Una telefonata … ti “sana” il processo

La nomina dell’avvocato non è in atti, ma una telefonata presso la direzione della casa circondariale, dove il ricorrente era detenuto, avrebbe chiarito la vicenda.

E’ il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36192, depositata il 27 agosto scorso. La fattispecie. Un uomo ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso una sentenza della Corte di Cassazione del 2013, adducendo, tra le altre cose, che la Cassazione aveva definito il giudizio senza consentire l’intervento del proprio co difensore di fiducia, sostenendo la mancanza in atti della nomina dello stesso. Nomina che, in realtà, l’imputato-detenuto aveva provveduto a redigere in carcere. La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza in commento, ritiene fondato il ricorso straordinario, poiché la Corte stessa – si legge nel dispositivo – era incorsa in erronea percezione degli atti relativi alla assistenza difensiva del ricorrente . Bastava una telefonata Una svista dovuta sì all’assenza in atti della nomina ma che, secondo quanto ora affermato dagli Ermellini, avrebbe potuto essere evitata o sanata con una semplice verifica telefonica presso la direzione della casa circondariale dove il ricorrente era detenuto. Il ricorrente, dunque, ottiene la revoca della sentenza di legittimità, ma si vede comunque dichiarare inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1° luglio – 27 agosto 2014, n. 36192 Presidente Garribba – Relatore Paoloni Motivi della decisione 1. Con tempestivo atto d'impugnazione personale M.V. ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza del 21.11.2012, depositata il 20.2.2013, di questa S.C. Sez. 2, n. 8078/13 . Sentenza che - dichiarandone inammissibile il ricorso contro la decisione della Corte di Appello di Napoli, resa il 7.6.2012 a seguito di giudizio di rinvio, quoad poenam art. 624 c.p.p. , di questa stessa Corte Sez. 6, 5.12.2011 n. 6214/12 tentato omicidio della vittima, scaturito dalla gambizzazione ordinata dal M. , qualificato ex artt. 110, 116 co. 2 c.p. - ha reso definitiva la condanna alla minore pena, con l'attenuante di cui all'art. 116 co. 2 c.p. stimata equivalente alle aggravanti ad eccezione di quella di cui all'art. 7 L. 2013/91, di sedici anni e dieci mesi di reclusione per il delitto di concorso in tentato omicidio volontario di tale Salvatore Giuliano. Inammissibilità scaturita dalla ritenuta manifesta infondatezza della censura concernente l'asserita erroneità del calcolo della nuova minore pena determinata in sede di rinvio dalla Corte territoriale. 2. Delibata in via preliminare de plano udienza camerale 20.3.2014 l'ammissibilità dell'impugnazione straordinaria rectius la sua non manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 625 bis - co. 3, prima parte - c.p.p., è stata disposta rituale trattazione nell'odierna udienza pubblica del ricorso nella sua duplice potenziale valenza rescindente, quanto al giudizio sull'errore di fatto in cui sarebbe incorsa l'impugnata decisione di questa Corte, e rescissoria, quanto all'eventuale giudizio sul merito del ricorso originario contro la sentenza della Corte distrettuale partenopea del 7.6.2012. Specifica congiunta modalità di trattazione imposta oltre che dalla simmetria con il tipo di giudizio definito dalla sentenza di questa S.C. oggetto di ricorso straordinario e dall'adozione della forma di più ampio contraddittorio processuale consentita nel giudizio di legittimità ex artt. 610 co. 3 e 611 c.p.p. dall'esigenza -impregiudicata l'autonomia normativa e concettuale delle due distinte fasi rescindente e rescissoria - di evitare distonie processuali e inaccettabili cesure di continuità decisoria di giudicati penali di condanna già in corso di esecuzione, perché resi definitivi dalle decisioni di legittimità emesse in via ordinaria arg. ex artt. 625 bis - co. 2, ultima parte - e 665 co. 3 c.p.p. . Impostazione in linea, d'altro canto, con il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza, pubblica o in camera di consiglio, per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice correzione di quella precedente, ma la sostituisce in toto”. Sez. U., 27.3.2002 n. 16103, Basile, rv. 221282 in termini Sez. 6, 12.1.2012 n. 9926, Rizzato, rv. 252257 . 