Il sindaco bacchetta sulle dita per la casa che va a pezzi: i due reati sono al prezzo di uno

L’inosservanza dell’ordinanza del sindaco, che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina e non anche la contravvenzione ex art. 650 c.p. per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, in quanto quest’ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 37211, depositata il 5 settembre 2014. Il caso. Due imputati venivano condannati dal Tribunale di Agrigento ai sensi dell’art. 650 c.p. per non aver osservato l’ordinanza con cui il Sindaco di Canicattì aveva imposto loro di eseguire in un immobile le opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Venivano altresì condannati ai sensi dell’art. 677 c.p. omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina per aver omesso, in quanto proprietari dell’immobile, di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo. La contravvenzione ex art. 650 c.p. veniva poi ritenuta assorbita da quella prevista dall’art. 677 c.p Gli imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 650 c.p. e la mancata dimostrazione di un effettivo pericolo di crollo dell’immobile. Infine, contestavano l’eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale. L’assorbimento esclude la questione. Il primo motivo veniva ritenuto infondato i giudici di merito correttamente avevano considerato che l’inosservanza dell’ordinanza sindacale, che ingiunge l’esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 677 c.p. e non anche la contravvenzione ex art. 650 c.p. per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, in quanto quest’ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico. I giudici avevano inizialmente fatto riferimento all’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione , contenuto nel dispositivo della sentenza, ma si trattava semplicemente di un errore materiale, come valutato dalla Cassazione, che notava l’assenza di un aumento di pena proprio per la continuazione. Onere della prova. Per quanto riguarda l’assenza di un pericolo di crollo, per gli Ermellini spettava agli imputati, per evitare di dover rispondere dell’inottemperanza dell’ordinanza sindacale di cui non avevano neanche richiesto l’annullamento in via amministrativa , provare l’assenza di un’effettiva situazione di pericolo al fine di ottenere la disapplicazione dell’ordinanza ritenuta illegittima. Al contrario, l’accusa deve solo provare l’esistenza dell’ordinanza sindacale, assistita da presunzione di legittimità, e l’inottemperanza dei suoi destinatari. Anche questo motivo di ricorso veniva, quindi, rigettato. Invece, veniva accolto l’ultimo motivo, in quanto la sentenza risultava carente sulla motivazione in cui veniva negata l’applicazione dei benefici di legge.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 28 aprile – 5 settembre 2014, n. 37211 Presidente Siotto – Relatore Bonito Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 30 maggio 2012, il Tribunale monocratico di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, ha dichiarato V.V. e P.C. colpevoli sia dei reato di cui all'art. 650 cod. pen. capo A della rubrica , ad essi contestato per non avere osservato l'ordinanza, notificata il 19 giugno 2010, con la quale il Sindaco di Canicattì aveva imposto loro di eseguire, in un immobile sito in quel comune, le opere necessarie a salvaguardare la pubblica e privata incolumità sia dei reato di cui all'art. 677, comma 3, cod. pen. capo B , ad essì contestato per aver omesso, essendo proprietari dei suddetto immobile, di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo per la pubblica e privata incolumità, e unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione - salvo poi affermare, in motivazione, che la contravvenzione ex art. 650 cod. pen. doveva ritenersi assorbita da quella prevista ex art. 677 cod. pen., comma 3 - li ha condannati, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di € 200,00 di ammenda ciascuno. 