Etilometro fatale per l’automobilista: irrilevante l’uso dello spray contenente etanolo

A salvare il giovane, controllato a poca distanza dall’uscita di una discoteca dove aveva trascorso la serata, la prescrizione. Ma non ha fondamento la tesi difensiva secondo cui il farmaco ha tratto in inganno l’automobilista.

‘Posto di blocco’ fatale il controllo post discoteca, con tanto di etilometro, rileva un tasso alcolemico pari a 1,78 grammi per litro. Ciò basta per contestare il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool”. E questo quadro non viene scalfito dal richiamo, fatto dal giovane automobilista, all’uso di uno spray – contenente etanolo – per curare l’asma bronchiale da cui è affetto Cass., sent. n. 36885/2014, Quarta Sezione Penale, depositata oggi . Post discoteca. Linea di pensiero comune per i giudici di merito di fronte a un tasso alcolemico rilevato di 1,78 grammi per litro , non vi è spazio per dubbi, e ciò significa che è legittima la sanzione per l’automobilista beccato, a breve distanza da una discoteca, a guidare sotto i ‘fumi’ dell’alcool. A rendere ancora più chiaro il quadro, poi, proprio il fatto che il giovane abbia assunto alcool in discoteca, quella sera fatidica, prima del controllo non a caso, era stato evidenziato, dalle forze dell’ordine, anche l’alito vinoso dell’uomo. Alcool e farmaci. La vicenda, però, approda addirittura in Cassazione, dove il difensore pone in rilievo l’uso, da parte del giovane automobilista, di uno spray contro l’asma bronchiale . In sostanza, secondo il legale, l’esito dell’esame sui liquidi biologici era stato determinato dalla interferenza del farmaco – contenente, in effetti, etanolo – sull’ alcool ingerito . Per giunta, evidenzia ancora il legale, l’uomo non aveva alcuna possibilità di prevedere il conseguente stato di ebbrezza, e, quindi, di evitarlo, tenuto conto che sulla confezione del farmaco non era indicata la presenza di alcool . Ma le obiezioni difensive non fanno breccia nelle valutazioni dei giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ricordano che, comunque, l’automobilista deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante . Nessun dubbio, quindi, sulla colpa del giovane automobilista, salvato, però, dalla prescrizione del reato .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 aprile – 4 settembre 2014, n. 36885 Presidente Sirena – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7\11\2012 la Corte di Appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale S.F. era stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 186, co. 2°, lett. c , C.d.S. per avere guidato un auto Fiat Punto in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico rilevato di g\l 1,78 acc. in Carpaneto Piacentino il 10\5\2008 . Osservava la Corte che la circostanza che il S. facesse uso di uno spray contro l'asma bronchiale non escludeva la sua responsabilità, avendo in discoteca fatto uso di alcool come attestato dalla deposizione del verbalizzante che aveva rilevato l'alito vinoso dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed, in particolare, dell'art. 43 c.p. Invero l'esito dell'esame sui liquidi biologici era stato determinato dalla interferenza del farmaco sull'alcool ingerito. Il S. non aveva alcuna possibilità di prevedere il conseguente stato di ebbrezza e, quindi, di evitarlo, tenuto conto che sulla confezione del farmaco ATIMOS non era indicata la presenza di alcool. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. In ordine alla censura formulata, va osservato che l'art. 186 vieta la guida in stato di ebbrezza dovuta all'uso di bevande alcoliche. Poiché il reato è contravvenzionale, esso è punibile anche a titolo di colpa. Ne consegue che la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell'agente, il quale deve evitare di assumere bevande alcoliche quando esse possono avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43729 del 12/07/2013 Ud. dep. 25/10/2013 , Rv. 257195 . La non manifesta infondatezza del ricorso consente, comunque, di rilevare la maturata prescrizione. Invero, tenuto conto della data del commesso reato e dell'assenza di utili periodi di sospensione, la contravvenzione per cui si procede si è estinta per prescrizione in data 10\5\2013. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.