Il concordato preventivo non osta al sequestro finalizzato alla confisca dell’equivalente

Non è attraverso la domanda di concordato preventivo, avanzata appena 3 giorni dopo l’emissione del sequestro preventivo, che l’indagato del reato di omesse ritenute certificate scampa” la misura cautelare reale. Annullata l’ordinanza di merito che disapplica il sequestro.

Così la Cassazione con la sentenza n. 34110/2014. L’omologazione del concordato preventivo non è ostativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca. È quindi del tutto legittima la misura cautelare applicata dal Tribunale ai beni dell’unico socio che, indagato dell’omesso versamento di ritenute certificate art. 10 bis , d.lgs. n. 74/2000 , aveva domandato il concordato preventivo appena” 3 giorni dopo l’emissione del sequestro preventivo. Così sancisce la Cassazione, con la sentenza del 1° agosto, n. 34110, che accoglie il ricorso del PM e annulla l’ordinanza del Riesame che, erroneamente, disapplicava la misura ritenendo che con l’ammissione della società alla procedura i beni erano già stati messi a disposizione per tutelare le ragioni dei creditori, compreso l’Erario, in relazione al debito d’imposta. Ovvero, in nome del principio della par condicio creditorum , il Tribunale delle Libertà riteneva i beni non confiscabili. Confisca e par condicio creditorum operano su piani diversi? Di diverse posizioni la Corte confisca e par condicio creditorum sono istituti che operano su piani diversi. Secondo giurisprudenza di legittimità, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce solo uno spossessamento attenuato”, conservando, oltre alla proprietà, anche l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni della procedura che impongono la funzionalità di ogni atto all’esecuzione del concordato. Quest’ultimo, come chiarito dagli Ermellini, è, per giunta, suscettibile di risoluzione per inadempimento, senza escludere la possibilità, in caso di violazioni, che venga revocato travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori. In tale contesto, a nulla rileva opporre a garanzia dell’adempimento l’intervenuta omologazione, posto che, nel perimetro di controllo di legittimità anche sostanziale demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell’accordo intervenuto tra debitore proponente ed i creditori . fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno – 1 agosto 2014, n. 34110 Presidente Fiale – Relatore Orilia Ritenuto in fatto Il GIP presso il Tribunale di La Spezia ha disposto con provvedimento in data 12.11.2013 il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni di fino alla concorrenza di €. 795.322,00 in relazione a plurime violazioni cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis omesso versamento, in qualità di legale rappresentante della e spa, di ritenute certificate per gli anni di imposta 2010 e 2011 . Il Tribunale di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe, ha accolto la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato rilevando che l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo disposta su domanda del 15.11.2013 i beni personali del ricorrente erano stati già messi a disposizione della procedura per tutelare le ragioni dei creditori, compreso l'Erario, in relazione al debito di imposta oggetto del procedimento ed in ogni caso essi non potevano ritenersi confiscabili, pena la violazione del principio della par condicio creditorum. Conseguentemente, non sussisteva neanche il periculum in mora. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero denunziando l'inosservanza dell'art. 1 comma 143 della legge n. 244/2007 nonché degli artt. 322-ter c.p. e 321 comma 2 c.p.p. dopo avere sottolineato la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non ha alcuna rilevanza ai fini della confisca, e che appare improprio il richiamo al principio della par condicio creditorum, trattando di istituti che operano su piani del tutto diversi la assoggettabilità a confisca dei beni personali rende, ad avviso del ricorrente, attuale anche il periculum in mora. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Va anzitutto premesso che il sequestro risulta correttamente disposto sulla base della L. n. 244 del 2007, art. 1 comma 143, in base al quale nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p. . La questione di diritto sottoposta alla Corte sta nel verificare se l’omologazione del concordato preventivo debba essere ritenuta ostativa al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Al quesito deve darsi senz'altro risposta negativa. Come più volte affermato dalla Corte, il debitore ammesso al concordato preventivo subisce in realtà uno spossessamento attenuato , in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà, anche, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato cfr. Sez. 3, Sentenza n. 13996 del 08/02/2012 Cc. dep. 13/04/2012 Rv. 252618 Sez. 5, n. 4728 del 25/02/2008 Rv. 602013 . Come pure osservato dalla giurisprudenza, il concordato preventivo è suscettibile di risoluzione per inadempimento, ed inoltre non può escludersi la possibilità successiva di accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti, che può condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori. Né vale opporre a garanzia dell'adempimento l'intervenuta omologazione da parte del Tribunale posto che, come affermato dalla Corte nel perimetro di controllo di legittimità anche sostanziale demandato al Tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori Sez. 3, Sentenza n. 13996/2012 cit. . Sulla scorta di tali principi appare allora del tutto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società ammessa al concordato preventivo cfr. Cass. 13996/2012 cit. nonché Sez. 3, Sentenza n. 39101 del 24/04/2013 Cc. dep. 23/09/2013 Rv. 257285 . Il concordato preventivo, dunque, domandato dalla società rappresentata dallo appena tre giorni dopo l'emissione del sequestro preventivo, non ha nessun effetto ostativo rispetto alla misura cautelare reale. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, tenendosi conto dei principi di diritto esposti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di La Spezia.