Targa trovata nel proprio podere? L’apposizione sul mezzo è reato

La manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 33867/14, depositata il 31 luglio. La fattispecie. Un uomo, condannato nei giudizi di merito per il reato di riciclaggio avente ad oggetto un trattore, in precedenza denunciato come smarrito dal proprietario, rinvenuto poi in suo possesso, con apposta una targa, dichiarata smarrita da altro soggetto e riferita a un diverso mezzo, presenta ricorso per cassazione, lamentando la mancata prova in atti di condotte di riciclaggio poste in essere. Infatti, secondo quanto affermato dall’imputato, egli non avrebbe realizzato alcuna manipolazione del mezzo, non risultando che fosse stato proprio lui ad apporre la targa in questione. Targa trovata e apposta sul trattore. Di avviso contrario, però, sono i giudici di Cassazione, i quali, rifacendosi a quanto contenuto nell’atto di appello, hanno sottolineato che ad apporre la targa sul mezzo era stato proprio l’imputato, dopo averla trovata nel suo podere ritenendola smarrita da qualcuno. Proprio da ciò emerge come sia stato l'imputato ad apporre la targa . In sostanza, risulta coerente la decisione della Corte di appello di ritenere sussistente il dolo di riciclaggio. Infatti, la manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene Cass. Pen., n. 30842/2003 . Per queste ragioni, dunque, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 – 31 luglio 2014, n. 33867 Presidente Carmenini – Relatore Di Marzio Osserva Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, decidendo sull'appello proposto da D.M. B. avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia in data 23 luglio 2013, di condanna dello stesso per i reati ascritti, dopo aver apportato una correzione al calcolo della pena, ha per il resto confermato la sentenza impugnata. Nel ricorso presentato nell'interesse dell'imputato si contesta la conferma della condanna per il delitto di riciclaggio avente ad oggetto un trattore, in precedenza denunciato come smarrito dal proprietario, rinvenuto nel possesso dell'imputato con apposta una targa, dichiarata smarrita da altro soggetto e riferita a un diverso mezzo. Si critica infatti che sarebbe mancata la prova in atti di condotte di riciclaggio poste in essere dall'imputato, il quale non avrebbe realizzato alcuna manipolazione del mezzo, non risultando che fosse stato proprio l'imputato ad apporre la targa in oggetto. Il ricorso è manifestamente infondato. Dalla semplice lettura dell'atto di appello emerge, alle pagine 1-2 che l'imputato, già in possesso del mezzo di provenienza illecita, appose la targa sul mezzo, dopo averla trovata nel suo podere ritenendola smarrita da qualcuno. Dunque, da queste stesse dichiarazioni emerge come sia stato l'imputato ad apporre la targa cosicché del tutto coerentemente la corte di appello ha concluso per la sussistenza del dolo di riciclaggio, sottolineando come la manomissione di elementi identificativi di un veicolo, come la targa, integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene cfr., tra le tante, Cass. pen. 3 aprile 2003 n. 30.842 . Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.