Non rispetta un’ordinanza del Sindaco: assolta perché il giudice non “riempie” la norma penale in bianco

Quando viene adottata un’ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33779, depositata il 30 luglio 2014. Il caso. Con sentenza, il Tribunale di Asti affermava la responsabilità dell’imputata in ordine al reato di cui all’art. 650 c.p. inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità , contestatole perché, in qualità di presidente di un circolo, non osservava l’ordinanza sindacale con la quale per ragioni di igiene le veniva intimato di non effettuare nei locali del circolo musica dal vivo o registrata e di non protrarre l’attività oltre le ore 24. Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del difensore, ha proposto appello, in seguito riqualificato ricorso per cassazione. Norma penale in bianco. La Corte di Cassazione rileva come l’art. 650 c.p. costituisca una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorché il provvedimento dell’autorità non sia munito di un proprio, specifico sistema di rimedi a tutela degli interessi coinvolti Cass., Sez. I, n. 1711/2000 Cass., Sez. I, n. 2653/2000 . Incombe sul giudice verificare se il provvedimento rimasto inottemperato assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall’ordinamento, se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte, se sia eventualmente affetto da vizi tali da comprometterne la legalità formale e sostanziale. Ordinanze contingibili ed urgenti. Quando poi venga adottata un’ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l’ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari Cass., Sez. I, n. 15881/07 . Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è del tutto apodittico e privo di qualsiasi illustrazione esplicativa delle ragioni, in fatto o in diritto, che ne giustifichino l’adozione, risolvendosi in una motivazione del tutto apparente, che non consente di comprendere il percorso valutativo seguito ed il ragionamento probatorio sotteso alla decisione ed al rigetto delle eccezioni difensive. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 23 aprile – 30 luglio 2014, n. 33779 Presidente Giordano – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 14 dicembre 2007 il Tribunale di Asti affermava la responsabilità dell'imputata M.R. in ordine al reato p. e p. dall'art. 650 cod. pen., contestatole perché, in qualità di presidente del Circolo denominato Girogirotondo sito in Corso Granisci n. 5, non osservava l'ordinanza sindacale n. 11 dei 14/1/2004, notificatale in data 18/01/2004, con la quale per ragioni di igiene le veniva intimato di non effettuare nei locali del circolo musica dal vivo o registrata e di non protrarre l'attività oltre le ore 24.00 fino alla presentazione della documentazione di impatto acustico ed al rilascio dei parere favorevole da parte degli uffici competenti, in Asti il 24 e 25 gennaio 2004 per l'effetto la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza l'imputata a mezzo dei difensore ha proposto appello, in seguito riqualificato ricorso per cassazione con ordinanza della Corte di Appello di Torino del 18 settembre 2013, con il quale ha dedotto l'insussistenza delle prove di responsabilità, in quanto, come disposto in precedente pronuncia del Tribunale di Asti del 21/12/04 per un fatto analogo, la fattispecie di reato ascrittale era insussistente e comunque non era prevista dalla legge come reato. In particolare, secondo la ricorrente, mancando agli atti l'ordinanza sindacale alla quale ella non avrebbe ottemperato, il processo era rimasto privo dei presupposto dei reato ascrittole inoltre, detto provvedimento era stato emesso in materia di inquinamento acustico e di rispetto dell'orario di apertura ed in riferimento al primo profilo la legge nr. 447/95 attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al solo fine di fronteggiare eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, che non ricorrevano nel caso specifico. Pertanto, l'ordinanza in questione costituiva manifestazione del potere di controllo conferito dalla legge 447/95, alla cui violazione possono seguire soltanto sanzioni amministrative. Inoltre, non erano sussistenti nemmeno le pretese ragioni di igiene per le quali l'ordinanza era stata emessa, profilo non verificato nella sentenza impugnata e certamente estraneo all'ingiunzione di non effettuare intrattenimenti musicali dal vivo e di non protrarre l'apertura dei circolo oltre un certo orario, né quelle di ordine pubblico considerate dal Tribunale con motivazione meramente apparente l'ordinanza era dunque illegittima, come rappresentato nel ricorso al T.A.R. Piemonte anche perché, trattandosi di circolo privato, l'accesso al quale era consentito soltanto ai soci previa esibizione di tessera, non potevano riferirsi a tale tipologia di esercizio le disposizioni dettate per i locali pubblici e/o aperti al pubblico ed in ogni caso non erano ancora state definitivamente approvate le fasce di zonizzazione per la valutazione dell'impatto acustico, profilo anch'esso ignorato dal Tribunale, per cui l'atto amministrativo era illegittimo e, come tale, non era stato osservato dalla ricorrente, costituendo tale convincimento causa di giustificazione della condotta. Dal che discende che ella avrebbe dovuto essere mandata assolta anche perché il fatto non costituisce reato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 