L’invasione “colposa” di suolo pubblico non costituisce reato

Per la configurazione del reato di occupazione arbitraria, a struttura tipicamente dolosa, rientrante nelle ipotesi di cd. illiceità speciale, è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37165, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. Il Tribunale , con sentenza, condannava le due imputate in ordine al reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., nel contempo assolvendole, perché il fatto non costituisce reato, dal concorrente delitto di occupazione abusiva di suolo pubblico. In particolare, le due donne venivano giudicate per avere, in concorso tra loro, attraverso la realizzazione di un muro di contenimento in pietra, con sovrastante giardino e di due balconi, invaso arbitrariamente circa 110 mq. di suolo demaniale al fine di occuparlo e/o di trarne altrimenti profitto. Per l’annullamento dell’impugnata sentenza ricorrevano per cassazione le due imputate. Il reato di occupazione arbitraria. Con ricorso le ricorrenti lamentano il vizio di contraddittorietà della motivazione e di violazione della legge penale, per avere il Tribunale, da un lato, escluso la configurabilità della fattispecie delittuosa dell’occupazione abusiva per difetto di dolo e, dall’altro, condannato le stesse a titolo di colpa per la residua fattispecie contravvenzionale da ritenersi a struttura tipicamente dolosa. A giudizio della Corte di Cassazione tale motivo di doglianza è fondato. L’ipotesi di cd. illiceità speciale. Alle ricorrenti è stato contestato il reato di occupazione arbitraria, a struttura tipicamente dolosa, che rientra nelle ipotesi di cd. illiceità speciale. Conseguentemente per l’integrazione di tale modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato Cass., Sez. III, n. 5461/13 e n. 29915/11 . Tuttavia tale circostanza è stata esclusa dalla stessa sentenza impugnata, che ha radicato il rimprovero sulla mera colpa e sul presupposto che fossero incerti i confini tra la proprietà privata delle ricorrenti e quella demaniale. A giudizio della Corte di Cassazione non può che procedersi, pertanto, all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, per difetto dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione del titolo di reato contestato. Per questi motivi la Corte accoglie i ricorsi e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 maggio– 5 settembre 2014, n. 37165 Presidente Squassoni– Relatore Di Nicola Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa in data 22 ottobre 2012, ha condannato P.A.M. e G. alla pena di 200 Euro di ammenda ciascuno ritenendole responsabili del reato previsto dagli artt. 54 e 1161 cod. nav., nel contempo assolvendole, perché il fatto non costituisce reato, dal concorrente delitto di occupazione abusiva di suolo pubblico artt. 633 e 639 bis cod. pen. , per avere, in concorso tra loro, attraverso la realizzazione di un muro di contenimento in pietra alta metri 2,50 circa, con sovrastante giardino e di due balconi ognuno delle dimensioni di circa mq.2,00 invaso arbitrariamente circa mq. 110 di suolo demaniale al fine di occuparlo e/o di trame altrimenti profitto. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha osservato come le imputate, pur in presenza di fondati dubbi circa i confini delimitanti la loro proprietà con quella demaniale, avessero comunque invaso il suolo pubblico con la conseguenza che, se in base alla maturata incertezza poteva essere escluso il dolo con esonero di responsabilità dal contestato delitto, residuava comunque un rimprovero a titolo di colpa, circostanza che rendeva configurabile a loro carico la contestata fattispecie contravvenzionale. 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, P.A.M. e G. hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, separati ricorsi per cassazione affidando il gravame a quattro motivi P.A.M. ed a tre motivi P.G. con i quali deducono 1 P.G. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen. per difetto di motivazione in ordine alla esatta individuazione della linea demaniale illogicità ed assenza assoluta di motivazione per mancanza di analisi degli elementi di conoscenza offerti dalla difesa in dibattimento primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen. per erronea e falsa applicazione degli artt. 54 e 1161 cod. navigazione. Si assume che l'area in oggetto non appartiene al demanio secondo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico terzo motivo la intervenuta prescrizione dei reati anteriormente alla pronuncia di condanna quarto motivo . 2 P.A.M. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per erronea applicazione della legge penale primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod. proc. pen. per mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge in punto di qualifica della demanialità dell'area secondo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale con riferimento all'ordine di demolizione delle opere terzo motivo . Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati in accoglimento del terzo motivo proposto da P.G. e dell'omologo primo motivo proposto da P.A.M. , motivi che assorbono gli altri. 2. Con essi le ricorrenti giustamente lamentano il vizio di contraddittorietà della motivazione e di violazione della legge penale per avere il Tribunale, da un lato, escluso la configurabilità della fattispecie delittuosa dell'occupazione abusiva per difetto di dolo e, dall'altro, condannato le ricorrenti stesse a titolo di colpa per la residua fattispecie contravvenzionale da ritenersi a struttura tipicamente dolosa tenuto conto del raggio tracciato dalla contestazione dell'accusa. 2.1. Ed infatti l'art. 1161 cod. nav. prevede una norma a più fattispecie che, tra loro distinte e costituite da elementi materiali differenti in rapporto alla condotta ed all'evento, possono integrare diversi titoli di reato previsti dalla medesima disposizione penale occupazione arbitraria di spazio demaniale esecuzione di innovazioni non autorizzate inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio . Alle ricorrenti infatti è stato contestato il reato di occupazione arbitraria, a struttura tipicamente dolosa, che rientra nelle ipotesi di c.d. illiceità speciale in quanto nella descrizione della condotta tipica della contravvenzione è stato inserito l'avverbio arbitrariamente, con la conseguenza che per l'integrazione del modello legale è necessaria la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi del reato Sez. 3, n. 29915 del 13/07/2011, dep. 26/07/2011, Rv. 250666 nonché Sez. 3, n. 5461 del 04/12/2013,dep. 04/02/2014, Calderoni, non mass. sul punto , circostanza che la stessa sentenza ha escluso per aver radicato il rimprovero sulla mera colpa e tanto sul presupposto che fossero incerti i confini tra la proprietà privata delle ricorrenti e quella demaniale, incertezza dissipata solo all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale nel corso della quale si era dato ingresso ad appositi e controversi accertamenti tecnici, all'esame di diversi testimoni ed all'acquisizione delle mappe catastali aggiornate per rideterminare la linea di confine tra le pertinenze del demanio marittimo ed i terreni di proprietà privata. 3. Ne deriva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per difetto dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del titolo di reato contestato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.