Grande quantità di droga in auto: sì alla confisca del veicolo, se ...

La confisca facoltativa, ai sensi dell’art. 240 c.p., è legittima se tra la cosa e il reato sussista un rapporto di strumentalità. Inoltre, nel caso in cui si tratti di confisca dell’autovettura utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti è necessario, non il semplice impiego di tale uso, ma un collegamento stabile con l’attività criminosa.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 34092 della Corte di Cassazione, depositata il 1° agosto 2014. Il caso. Il gup del Tribunale di Trento applicava all’imputato, oltre alla pena della detenzione, la confisca dell’autovettura, per aver acquisto in concorso congrui quantitativi di stupefacenti. Avverso tale provvedimento ricorreva in Cassazione il soccombente, per difetto di motivazione in merito alla confisca del veicolo. Confisca facoltativa necessario il rapporto strumentale tra cosa e reato Il ricorso è fondato. Chiarisce, difatti, la Corte che la confisca facoltativa di cui all’art 240 c.p. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l’effettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile Cass., n. 11603/2012 . Quindi, ai fini della confisca facoltativa, è necessario dimostrare la relazione di asservimento tra cosa e reato, ovvero, la prima deve essere collegata da un rapporto di strumentalità con il secondo. Tale nesso strumentale deve, d’altra parte, rivelare la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. e il collegamento stabile con l’attività criminosa. Precisa, poi, la Suprema Corte che nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale Cass., n. 24756/2007 . Nel caso in esame il giudice non aveva verificato se l’autovettura effettivamente presentasse della caratteristiche o modifiche strutturali utili per l’organizzazione esecutiva del reato. In aggiunta, non aveva nemmeno motivato adeguatamente il provvedimento impugnato. Sulla basi di tali argomenti, la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca e rinvia, sul punto, al Tribunale di Trento.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 luglio – 1 agosto 2014, n. 34092 Presidente Fiale – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13.3.2013 il G.U.P del Tribunale di Trento, applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., tra gli altri, all'imputato C.S. , in relazione a 4 episodi di acquisto in concorso di congrui quantitativi di stupefacenti artt. 81 cpv. cod. pen., 73 Dpr. 309/90, tre episodi relativi a cocaina ed uno ad hashish la pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ed Euro 8000 di multa, con pena sospesa e confisca dell'autovettura. 2. Avverso detto provvedimento, C.S. , propone ricorso, personalmente, unicamente contro il capo della sentenza con cui è stata disposta la confisca dell'autovettura, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. a. Violazione dell'art. 606 lett. b cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in tema di confisca. Il ricorrente evidenzia che l'autovettura GOLF di sua proprietà è stata utilizzata ai fini del trasporto dello stupefacente solo in quattro sporadici episodi alle date del 27.12.2011, 4.1.2012, 14.1.2012 e 15.1.2012 e afferma che in tali occasioni egli si sarebbe limitato a prestare l'autovettura a tale signor H.L. il quale l'aveva poi utilizzata per trasportare la droga senza che egli avesse mai partecipato ai viaggi. Aggiunge che l'unico rapporto avuto con l'organizzazione criminosa, composta da 36 persone tutte extracomunitarie, che per la quasi totalità dei casi ad eccezione dei quattro episodi di cui sopra si è avvalsa di altre autovetture, è stato per il tramite dell'H. , che era il suo fornitore di droga. Nel periodo in questione dal 27/12 al 15/1 il ricorrente afferma che, essendo libero dal lavoro e non occorrendogli l'auto, l'aveva prestata a colui da cui acquistava lo stupefacente ricevendone in cambio alcune dosi. Viene ricordato che nel caso che ci occupa la confisca ex art. 240 cod. pen. è facoltativa e occorre ai fini della stessa un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con quest'ultima un rapporto funzionale , che pare smentito dall'occasionalità dell'uso dell'autovettura in questione. b. Violazione dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen. per difetto di motivazione in merito alla confisca dell'autovettura VW Golf tg. OMISSIS . Si lamenta che la sinteticità