1. In punto di diritto va rilevato che l'art. 650 cod.pen. costituisce una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione, ovvero allorchè il provvedimento dell'autorità non sia munito di un proprio, specifico sistema di rimedi a tutela degli interessi coinvolti Sez. 1, n. 1711 dei 14/2/2000, Di Maggio, rv. 215341 sez. 1, n. 2653 del 3/3/2000, Parla, rv. 215373 . Per poter configurare la fattispecie da essa incriminata è dunque necessario ricorrano più condizioni, costituite da - inosservanza di un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta per finalità di sicurezza o di ordine pubblico, oppure di igiene o di giustizia - inosservanza di ordine impartito con provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcun testo di legge introduttivo di specifica ed autonoma sanzione, applicabile in caso di violazione del suo contenuto obbligatorio - emissione dei provvedimento, motivato da ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene, a tutela dell'interesse pubblico collettivo e non di soggetti privati. 1.1 A tal fine incombe sui giudice verificare se il provvedimento rimasto inottemperato assolva alla funzione legale tipica assegnatagli dall'ordinamento, se sia articolato in modo tale da poter essere eseguito nei tempi e con le modalità previsti per far fronte alle esigenze collettive cui nel caso si è inteso far fronte, se sia eventualmente affetto da vizi tali da comprometterne la legalità formale e sostanziale. 1.2 Quando poi venga adottata un'ordinanza contingibile ed urgente emanata dal Sindaco di un Comune ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 54, per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, ossia della necessità di immediato intervento a tutela di interessi pubblici, come la salute o l'ambiente, non tutelabili diversamente con il ricorso agli strumenti ordinari sez. 1, n. 15881 dei 16/1/2007, Parlanti, rv. 236358 . 2. Tutto ciò premesso, nei caso in esame il giudice di merito nella sua scarna motivazione ha posto in evidenza„ da un lato l'insussistenza dei profili di illegittimità denunciati dalla difesa, ritenendo irrilevanti le questioni sulla natura del locale e sulla mancata individuazione da parte dei Comune di Asti delle fasce di zonizzazione, dall'altro che l'ordinanza sindacale rispondeva alla necessità di salvaguardare l'ordine pubblico anche sotto il profilo di eventuale eccessiva rumorosità di sicuro fastidio per la collettività . 2.1 Ebbene, quanto al primo rilievo in ordine alla ritenuta legittimità dei provvedimento ineseguito, lo stesso è del tutto apodittico e privo di qualsiasi illustrazione esplicativa delle ragioni, in fatto o in diritto, che ne giustifichino l'adozione, risolvendosi in una motivazione dei tutto apparente, che non consente di comprendere il percorso valutativo seguito ed il ragionamento probatorio sotteso alla decisione ed al rigetto delle eccezioni difensive. 2.2 L'osservazione che riguarda, invece, la configurabilità dei reato contestato risulta completamente ignara del contenuto dell'accusa mossa alla ricorrente, alla quale è stato addebitato di non avere dato esecuzione ad ordinanza che le aveva imposto di non effettuare nei locali del circolo musica dal vivo o registrata e di non protrarre l'attività dell'esercizio dalla stessa gestito oltre le ore 24.00, ordinanza emessa per ragioni di igiene , di cui in sentenza non si dà alcuna contezza, non, come sostenuto dal Tribunale, a tutela dell'ordine pubblico, profilo estraneo all'imputazione ed al provvedimento amministrativo presupposto necessario per ritenere sussistente il reato. 2.3 In realtà, come fondatamente sostenuto con l'impugnazione, la sentenza impugnata incorre, non soltanto nel vizio di motivazione apparente, ma anche in quello di violazione di legge, dal momento che ha ravvisato la contravvenzione contestata senza considerare che la legge nr. 447/95 in materia dì inquinamento acustico attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti soltanto a fronte di situazioni eccezionali ed a tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, con le quali adottare forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore o di inibizione totale o parziale di determinate attività, condizioni che nel caso specifico non risulta siano sono state dimostrate in punto di fatto. In particolare, non emerge dalla sentenza in verifica che la produzione di emissioni rumorose fosse fonte di disturbo per quiete e la salute pubbliche, ossia per il riposo, le attività e la normale conduzione della vita di un numero indistinto e comunque elevato di persone, per una collettività di residenti nei pressi dell'esercizio dell'imputata, né che le stesse compromettessero l'igiene pubblica risulta piuttosto che fosse in corso il procedimento per la verifica dell'impatto acustico delle emissioni prodotte dal locale al fine di ottenere il rilascio di nulla-osta da parte del comune, sicchè, in pendenza del termine, non ancora scaduto, di esecutività della delibera comunale di adozione del piano di zonizzazione acustica del territorio, l'ordinanza sindacale non rientrava nel novero dei provvedimenti contingibili ed urgenti, quanto piuttosto nel legittimo esercizio dei potere di controllo sulle attività commerciali, sicchè la sua violazione non può dar luogo al reato di cui all'art. 650 cod. pen Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.