato a qualcuno le chiavi dell'appartamento che il teste Ba. , pur avendo dichiarato di essere andato nell'appartamento numero 40 con un giovane che gli aveva proposto l'acquisto di un televisore e di uno stereo, non aveva riconosciuto il suddetto giovane nell'imputato che dalle dichiarazioni dello zio dell'imputato, Ca.Cl. , e della di lui convivente, M.A. , non si evinceva affatto che, dopo il OMISSIS , l'imputato si fosse trasferito nell'appartamento dato in locazione a C.N. . Non si era inoltre tenuto conto che all'interno dell'appartamento della K. , dove era avvenuta l'aggressione, non era stata rinvenuta alcuna impronta o traccia riferibile all'imputato. Con riguardo alla traccia ematica mista, le conclusioni della Corte d'appello non avevano tenuto conto dei seguenti dati la traccia ematica non poteva essere identificata con precisione, in quanto era risultata annacquata era stata riferita all'imputato ed alla parte lesa solo in termini di non esclusione, e non in termini di sicura attribuibilità non era stato possibile risalire ad una differenza cronologica nel deposito delle due tracce, e quindi le stesse ben potevano essersi formate in tempi diversi. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale, in quanto l'imputato era stato condannato per il delitto di lesioni, senza considerare che questo delitto doveva essere assorbito in quello di tentato omicidio, avvenuto contestualmente e con le medesime modalità di realizzazione. Considerato in diritto I motivi di ricorso, ad eccezione dell'ultimo relativo all'assorbimento del delitto di lesioni in quello di tentato omicidio, sono infondati. Preliminarmente il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti dalla Polizia tedesca, in quanto acquisiti senza che il giudice italiano avesse disposto una rogatoria internazionale, e quindi in violazione del combinato disposto degli artt. 696 e 729 c.p.p., che prevede una speciale inutilizzabilità degli atti acquisiti all'estero senza il rispetto delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e delle norme di diritto internazionale generale. È pacifico che l'autorità inquirente tedesca, subito dopo la commissione del fatto commesso in omissis in danno della cittadina tedesca K.M.L. , ha svolto autonomamente accurate indagini al fine di ricostruire il fatto, raccogliere le prove ed identificare l'autore del reato. Attraverso le suddette indagini, l'autorità tedesca ha individuato prove di reità in ordine ai delitti di tentato omicidio e tentata rapina nei confronti del cittadino italiano B.V. , contro il quale però non poteva essere instaurato all'epoca un processo in Germania, poiché il predetto risultava detenuto in Italia. L'autorità tedesca ha quindi formalmente chiesto all'Italia, in data 4.5.2004, di procedere nei confronti di B.V. per i reati commessi in danno di K.M.L. , allegando alla richiesta le indagini compiute, raccolte in otto faldoni. Il Pubblico Ministero italiano, ricevuto il suddetto materiale investigativo che ha inserito nel fascicolo del P.M. formato a carico del predetto B. , ha innanzi tutto disposto la traduzione degli atti trasmessi dalla Germania in lingua italiana, poi ha richiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio del B. , il quale è stato chiamato davanti al Tribunale di Lecce per rispondere dei reati di tentato omicidio, lesioni e tentata rapina. È destituita di fondamento l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dalla Polizia tedesca, per asserita violazione degli artt. 696 e 729 c.p.p., poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria V. Sez. 2 sentenza numero 35130 del 2.7.2008, Rv.240956 . Questa Corte, in una situazione per certi aspetti analoga, ha anche precisato che la sanzione d'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria non si applica ai documenti autonomamente acquisiti dalla parte all'estero direttamente dalle amministrazioni competenti, precisando che, al fine di valutarne l'utilizzabilità nel processo, la disciplina applicabile è quella dettata per i documenti dagli artt. 234 e ss. cod. proc. penumero V. Sez. 3 sentenza numero 24653 del 27.5.2009, Rv.244087 . Sotto altro aspetto, il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere utilizzabili le prove assunte dalla Polizia tedesca, nonostante l'assenza di una rogatoria, le stesse dovrebbero comunque essere dichiarate inutilizzabili perché assunte senza il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale, e in proposito menziona il fatto che la verifica del DNA era stata effettuata senza che fosse stato dato avviso al difensore dell'indagato. Questa seconda eccezione di inutilizzabilità, per come formulata, all'evidenza non riguarda tutti gli atti compiuti dalla Polizia tedesca, molti dei quali, anche secondo il nostro codice di rito, potevano essere compiuti senza la partecipazione della difesa ad esempio, rilevamento di tracce del reato, sequestri, interrogatori di persone informate sui fatti , ma riguarda solo quegli atti - come la verifica del DNA - che secondo il ricorrente dovevano essere compiuti dando alla difesa la possibilità di intervenire e controllare le modalità di svolgimento della prova. Sono opportune alcune premesse in fatto, sulla base di quanto esposto anche nei motivi di ricorso. La Polizia tedesca, nel raccogliere le tracce del delitto, ha repertato anche una traccia ematica mista sul bordo posteriore del lavandino sito nel bagno dell'appartamento che, all'epoca del fatto, era risultato - secondo le indagini