2. Contro questa decisione il difensore dell'imputato ha proposto appello, qualificato dall'adita Corte territoriale di Palermo come ricorso per cassazione, con il quale denuncia con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo A, violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato proscioglimento degli imputati, difettando un'effettiva prova della sussistenza di una situazione di pericolo, così come emerso dalle deposizioni dei testi escussi ed in particolare da quella del teste C., soggetto particolarmente qualificato in quanto Capo squadra esperto dei Vigili dei Fuoco, sicché il giudice avrebbe dovuto disapplicare l'ordinanza sindacale, in quanto illegittima con riferimento alla condanna per il reato di cui al capo B, violazione di legge e vizio di motivazione, per il mancato proscioglimento degli imputati, difettando gli elementi costitutivi di tale reato, atteso che nessuno dei testi escussi ha verificato l'effettiva inottemperanza all'ordine di esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria, ferma restando l'assenza, in ogni caso, come già dedotto nel precedente motivo, di un effettivo pericolo di crollo in subordine, violazione di legge a ragione dell'eccessività della pena e della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di V. V. e di P.C. e non già P.C., come si legge nel dispositivo, per un evidente errore materiale che il giudice di rinvio provvederà a correggere ex art. 130 cod. proc. pen. è fondata nei limiti meglio illustrati in prosieguo. 1.1 Quanto al primo motivo d'impugnazione, con il quale si contesta la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., risulta preliminare ed assorbente il rilievo che il giudice di merito, con decisione che non ha formato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero e conforme, per altro, al prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte - Sez. 1, n. 14357 del 04/12/2000 - dep. 09/04/2001, P.G. in proc. Fabiani, Rv. 218632 Sez. 1, n. 22886 del 09/05/2006 - dep. 03/07/2006, Salvo, Rv. 234783, ed in senso apparentemente difforme, la sola Sez. 1, n. 25998 del 11/04/2003 - dep. 18/06/2003, Belardinelli, Rv. 22546 - secondo cui l'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 cod. pen. e non anche la contravvenzione prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico , ha ritenuto il reato contestato sub A assorbito in quello contestato al capo B, fermo restando che il riferimento all'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione contenuto nel dispositivo della sentenza deve valutarsi, evidentemente, come incongruo e frutto di un ulteriore errore materiale che il giudice di rinvio provvederà a correggere ex art. 130 cod. proc. pen., atteso anche che nessun aumento di pena risulta applicato dal giudice del merito per la continuazione, espressamente esclusa in parte motiva. 1.2 Quanto poi all'ulteriore deduzione dei ricorrenti secondo cui l'esistenza di un pericolo di crollo dell'edificio deve ritenersi una circostanza in fatto indimostrata all'esito del giudizio di merito, è agevole rilevare che risultando il V. e la P. destinatari formali dell'ordinanza sindacale nonché i proprietari dell'edificio di via Dandolo ove è stata riscontrata dall'Autorità comunale una situazione di pericolo cagionato dalla rovina dell'edificio di cui trattasi, la stessa si rivela non deducibile in questa sede oltre a risultare sfornita di adeguato riscontro probatorio, essendosi i ricorrenti limitati a riprodurre, in ricorso, solo alcuni stralci delle deposizioni di alcuni dei testi sentiti in dibattimento, in palese violazione del generale principio di completezza ed autosufficienza del ricorso. Spettava invero agli imputati, per evitare di dovere rispondere della inottemperanza dell'ordinanza sindacale di cui non risultano aver chiesto l'annullamento in via amministrativa di provare l'assenza di una effettiva situazione di pericolo al fine di ottenere la disapplicazione dell'ordinanza ritenuta illegittima per carenza dei presupposti oggettivi . Onere della accusa era solo quello di provare l'esistenza della ordinanza sindacale assistita da presunzione di legittimità e l'inottemperanza dei suoi destinatari in termini, ex multis, Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2002 - dep. 17/09/2002, P.M. in proc. Viti M ed altro, Rv. 222421, in tema di rimozione di rifiuti . 1.3 Fondato deve ritenersi, invece, l'ultimo motivo d'impugnazione dedotto, posto che il difensore degli imputati, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, aveva richiesto in sede di conclusioni, in via subordinata, l'applicazione dei benefici di legge, e che sul punto la motivazione è graficamente assente. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, non potendo la natura pecuniaria della pena inflitta costituire fondato implicito motivo di rigetto della richiesta difensiva Sez. 1, n. 36830 del 27/09/2005 - dep. 11/10/2005, Pace, Rv. 232498 e non potendo la Corte di Cassazione procedere ad annullamento senza rinvio, involgendo la questione valutazioni di merito anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen. Sez. 3, n. 19082 del 17/04/2012 - dep. 18/05/2012, Vitale, Rv. 252651 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai benefici di legge e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Agrigento rigetta nel resto il ricorso.