Procura speciale preventiva valida se indica i confini del potere di querela … anche implicitamente

E’ valida la procura preventiva rilasciata da una persona giuridica, quando dal testo sia possibile dedurre, anche implicitamente, per quali tipologie di reato si intenda proporre querela o in quali particolare situazioni il mandatario debba attivarsi.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33223, depositata il 28 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello confermava la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva condannato per il reato di cui all’art. 642 c.p. fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona l’imputato, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere l’indennizzo dell’assicurazione in relazione ad un sinistro stradale. Ricorreva per cassazione il soccombente, lamentando la violazione di norme penali e il vizio della motivazione per essere stata ritenuta valida la querela presentata da un soggetto privo di poteri. Inoltre lamentava che l’allegata procura speciale, anteriore alla commissione del fatto, non conteneva alcun riferimento al procedimento penale in atto. Procura speciale preventiva valida se La Cassazione, nell’affrontare il caso in esame, ha chiarito che a norma dell’art. 37 disp. att. c.p.p. la procura speciale può essere rilasciata all’amministratore delegato anche in via preventiva per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce Cass., n. 18816/2007 . siano desumibili le tipologie di reato per cui si intende proporre eventualmente la querela E’ quindi da considerarsi valida la procura rilasciata da una persona giuridica, in via preventiva, quando dal testo sia possibile dedurre tutti gli elementi utili all’individuazione della volontà del mandante al momento del suo rilascio. Dunque, è indispensabile che questi precisi per quali tipologie di reato intende che venga proposta querela o in quali particolare situazioni il mandatario debba attivarsi. Cass., n. 25138/2012 . . o le stesse siano desumibili dall’oggetto sociale. Nel caso di specie, con la procura notarile, allegata alla querela, era stato conferito ad un soggetto preciso il potere di sottoscrivere atti di querela nell’ambito delle proprie mansioni, connesse tra loro . Tale disposizione, secondo la Cassazione, è idonea a delimitare sufficientemente le particolari situazioni in cui egli avrebbe potuto attivarsi. Era infatti desumibile l’oggetto sociale della società assicuratrice e la tipologia di reati per i quali era stato conferito il diritto di querela. La Corte ha così aderito al principio secondo il quale per la rituale presentazione della querela nell’interesse di una persona giuridica è sufficiente che la procura speciale indichi la tipologia generale degli stessi o, quanto meno, che - come nel caso in esame - detta tipologia sia implicitamente desumibile dall’oggetto sociale dell’ente Cass., n. 24754/2010 . In conclusione, nella fattispecie, la procura speciale, riguardando una società di assicurazione, non poteva non comprendere devoluto il potere di querela anche per il reato ex art. 642 c.p., avente ad oggetto comportamenti fraudolenti ai danni di assicurazioni di cui viene tutelato specificatamente il patrimonio. Sulla base di questi argomenti, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 maggio – 28 luglio 2014, numero 33223 Presidente Fiandanese – Relatore Cammino Considerato in fatto 1. Con sentenza in data 23 maggio 2013 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa il 19 febbraio 2010 dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale V.G., all'esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole del reato previsto dall'articolo 642, secondo comma, cod. penumero nella forma tentata per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad ottenere l'indennizzo dalla Axa Assicurazioni s.p.a. in relazione ad un sinistro asseritamente avvenuto il 27 gennaio 2006, tramite due missive in data 27 gennaio 2006 e 19 ottobre 2006 a firma apparente di V.M. e una successiva trasmessa il 5 dicembre 2006 dall'avv. S.V. per conto del sedicente V.M Con la diminuente per il rito, l'imputato era stato condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi due, giorni venti di reclusione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo 1 la violazione degli articolo 336, 337 e 122 c.p.p. e 37 disp.att. cod.proc.penumero e il vizio della motivazione per essere stata ritenuta valida la querela presentata il 12 giugno 2007 da un soggetto privo di poteri dott. G.D.M., persona diversa da M.M., amministratore delegato e legale rappresentante della società Axa Assicurazioni e senza che l'allegata procura speciale in data 18 giugno 2004, anteriore alla commissione del fatto, contenesse alcun riferimento al procedimento penale a carico del V. non si tratterebbe comunque di una procura speciale preventiva ai sensi dell'articolo 37 disp. att. c.p.p., che si riferisce