Quando l’imputato è contumace, non basta la notifica della sentenza al difensore d’ufficio

Ai fini della decisione sull’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione di una sentenza contumaciale, la notifica eseguita al difensore d’ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all’imputato personalmente. Di conseguenza, non può farsi discendere dalla mera notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile aliunde.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36504, depositata il 1° settembre 2014. Il caso. L’imputata adiva la Corte di Cassazione al fine di ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale che la condannava per il reato di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. guida sotto l’influenza dell’alcool . La donna, in particolare, lamentava di aver avuto conoscenza della sentenza di condanna solo nel momento in cui le era stata notificata la cartella esattoriale di Equitalia, evidenziando che detta sentenza risultava notificata solo al difensore di ufficio, ancorché essa fosse residente in Italia, senza previo espletamento delle ricerche anagrafiche prima della notifica al difensore di ufficio. L’effettiva conoscenza del procedimento. In primo luogo, la Corte di Cassazione rammenta che la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 60/2005, di conversione del d.l. n. 17/2005, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 175 c.p.p., riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il diritto alla restituzione nel termine rispettivamente per proporre opposizione o per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione art. 175, comma 2, c.p.p. . Tale diritto è preordinato a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, qualora ciò non sia il risultato di un comportamento doloso o volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice Cass., Sez. II, n. 9105/06 . Effettiva conoscenza e rinuncia. Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l’esistenza di entrambi i presupposti indicati dal comma 2 del novellato art. 175 c.p.p. effettiva conoscenza e rinuncia deve respingere la domanda, mentre, nel caso in cui faccia difetto anche solo uno dei presupposti suindicati, il giudice deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione Cass., Sez. I, n. 15543/06 . Inversione onere probatorio. La nuova disciplina ha introdotto una vera e propria inversione dell’onere probatorio, nel senso che non spetta più all’imputato dimostrare di avere ignorato l’esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire Cass., Sez. I, n. 10297/06 Cass., Sez. I, n. 7403/06 . Nel caso di specie si è in presenza di una presunta formale conoscenza dell’atto a fronte di una specifica eccezione di non conoscenza effettiva dell’atto, verosimilmente non fosse altro che, per quanto avviene nella pratica quotidiana, è del tutto probabile l’assenza di contatti tra l’indagato e/o l’imputato ed il difensore nominato d’ufficio. Principio di diritto. La Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto non può farsi discendere dalla mera notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile aliunde . Pertanto la notifica eseguita al difensore d’ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all’imputato personalmente. Per questi motivi la Corte restituisce l’imputata nel termine per proporre appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 luglio – 1 settembre 2014, n. 36504 Presidente Zecca– Relatore D’Isa Ritenuto in fatto e diritto C.N. ha premesso di avere avuto conoscenza della sentenza di condanna, indicata in epigrafe, in ordine al reato di cui all'art. 186, co. 7 del C.d.S., allorquando le è stata notificata la cartella esattoriale di Equitalia in data 14.08.2013, evidenziando che la sentenza risultava notificata al difensore di ufficio nell'ottobre dei 2010, ancorché essa fosse residente in Italia già dal giugno dello stesso anno, per cui non risulterebbero effettuate le ricerche anagrafiche prima della notifica al difensore di ufficio. L'istanza va accolta. Ritenuta la competenza a decidere ai sensi dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 175 c.p.p., ed attesa la tempestività dell'istanza, si rammenta che la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 175 c.p.p. riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il diritto alla restituzione nel termine rispettivamente per proporre opposizione o per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione art. 175 c.p.p., comma 2 . Esso è preordinato a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congruamente motivata dal giudice Cass. Sez. 2^, 21 febbraio 2006, n. 9105, Doum, rv. 233514 . Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l'esistenza di entrambi i presupposti indicati dal secondo comma del novellato art. 175 c.p.p. effettiva conoscenza e rinuncia che, per il caso di specie non rileva deve respingere la domanda, mentre, in caso contrario - ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva e deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione Cass. Sez. 1^, 11 aprile 2006, n. 15543, Zaki Aziz alias Joudar Khalil, rv. 233879 . Il concetto di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento deve essere inteso quale sicura consapevolezza della pendenza dei processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata Cass., Sez. 1, 11 aprile 2006, ric. Zaki Aziz, alias Joudar Khalil, cit Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, n. 20036, ric. El Aidoudi, rv. 233864 Cass., Sez. 1^, 9 febbraio 2006, n. 14272, ric. Coppola Cass., Sez. 2^, 14 febbraio 2006 ric. Ahmed ed altri, n. 15903 . Nella prospettiva dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la conoscenza effettiva del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel merito Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Dioum B., rv. 233514 . Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea, avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato , non essendo sufficiente una conoscenza vaga e non ufficiale sent. Corte eur. dir, uomo, 12 ottobre 1992, T. e. Italia sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia . Va inoltre rilevato che l'accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuato sulla base di ciò che risulta dagli atti secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 , ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni necessaria verifica . La giurisprudenza di legittimità, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un metodo casistico , ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso dei processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2006, n. 29482, Iljazi, rv. 235237 Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2006, n. 25618, Mosele, rv. 234369 Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, rv. 233868 Cass., Sez. 3^, 2 maggio 2006, n. 33935, Semeraro, rv. 235252 . Dunque, la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto. Orbene, nel caso di specie si è in presenza di una una presunta formale conoscenza dell'atto a fronte di una specifica eccezione di non conoscenza effettiva dell'atto , verosimile non fosse altro che, per quanto avviene nella pratica quotidiana, è del tutto probabile l'assenza di contatti tra l'indagato e/o l'imputato ed il difensore nominato d'ufficio. Proprio in riferimento al valore delle notificazioni del processo effettuate al difensore d'ufficio dell'imputato si osserva che l 'occasio legis ed i considerata costituenti la premessa del D.L. n. 17 del 2005, poi convertito nella L. n. 60 del 2005, costituiscono elementi fondamentali per l'interpretazione della nuova disciplina, che è stata emanata a causa dell'urgenza di armonizzare la legislazione italiana al nuovo sistema di consegna del condannato tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie degli Stati membri di rifiutare l'esecuzione dei mandato di arresto europeo in base ad una sentenza di condanna in contumacia, ove non sia garantita - sempre che ne ricorrano i presupposti - la possibilità di un nuovo processo. Da qui la necessità, per il nostro ordinamento, di meglio adeguare il nuovo regime di impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali ai principi di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e, conseguentemente, di introdurre anche nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, i quali abbiano nominato un difensore di fiducia art. 157 c.p.p., comma 8 bis , onde corrispondere più adeguatamente al principio di ragionevole durata del processo. In tale ambito il legislatore ha introdotto, innanzitutto, un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento - che in precedenza doveva essere fornita dal condannato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, l'onere di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire Cass., Sez. 1, 6 aprile 2006, n. 16002, Latovic, rv. 233615 . La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza dei procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, n. 10297, Halilovic, rv. 233515 Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2006, n. 7403, Russo, rv. 233137 in senso contrario, peraltro, Cass., Sez. 5^, 19 settembre 2005, Alvaro, rv. 233206 Cass., Sez. 5^. 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, cit . Il novellato art. 175 c.p.p., non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare Cass., Sez. 1., 1 marzo 2006, n. 14265, Bidinost, rv. 233614 Cass., Sez., 2^, 21 febbraio 2006, n. 9104, Colonna, rv. 233611 . Ne consegue che, fermo restando il valore legale delle notificazioni ritualmente effettuate in conformità con le disposizioni vigenti, è necessario, alla luce delle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p., che il giudice espliciti le ragioni per le quali una notificazione validamente eseguita alla stregua dei vigente sistema codificato debba ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza da parte dell'interessato. Il giudice, quindi, è chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic, cit. Sez. 3^, 12 aprile 2006, n. 17761, Ricci Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti . Una conclusione del genere non confligge con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale ha avuto modo di chiarire che tutti i sistemi conoscono presunzioni di fatto e presunzioni di diritto e che nella Convenzione non sussistono, in proposito, ostacoli di principio, ma è soltanto contemplato l'obbligo degli Stati contraenti di non oltrepassare al riguardo una soglia ragionevole . Cass. Sez. 1, 1 marzo 2006, n. 14265, Bidinost, rv. 233614 . In tale contesto il legislatore ha finito con il riconoscere implicitamente l'intrinseca debolezza delle cosiddette presunzioni di conoscenza legate alle notificazioni effettuate a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e art. 165 c.p.p., a mani di un difensore nominato d'ufficio all'imputato processato in contumacia, in quanto irreperibile o latitante. Si deve, pertanto concludere che tali notificazioni al difensore d'ufficio siano, di per sè, inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a mettersi in contatto con l'assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale con lui Cass., Sez. 2A, 18 gennaio 2006, Casale, rv. 233224 Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2000, Halilovic. cit. . Di conseguenza deve essere affermato il seguente principio di diritto non può farsi discendere dalla mera notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile aliunde in senso conforme Cass. Sez. 1^, 5 aprile 2006, Latovic, cit. Cass., Sez. 1^, 18 gennaio 2006, n. 3998, Velinov, rv. 233351 Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi, rv. 235036 . Pertanto, ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, la notifica eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all'imputato personalmente. Per tutte queste ragioni s'impone la restituzione in termini della ricorrente per proporre appello avverso la sentenza del 26.10.2010 n. 2366/2010 del Tribunale di Verona. P.Q.M. Restituisce C.N. nel termine per proporre appello avverso la sentenza del 26.10.2010 n. 2366/2010 del Tribunale di Verona.