svolte - occupato dall'imputato. Per verificare se in detta traccia fosse presente il sangue dell'indagato, l'autorità tedesca ha chiesto all'Italia nell'ottobre 2003, mediante formale rogatoria, di acquisire materiale genetico appartenente a B.V. , all'epoca detenuto in Italia. L'autorità giudiziaria italiana ha sequestrato, nella cella in cui era ristretto il predetto, un rasoio ed uno spazzolino da denti, oggetti che sono stati trasmessi, in esecuzione della rogatoria, alla Procura di Berlino. Il ricorrente non si lamenta delle modalità con le quali sono stati acquisiti i suddetti oggetti, contenenti materiale biologico appartenente al B. , ma contesta che la Procura tedesca, quando ha proceduto tramite un suo consulente alla comparazione del suddetto materiale, ricavato dagli oggetti sequestrati, con la traccia ematica mista, rinvenuta nel bordo posteriore del suddetto lavandino, non ha dato alcun avviso alla difesa dell'indagato, non consentendogli quindi di intervenire. Secondo la legislazione italiana, solo nel caso in cui il P.M. disponga un accertamento tecnico irripetibile, sussiste l'obbligo previsto dall'articolo 360 c.p.p. di dare avviso alle parti e ai difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico, avvertendoli anche della facoltà di nominare consulenti tecnici. Nel caso in esame, però, non risulta che il suddetto accertamento fosse irripetibile, perché neppure il ricorrente sostiene che sia stata interamente consumata nell'esame compiuto dal consulente della Procura di Berlino la suddetta traccia ematica mista si afferma invece nel ricorso che sarebbe stato interamente utilizzato il materiale biologico tratto dallo spazzolino da denti sequestrato nella cella del B. . Ma la consumazione del materiale biologico acquisito non rende l'atto irripetibile, in quanto è sempre possibile prelevare eventualmente con la procedura di cui all'articolo 359-bis c.p.p. altro materiale biologico dell'imputato, per compiere da parte di un consulente nominato dalla difesa o da parte del perito nominato dal giudice ulteriori confronti con la traccia ematica mista rilevata nel suddetto lavandino, e quindi anche per la legislazione italiana non vi era alcun obbligo da parte dell'autorità inquirente di avvisare la difesa dell'indagato del compimento dell'accertamento in questione. Quindi, la verifica del DNA è avvenuta in Germania con modalità che non sono contrarie alle norme fondamentali dell'ordinamento giuridico Italiano. Si deve anche osservare che - come hanno correttamente affermato i giudici di merito - il materiale investigativo raccolto dalla Polizia tedesca è utilizzabile ai sensi dell'articolo 493/3 c.p.p., poiché la difesa dell'imputato nell'udienza del 20.6.2007 ha dato il consenso all'acquisizione nel fascicolo del dibattimento di detto materiale. L'articolo 493/3 c.p.p. stabilisce che le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del P.M., nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del Pubblico Ministero e quindi alla piena utilizzazione di questi atti può essere validamente prestato anche dal difensore dell'imputato, sia esso di fiducia o d'ufficio, in quanto estrinsecazione del generale potere di indicazione dei fatti da provare e delle prove e conseguente al principio generale di rappresentanza dell'imputato da parte del difensore V. Sez. 6 sentenza numero 7061 dell'11.2.2010, Rv.246090 Nel ricorso si sostiene che il difensore avrebbe dato il consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento solo di atti assunti con rogatoria, ma il difensore dell'imputato era a conoscenza che nel fascicolo del P.M. che gli era stato depositato non vi erano atti assunti con rogatoria ma atti d'indagine compiuti autonomamente dalla Polizia tedesca quindi la difesa ha dato il consenso alla acquisizione al fascicolo del dibattimento con conseguente piena utilizzazione proprio del materiale investigativo formato dalla Polizia tedesca. Deve essere respinto anche il motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale di dare lettura delle dichiarazioni rese alla Polizia giudiziaria dalla parte lesa, dichiarazioni che erano già acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso dato dalla difesa alla acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti di indagine compiuti dalla Polizia tedesca. Il Tribunale ha con congrua motivazione revocato ex articolo 495/4 c.p.p. l'ammissione dell'esame di K.M.L. , per intervenuta superfluità della prova, avendo considerato che la predetta era stata ripetutamente sentita in Germania e che erano state acquisite al fascicolo del dibattimento, con il consenso della difesa, tutte le dichiarazioni rese dalla parte lesa. Correttamente, quindi, il Tribunale ha dato lettura di un atto contenuto nel fascicolo del dibattimento, dopo che era stata revocata l'ammissione della prova con la quale era stata disposta l'audizione in aula della parte lesa. Nel caso di specie è priva di rilevanza l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa, in relazione all'articolo 111 della Costituzione, poiché la difesa aveva dato il consenso ad acquisire al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dalla parte lesa alla Polizia tedesca, ed è del tutto logico, anche in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, che il giudice possa ritenere superfluo sentire un teste in dibattimento, già più volte accuratamente sentito, le cui dichiarazioni sono state legittimamente acquisite agli atti con il consenso della difesa. Con