alle parti private e ai difensori presupponendo comunque la costituzione di un rapporto processuale e in cui l'espresso riferimento all'articolo 122 c.p.p. sottintende il riferimento alla procura speciale per il compimento di atti processuali in senso stretto 2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela presentata il 12 giugno 2007 nonostante le due richieste dell'imputato risalissero al 19 e al 27 ottobre 2006 che avrebbero potuto essere subito respinte dall'assicurazione per l'indicazione errata del numero di targa e quella dell'avv. V. del foro di Messina al 5 dicembre 2006 avanzata da persona che non ne aveva diritto la società assicuratrice negligentemente non aveva compiuto nei termini previsti dalla richiesta risarcitoria 60 giorni, ai sensi dell'articolo 148 comma 1 codice della assicurazioni private l'istruzione della pratica e non aveva presentato tempestivamente la querela nonostante che le condotte integranti il presunto comportamento antigiuridico risalissero quanto meno al 5 dicembre 2006 in cui era stata formulata la richiesta risarcitoria 3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base solo delle dichiarazioni del proprietario del veicolo investitore R., che aveva negato di essere stato coinvolto nel sinistro, e dell'irreperibilità della conducente del veicolo danneggiante, senza peraltro che il perito della società assicuratrice avesse inequivocabilmente accertato che il sinistro non si era verificato e senza che potesse attribuirsi alcuna valenza accusatoria alle dichiarazioni di V.M. 4 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione nonostante il veicolo fosse appartenente a V.M. e non all'imputato V.G., il quale nessun indennizzo avrebbe potuto richiedere 5 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza e la mancanza di alcun concreto danno per la parte civile 6 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla condanna risarcitoria, l'spropositata e ultronea , e alle spese processuali. Ritenuto in diritto 3. Il ricorso va rigettato. Preliminarmente la Corte rileva che il reato non è prescritto in quanto la richiesta risarcitoria fatta dall'imputato tramite l'avv. V. al quale era stata dall'imputato consegnata la documentazione relativa al falso sinistro in data 5 dicembre 2006 costituisce, anche secondo la ricostruzione fatta nel ricorso, l'ultimo di una serie di atti posti in essere in una sorta di progressione criminosa dal V. l'ultimo per interposta persona e in forma compiutamente documentata, i precedenti con le missive in date 19 e 27 ottobre 2006 , nel tentativo di ottenere la liquidazione del risarcimento dei danno relativo al sinistro. 3.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che, in tema di querela, è consentito a norma dell'articolo 37 disp.att. cod.proc.penumero che la procura speciale possa essere rilasciata dall'amministratore delegato di una società in via preventiva per la eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce Cass. sez. V 23 marzo 2007 numero 18816, P.G. in proc. Monteanu sez. V 6 luglio 2007 numero 28595, RG. in proc. Grancea sez. IV 3 giugno 2008 numero 3052, Dobson . L'articolo 37 disp. att. cod.proc.penumero testualmente dispone La procura speciale prevista dall'articolo 122 c.p.p. può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce . Indubbia è l'applicabilità della norma citata all'ipotesi di procura speciale finalizzata alla presentazione della querela in nome e per conto del mandante, atteso che anche in tal caso l'istituto di riferimento è quello disciplinato dall'articolo 122 c.p.p In tema di querela, in particolare, si è affermato che deve ritenersi validamente rilasciata la procura rilasciata in via preventiva da una persona giuridica, quando dal testo sia possibile enucleare tutti gli elementi utili alla individuazione della volontà del mandante al momento dei suo rilascio e, dunque, è necessario che questi precisi quantomeno per quali tipologie di reato intende che venga proposta querela o in quali particolari situazioni il mandatario debba attivarsi Cass. sez. V 23 marzo 2012 numero 25138, Broggi e altri sez. V 17 marzo 2010 numero 24687, P-G. in proc. Rizzo e altri sez. V 19 febbraio 2006 numero 4996, P.G. in proc. Guarini e altro . Nel caso di specie con la procura notarile in data 18 giugno 2004 allegata alla querela era stata conferita a D.M.G., che aveva presentato la querela per conto di Axa Assicurazioni s.p.a. all'origine dei procedimento a carico del ricorrente, il potere, tra l'altro, di promuovere e sottoscrivere atti di querela nell'ambito delle proprie mansioni, connesse tra loro . Analoga dizione risulta adottata nella successiva procura notarile rilasciata al D.M. in data 10 ottobre 2007. La Corte ritiene che la specificazione relativa alle mansioni svolte dal D.M., che delimitavano sufficientemente le particolari situazioni in cui egli avrebbe potuto attivarsi, e l'implicita desumibilità