della motivazione, tipica del rito prescelto, non può di certo estendersi all'applicazione della misura di sicurezza, per cui il giudice, se avesse voluto disporre la confisca, avrebbe dovuto adeguatamente motivare sul punto. Chiede pertanto annullarsi la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca dell'autovettura. Considerato in diritto 1. L'unico profilo di doglianza, riguardante la mancata motivazione da parte del GIP di Trento in ordine alla disposta confisca dell'autovettura VW Golf, appare fondato e pertanto la sentenza impugnata va annullata nella parte de qua. 2. La motivazione del Gip sulla confisca dell'autovettura è Per C. vi è confisca dell'autovettura, che proprio dalla confessione emerge essere stato il mezzo insostituibile per i trasporti . Ebbene, come fondatamente rileva il ricorrente, la stessa non può ritenersi motivazione sufficiente in ordine alla pericolosità del bene che solo, può giustificare la facoltativa misura di sicurezza ablatoria ben possibile anche con la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dopo la riforma introdotta con la legge 134/2003 . La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è univocamente e costantemente orientata a ritenere che in caso di pena patteggiata, l'estensione dell'applicabilità, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sez. 6 n. 10531 del 21.2.2007, n. 10531, Baffoè, rv. 235928 conf. sez. 6, 21.2.2007, n. 10540, Riva, non massimata sez. 6 n. 2703 del 20.11.2008 dep. 21.1.2009, Forcari, rv. 242688 sez. 5 n. 47179 del 3.11.2009, D'Ambrosio, rv. 245387 sez. 6, n. 17266 del 16.4.2010, Trevisan, rv. 247085 sez. 2, n. 6618 del 21.1.2014, Fiocco, rv. 258275 . La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, che riveli l'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile così questa sez. 3, n. 11603 del 6.3.2012, Criscuolo, rv. 252496 proprio in un caso di confisca di autovettura, impiegata per liberi spostamenti e per l'agevole trasporto di droga destinata allo spaccio . 3. La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma primo, cod.pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio non è sufficiente, pertanto, il semplice impiego di tale uso, ma è necessario un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale così sez. 6, n. 24756 del 1.3.2007, Muro Martinez Losa, rv. 236973 . Nello specifico costituisce orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il veicolo utilizzato per il trasporto della sostanza stupefacente, quale bene che servì a commettere il reato, può essere facoltativamente confiscato ai sensi dell'art. 240 cod. pen., comma 1, ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa per es. quando il veicolo sia stato modificato per occultare la sostanza rispetto alla consumazione del reato ovvero quando possa comunque formularsi una prognosi negativa sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento della disponibilità del veicolo da parte dell'imputato Cass. sez. 4, n. 43937 del 20.9.2005, Curraj, rv. 232732 conf.v. Cass., sez. 4, 29.2.2000 n. 9937, Iliadis sez. 6, 29.10.1996 n. 3334, Oliverio 6.6.1994 n. 10106, Violato 10.2.1994 n. 444, Rilande . Ancora più recentemente si é ribadito che, ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen., é necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, dal costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato sez. 6, n. 13176 del 29.3.2012, Hamr El Hank, rv. 252991 conf. sez. 6, n. 13049 del 5.3.2013, Spinelli, rv. 254881 . Nel caso in esame, non solo non si da conto del se l'autovettura avesse subito modifiche particolari ma il provvedimento impugnato è del tutto carente di motivazione sugli elementi che potrebbero fondare una tale prognosi relativa alla concreta possibilità di futuri analoghi illeciti agevolati dalla disponibilità del veicolo. Questa valutazione, se esistente, si sottrarrebbe al vaglio di legittimità se esente da vizi logici e giuridici. Ma in questo caso il provvedimento impugnato è meramente assertivo limitandosi ad affermare che trattasi di mezzo insostituibile per i trasporti” ed essendo quindi sostanzialmente privo di motivazione sul punto decisivo dell’esistenza di circostanze idonee ad affermare la confiscabilità del mezzo. Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice che l’ha pronunziato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura e rinvia, sul punto, al Tribunale di Trento.