ulteriori motivi, sintetizzati nella parte espositiva della presente sentenza, il ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza nella parte in cui era stata ritenuta attendibile, sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, l'identificazione dell'imputato, come l'autore dell'aggressione, e nella parte in cui era stato ritenuto attendibile l'accertamento tecnico in base al quale, nella traccia ematica mista rinvenuta nell'appartamento numero 40 contiguo a quello in cui abitava K.M.L. , era stato individuato sia il DNA della predetta sia il DNA di B.V. . Prima di esaminare i predetti motivi, è opportuno ricordare quale siano i limite del controllo di legittimità da parte di questa Corte. il controllo da parte di questa Corte non avviene verificando se quanto affermato dal giudice di merito corrisponde al contenuto degli atti, la cui conoscenza è di regola preclusa in sede di legittimità, ma accertando se la motivazione del provvedimento impugnato risponde ai canoni fondamentali della logica il che avviene se nel discorso non si rilevano contraddizioni e se lo stesso si sviluppa attraverso passaggi consequenziali, compatibili con il senso comune e nei limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il vizio logico deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e non dal confronto con i dati processuali, che sono esaminati ed interpretati esclusivamente nel giudizio di merito. Ne consegue che in sede di legittimità non possono essere presi in considerazione frammenti di atti estrapolati dai verbali contenenti prove raccolte, poiché le stesse devono essere invece esaminate nella loro interezza e insieme a tutti gli altri atti del processo, compito questo che, come si è detto, compete esclusivamente al giudice di merito. La modifica dell'articolo 606 lett. e del codice di rito introdotta dalla legge 46/2006 secondo la quale il vizio di motivazione può risultare anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame non ha mutato la natura del giudizio di legittimità, dovendosi intendere l'estensione del controllo da parte di questa Corte riferita esclusivamente al travisamento della prova, che si verifica nel caso in cui uno specifico dato decisivo risultante dalla mera lettura di un atto e non dalla sua interpretazione sia stato erroneamente percepito dal giudice di merito. Peraltro, per far risultare il travisamento della prova, l'atto che la contiene deve essere allegato nella sua interezza o indicato in modo specifico nei motivi di gravame. Questa Corte non può diversamente interpretare i dati processuali e non può neppure prendere in considerazione la diversa lettura, rispetto a quella data dal giudice di merito, delle risultanza processuali proposta dalla parte ricorrente, quantunque la ricostruzione alternativa appaia plausibile e non in contrasto con le emergenze processuali, siccome esposte nel provvedimento impugnato. Fissati i suddetti principi, risulta evidente che in questa sede non possono essere prese in considerazione le censure di fatto contenute nei motivi di ricorso, attraverso le quali il ricorrente ha dato una diversa lettura - rispetto a quella data dal giudice di merito – delle prove raccolte. Deve invece rilevarsi che non sussiste il denunciato vizio di motivazione, con riguardo all’identificazione dell’imputato, in quanto i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte lesa, circa l’identificazione del suo aggressore, solo nella parte in cui la stessa si è sempre riferita alla persona che occupava l’appartamento numero 40, ubicato accanto al suo. Sulla base di questa indicazione i giudici di merito, prendendo in esame le ulteriori e convergenti emergenze processuali contestate dal ricorrente, ma le cui critiche, esclusivamente in fatto, non possono essere prese in considerazione da questa Corte , hanno ritenuto, con motivazione scevra da vizi logici, che all’epoca dell’aggressione il predetto appartamento fosse occupato esclusivamente dall’imputato. La riprova decisiva della identificazione dell’imputato come l’autore dell’aggressione nei confronti di K.M.L. è stata rinvenuta nella più volte citata traccia ematica mista, contenente sangue sia dell’Imputato che della vittima. Le critiche del ricorrente ai risultati della verifica del DNA si basano su argomenti in fatto che non possono essere apprezzati in questa sede, frutto di una diversa interpretazione dei risultati dell’accertamento tecnico, che secondo la Corte d’appello ha consentito di pervenire ad un giudizio praticamente di certezza della presenza nella traccia esaminata di sangue appartenente sia alla parte lesa che all’imputato. Pertanto, anche i motivi di ricorso con i quali si è contestata l’identificazione dell’imputato come l’autore dei delitti contestati devono essere respinti. Deve, invece, essere accolto il motivo con il quale è stato chiesto l’assorbimento del delitto di lesioni in quello di tentato omicidio, in quanto le lesioni sono state il mezzo con il quale l’imputato, in un unico contesto temporale e spaziale, ha cercato di realizzare l’intento di uccidere la K. , dovendosi inoltre considerare che i suddetti reati di lesioni e tentato omicidio proteggono il medesimo bene giuridico. Deve pertanto essere eliminato l’aumento di pena di un anno di reclusione stabilito per il delitto di lesioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni perché assorbito nel reato di tentato omicidio e ridetermina la pena in anni 22 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.