3. Con il ricorso straordinario si adduce che erroneamente la Cassazione ha definito il giudizio senza consentire l'intervento del difensore di fiducia dell'imputato avv. Camillo Irace, presente in fase di verifica della regolare costituzione delle parti art. 614 co. 3 c.p.p. e rivendicante la propria posizione di codifensore di fiducia del M. , in quanto da questi nominato in carcere tanto che lo stesso avv. Irace aveva depositato una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato . Intervento dell'avv. Irace negato sull'erroneo presupposto fattuale della mancanza in atti della nomina di tale difensore. Di conseguenza la Corte ha ammesso alla discussione orale, dopo la requisitoria del pubblico ministero, il solo precedente difensore dell'imputato avv. Antonio Morra, presente. A tale errore di fatto si cumula, sul piano formale, quello ravvisabile nell'epigrafe della sentenza, in cui - in aperta contraddizione con l'anteriore descritta decisione procedurale della Corte - si attesta l'intervento in favore dell'imputato dell'avv. Irace che non ha discusso, rimanendo silente e non invece dell'avv. Morra. 4. Il ricorso straordinario è fondato, poiché effettivamente -come si evince dagli atti allegati al ricorso e da quelli relativi al giudizio di legittimità già svoltosi - questa Corte è incorsa in erronea percezione degli atti relativi alla assistenza difensiva del ricorrente M. . Svista indotta dalla formale assenza in atti della nomina quale difensore di fiducia dell'avv. Irace e che, per altro e come si fa rilevare nel ricorso ex art. 625 bis c.p.p., avrebbe potuto essere evitata o sanata con una semplice e immediata verifica telefonica presso la direzione della casa circondariale di OMISSIS , dove era detenuto il ricorrente M. e dove costui - come affermato dall'avv. Irace - aveva perfezionato la nomina del nuovo difensore cfr. Sez. 6, 16.10.2008 n. 40628, Iannò, rv. 241526 Sez. 3,20.1.2010 n. 5039, Sidibe, rv. 245916 . In vero emerge per tabulas che il 15.11.2012 l'imputato detenuto M.V. ha formalizzato, con pedissequa annotazione nel registro mod. IP1 del carcere, presso l'ufficio matricola della casa di reclusione di OMISSIS , la nomina come difensore di fiducia dell'avv. Camillo Irace unitamente al già nominato avv. Antonio Morra nomino mio difensore di fiducia l'avv. Irace Camillo del Foro di Santa Maria C.V. con l'avv. Morra Antonio del Foro di Napoli e revoco l'avv. Sergio Morra del Foro di Napoli . L'avv. Camillo Irace aveva pieno titolo, quindi, a intervenire e a prendere la parola in difesa del M. , unitamente al collega avv. Antonio Morra, nella discussione del giudizio di legittimità definito con sentenza di questa Corte del 21.11.2012. Costituisce ius receptum che l'eventuale errore della direzione del carcere nel trasmettere la nomina di un difensore di un indagato o imputato detenuto non possa tradursi in un pregiudizio per il detenuto, all'uopo prevedendo l'art. 123 co. 2 c.p.p. che le dichiarazioni del soggetto detenuto, ivi comprese le nomine di eventuali difensori, hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria competente. Non a caso l'art. 44 disp. att. c.p.p. impone alla direzione dell'istituto penitenziario l'immediata comunicazione nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo delle dichiarazioni del detenuto all'autorità giudiziaria ex plurimis Sez. 6,18.4.2003 n. 26707, Taffarello, rv. 225714 Sez. 1, 4.10.2007 n. 40495, Silvestre rv. 237864 Sez. 3, 9.2.2011 n. 8789, Randazzo, rv. 249786 . Nel caso del M. la direzione del carcere di Opera non ha comunicato alla Cassazione