dall'oggetto sociale della società assicuratrice della tipologia di reati per i quali era stato conferito il diritto di querela consentissero nel caso di specie di ritenere la ritualità della presentazione della querela da parte del D.M Il collegio aderisce infatti all'orientamento giurisprudenziale espresso da questa seconda sezione penale della Corte, fatto proprio anche dal giudice di merito nella sentenza impugnata, secondo il quale per la rituale presentazione della querela nell'interesse di una persona giuridica è sufficiente che la procura speciale indichi la tipologia generale degli stessi o, quanto meno, che, come nel caso in esame, detta tipologia sia implicitamente desumibile dall'oggetto sociale dell'ente Cass. sez. II 16 aprile 2010 numero 24754, P.M. in proc. Orlando e altri . Nella fattispecie la procura speciale riguardava una società di assicurazione e il potere di sporgere querela non poteva non ritenersi implicitamente devoluto anche per il reato previsto dall'articolo 642 cod.penumero , avente ad oggetto comportamenti fraudolenti ai danni di assicurazioni di cui viene tutelato specificamente il patrimonio, in ordine al quale si è proceduto nei confronti del ricorrente. Correttamente, peraltro, nella motivazione della sentenza impugnata si fa rilevare, quale ulteriore e convincente argomento a sostegno dell'orientamento giurisprudenziale condiviso, che il nucleo di interessi riguardanti l'oggetto sociale di una persona giuridica, a fronte dell'amplissima gamma di interessi giuridicamente tutelabili di un individuo, è talmente più ristretto rispetto a quello proprio di un individuo, che non possono sorgere dubbi con riferimento alla circostanza che la volontà del mandante espressa nella procura speciale preventiva è rilasciata a tutela, quanto meno, degli interessi economici della società commerciale . 3.2. Il secondo motivo è del pari infondato. Il giudice di appello ha richiamato, condividendola, la motivazione del giudice di primo grado che ha individuato il momento in cui la persona offesa aveva avuto percezione completa del reato compiuto in suo danno non nella richiesta di liquidazione dei sinistro avvenuta il 5 dicembre 2006 tramite l'avv. V., ma nella data di invio della relazione peritale del 20 aprile 2007 attraverso la quale la società assicuratrice era resa consapevole della falsità del sinistro denunciato. Né l'eventuale negligenza della società assicuratrice nel compiere gli accertamenti previsti dal codice delle assicurazioni private può incidere sulla decorrenza dei termine per proporre querela che è un dato fattuale. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. In ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa Cass. sez. I 28 gennaio 2008 numero 7333, Mauro e altro , comunque, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante Cass. sez. V 17 gennaio 2013 numero 13335, P.M. e p.o. in proc. Moggi . 3.3. Con il terzo e con il quarto motivo si tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione dei fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito il quale ha ineccepibilmente osservato con argomentazioni logicamente coerenti che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva, tra l'altro, dal fatto che l'imputato V.G. sarebbe stato il beneficiario del risarcimento dei danno e aveva consegnato all'avvocato la falsa documentazione del sinistro disconosciuta da tutti i soggetti coinvolti, compreso il fratello dell'imputato. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione dei fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali Cass. S.U. 30-4-1997 numero 6402, Dessimone . 3.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte osserva che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'articolo 62-bis cod. penumero è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato Cass. sez. VI 24 settembre 2008 numero 42688, Caridi sez. VI 4 dicembre 2003 numero 7707, Anaclerio . Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri Cass. sez. VI 28 maggio 1999 numero 8668, Milenkovic , come nel caso di specie l'insidiosità della condotta dell'imputato nonostante l'incensuratezza. Quanto alla pena la Corte rileva che allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'articolo 125 co. 3 c.p.p. deve infatti ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'articolo 133 c.p. Cass. sez. VI 12 giugno 2008 numero 35346, Bonarrigo sez. III 29 maggio 2007 numero 33773, Ruggieri . 3.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato in quanto nella motivazione della sentenza impugnata si fa adeguato riferimento al danno subito dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede, per essere stata esposta al rischio di subire una truffa sventata solo grazie all'impiego dei mezzi e del personale dell'ufficio sinistri. Del tutto generica è la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali. 4. Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.