I doveri coniugali “sopravvivono” alla cessazione della convivenza

Il reato di maltrattamenti in famiglia art 572 c.p. si configura anche quando sia cessata tra i coniugi la convivenza, rimanendo comunque salvi i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale. Quindi, la consumazione del suddetto delitto può avvenire anche nei confronti di una persona non convivente con l’imputato, quando essa sia unita all’agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione.

E’ stato così affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33882, depositata il 31 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto assorbito il reato di violenza privata art. 610 c.p. in quello di maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p. , rideterminava la pena inflitta all’imputato. Ricorreva allora per cassazione il soccombente deducendo l’assenza del carattere di abitualità delle condotte contestate e dall’altro la cessazione del rapporto di convivenza. Le condotte erano abituali. Le censure proposte sono destituite di fondamento, infatti, spiega la Cassazione la Corte territoriale ha congruamente argomentato che le condotte vessatorie si erano susseguite per un apprezzabile lasso temporale alcuni anni e che solo la presenza del figlio aveva trattenuto la parte offesa dallo sporgere tempestiva denunzia nei confronti di colui che rimaneva pur sempre il padre del minore . La cessazione della convivenza non esonera dai doveri coniugali Effettivamente la convivenza dei coniugi era terminata, ma le condotte antigiuridiche erano state commesse ugualmente. E’ pacifico in sede di legittimità, che il delitto di maltrattamento in famiglia in danno del coniuge assorbe i reati di ingiuria, molestie e atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale Cass., n. 7369/2012 . né fa venir meno la configurabilità del reato di maltrattamenti. Ad ogni modo, la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può avvenire anche nei confronti di una persona non convivente con l’imputato quando essa sia unita all’agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione Cass., n. 1857/1989 . Sulla base di tali argomenti, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 luglio – 31 luglio 2014, n. 33882 Presidente Milo – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma di quella emessa dal GUP dei locale Tribunale in data 12/01/2011, ritenuto assorbito il reato di violenza privata art. 610 cod. pen. in quello di maltrattamenti in famiglia art. 572 cod. pen. , rideterminava la pena inflitta in primo grado nei confronti di C.G.M. nella misura di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, confermando le statuizioni della decisione di primo grado in favore della parte civile costituita D.T. Confermando le valutazioni del primo giudice, la Corte territoriale ribadiva il giudizio di attendibilità della narrazione e di credibilità soggettiva della parte offesa, respingendo come ininfluente l'invocata acquisizione di una relazione di servizio, da cui nulla si sarebbe potuto inferire circa la natura dei rapporti intrattenuti dall'imputato con l'allora convivente D.T. accoglieva, invece, la doglianza difensiva in ordine alla possibilità di sussumere quella contestata a titolo di violenza privata nell'unitaria condotta di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo da un lato l'assenza del carattere di abitualità nelle condotte contestate e dall'altro la cessazione del rapporto di convivenza fin dal 2006. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Risultano, infatti, palesemente destituite di fondamento entrambe le doglianze enucleate nel contesto di un'impugnazione articolata in maniera oltre modo discorsiva, la prima concernente un preteso difetto di motivazione in ordine al profilo della abitualità delle condotte contestate e la seconda basata sull'intervenuta cessazione del rapporto di convivenza fin dal 2006. La Corte territoriale ha, infatti, congruamente argomentato che le condotte vessatorie - analiticamente descritte in sentenza alle pagine 3 e 4 - si erano susseguite per un apprezzabile lasso temporale alcuni anni e che solo la presenza del figlio aveva trattenuto la parte offesa dallo sporgere tempestiva denunzia nei confronti di colui che rimaneva sempre il padre dei minore non si comprende, dunque, quale vizio di motivazione possa ravvisarsi nell'esposizione dei termini di una vicenda, in questo simile a molte altre sviluppatesi secondo analoghe cadenze temporali. E' parimenti destituito di fondamento l'ulteriore motivo di censura riguardante la cessazione della convivenza dei 2006, a fronte di una contestazione riferita a condotte commesse fino al mese di luglio del 2008. Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno dei coniuge, infatti, assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale Cass. Sez. 6, sent. n. 7369 del 13/11/2012, M., Rv. 254026 Sez. 6, sent. n. 26571 del 27/06/2008, V., Rv. 241253 Sez. 6, n. 49109 del 22/09/2003, Micheli, Rv. 227719 . Ed ancora, la cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato in esame, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona non convivente con l'imputato quando essa sia unita all'agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione Sez. 6, sent. n. 1857 del 12/10/1989, Cancellieri, Rv. 183283 Sez. 6, sent. n. 11463 del 29/04/1980, Musmarra, Rv. 146480 , rilevando per tale ultimo profilo i perduranti obblighi di cooperazione nel mantenimento, nell'educazione, nell'istruzione e nell'assistenza morale dei figlio minore naturale art. 315 bis cod. civ. derivanti dalla comune potestà genitoriale, il cui esercizio congiunto art. 317 bis e 316 comma 2 cod. civ. implica di necessità il rispetto reciproco tra i genitori. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 1.000,00 mille Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.