l'intervenuta nomina dell'avv. Irace perfezionata dall'imputato, che ha invece come si desume dalla copia del documento allegata al ricorso straordinario erroneamente trasmesso alla Corte di Appello di Napoli. L'errore materiale sulla costituzione delle parti processuali recte dell'imputato ha infirmato il giudizio di legittimità definito con la sentenza di questa S.C. del 21.11.2012 per violazione delle regole sul contraddittorio processuale artt. 178, lett. c, e 179 c.p.p. . Con l'effetto che detta sentenza della Sezione 2^ pronunciata nei confronti di M.V. e impugnata con il ricorso straordinario deve essere revocata a norma dell'art. 625 bis - co. 4, ultima parte - c.p.p 5. Alla procedura incidentale rescindente introdotta dal ricorso straordinario del M. , in tal modo esaurita, si giustappone specularmente la necessaria coeva procedura rescissoria avente per oggetto la genetica impugnazione per cassazione della sentenza di merito di secondo grado emessa nei confronti del M. dalla Corte di Appello di Napoli il 7.6.2012, quale giudice di rinvio ex artt. 624 e 627 c.p.p L'originario ricorso dell'imputato avverso la sentenza di appello va dichiarato inammissibile per le stesse ragioni già chiarite dalla decisione di legittimità oggi revocata nei termini e per i motivi appena indicati. Il ricorso lamentava incongruamente la supposta erroneità del calcolo compiuto dalla Corte distrettuale per determinare, nel giudizio di rinvio art. 624 c.p.p. , la nuova pena inflitta al M. , ritenuto in sede di legittimità responsabile del reato di concorso anomalo in tentato omicidio volontario, quale reato diverso e più grave da quello da lui voluto art. 116 co. 2 c.p. . In discussione il difensore avv. Irace ha insistito nel richiamare le ragioni di censura enunciate nella memoria difensiva a firma sua e del codifensore avv. Morra depositata nella cancelleria di questa Corte, rivendicandone la tempestività. Al riguardo non può che condividersi il rilievo espresso dalla anteriore revocata decisione di legittimità, che ha constatato la tardi vita di detta memoria. Questa, denominata motivi aggiunti e memoria ex art. 121 c.p.p. , risulta, infatti, depositata in cancelleria soltanto in data 19.11.2012. Cioè appena due giorni prima della udienza di trattazione del ricorso 21.11.2012 e, dunque, ben dopo la scadenza del termine di quindici giorni fissato per la presentazione di motivi nuovi e memorie nel giudizio ordinario di cassazione dall'art. 611, co. 1 u.p., c.p.p. In guisa, dunque, da doversi valutare tamquam non esset e insuscettibile di essere presa in considerazione ai fini del giudizio di legittimità ex plurimis Sez. 6, 28.2.2012 n. 18453, Cataldo, rv. 252711 Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame” . In ogni caso - può aggiungersi per mera completezza di analisi - la censura attinente alla nuova determinazione della pena, per avere la Corte territoriale individuato una pena base per il delitto di tentato omicidio in misura non prossima al minimo edittale pena base fissata dalla Corte di Appello in dodici anni di reclusione , senza chiarire le ragioni di un simile discostarsi dal minimo di legge otto anni di reclusione , è priva di pregio. Al riguardo, in vero, la sentenza di appello in sede di rinvio ha puntualmente rimarcato, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., la eccezionale capacità a delinquere dell'imputato M. , fatta palese dai suoi gravi trascorsi giudiziari. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo stabilire in misura di Euro 1.000,00 mille . P.Q.M. Revoca la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 2^ Penale, n. 8078/2013 emessa il 21.11.2013 nei confronti di M.V Dichiara inammissibile il ricorso proposto da M.V. contro la sentenza n. 1614/2012 emessa in data 7.6.2012 dalla Corte di Appello di Napoli in sede di rinvio ai sensi degli artt. 624 e 627 c.p.p Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.