Malato e ha bisogno di qualche giorno di riposo, ma un salto in tribunale lo può fare comunque

Nonostante l’attestazione di un certificato medico, il giudice può valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità di comparire in giudizio del soggetto portatore della patologia.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36414, depositata il 29 agosto 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bari confermava la sentenza di condanna ai danni di un imputato. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando che, nonostante aver presentato un certificato medico attestante un suo impedimento per ragioni di salute, i giudici di merito avessero ritenuto non assoluto l’impedimento e sostenendo che non ci fosse un’apposita istanza di rinvio. Al contrario, l’imputato reputava che la produzione della documentazione medica fosse diretta proprio ad ottenere un rinvio del processo. Carattere assoluto. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che, in materia di impedimento dell’imputato a comparire, il giudice valuta la gravità e l’attualità dello stesso, ma anche il suo carattere assoluto. Nel caso specifico, la documentazione prodotta non faceva riferimento ad un eventuale carattere assoluto, né specificava la gravità della malattia. Poteri di indagine. Inoltre, la Cassazione sottolineava che, nonostante l’attestazione di un certificato medico, il giudice può valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità di comparire in giudizio del soggetto portatore della patologia. Ciò vale soprattutto qualora venga omessa ogni valutazione sull’assolutezza dell’impedimento, come era avvenuto nel caso in esame, in cui si parlava genericamente della necessità di un periodo di riposo e di cure. Tale situazione non coincide con una condizione di assoluta impossibilità di comparire che legittima l’impedimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 giugno – 29 agosto 2014, n. 36414 Presidente Agrò – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 10 giugno 2010 con cui il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, aveva condannato A.D.N. alla pena di un anno e nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 572, 582, 570 commi 1 e 2 c.p. commessi nei confronti della moglie e dei figli minori V. e M. 2. L'imputato ricorre personalmente per cassazione e deduce con un unico motivo la violazione dell'art. 599 comma 2 c.p.p., lamentando che, nonostante avesse fatto pervenire certificato medico attestante un suo impedimento per ragioni di salute frequenti episodi lipotimico con necessità di tre giorni di riposo e cure domiciliari , la Corte d'appello con una motivazione assolutamente inconferente ha non solo ritenuto non assoluto l'impedimento, ma ha sostenuto che non vi fosse una apposita istanza di rinvio, proseguendo nel giudizio. Secondo il ricorrente la produzione della documentazione medica era diretta ad ottenere un rinvio del processo inoltre, sottolinea come i giudici di appello abbiano disatteso un giudizio tecnico senza una valutazione del referto e senza fornire un'adeguata motivazione al riguardo. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è infondato. In tema di impedimento dell'imputato a comparire, è rimessa al giudice la valutazione non solo della gravità e dell'attualità dello stesso, ma anche del suo carattere assoluto Sez. V, 6 ottobre 2005, n. 43373, Fontana Sez. V, 14 dicembre 2007, n. 5540, Spagna . Nel caso in esame la Corte d'appello, con l'ordinanza emessa all'udienza del 17.5.2013, ha escluso la sussistenza del legittimo impedimento dell'imputato, in quanto nel certificato medico non risultava alcun riferimento al carattere assoluto della patologia riscontrata, essendosi limitato il medico a riferire di frequenti episodi lipotimico senza specificare nulla neppure in ordine alla gravità. Peraltro, deve rilevarsi che quanto attestato in un certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, soprattutto nel caso, come quello in oggetto, in cui viene omessa la valutazione in ordine all'assolutezza dell'impedimento, facendo un generico riferimento alla necessità di un periodo di riposo e di cure, situazione che non coincide con una condizione di assoluta impossibilità di comparire, che legittima l'impedimento. 4. In conclusione, la Corte d'appello, sulla base di una valutazione di fatto, motivata coerentemente e che non può essere oggetto di censure in sede di legittimità, ha correttamente escluso la sussistenza del legittimo impedimento negando il rinvio richiesto dalla difesa dell'imputato. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.