Necessario il consenso nel prelievo del DNA? No, se è atto non invasivo

Il prelievo di reperti di tracce biologiche, quale atto non invasivo, per la comparazione del DNA, può avvenire senza contraddittorio. Esso, quindi, non richiede il preavviso per la partecipazione del difensore. Il raffronto delle tracce, inoltre, può essere utilizzato come prova nel dibattimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 33076, depositata il 25 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello riduceva la pena inflitta in primo grado per i reati di cui all’artt. 614 c.p. violazione di domicilio e 628 c.p. rapina . Ricorreva, allora, per cassazione, il soccombente, lamentando la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c c.p.p., poiché le tracce biologiche utilizzate per la comparazione del DNA erano state prelevate senza le garanzie del contraddittorio in violazione dell’art. 13 Cost. libertà personale . La tesi difensiva riguardava quindi l’inutilizzabilità della prova del DNA, costituente, tra l’altro, l’unica prova a carico dell’imputato. È consentito il prelievo non invasivo di reperti biologici, anche senza il consenso dell’interessato. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte, ancora una volta, si è trovata ad affrontare le problematiche relative al prelievo della tracce biologiche necessarie ad effettuare le comparazioni tecniche necessarie per individuare colui che è portatore del fattore genetico che identifica l’autore del reato. Ricorda, a tal proposito, la Cassazione, che la mancanza di una espressa previsione di una norma che stabilisca i casi” e modalità” per i prelievi ematici coattivi” per svolgere gli accertamenti DNA, nei limiti stabiliti dalla sentenza costituzionale n. 286/1996, non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell’integrità personale reperti che gli attuali protocolli medico-scientifici ritengono altrettanto affidabili per svolgere accertamenti sul DNA. Ciò trova conferma nell’art. 349 c.p.p. che prevede espressamente il prelievo di saliva” o di capelli”, anche senza il consenso dell’interessato mediante autorizzazione scritta dall’autorità giudiziaria Cass., n. 34294/2008 . Accertamenti irripetibili e prelievo DNA non è atto invasivo e non richiede la partecipazione del difensore. Aggiunge, poi, la Cassazione, in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di cose contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile come atto invasivo, ed essendo finalizzato all’effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l’osservanza delle garanzie difensive. Cass., n. 8393/2005 . Accertamenti ripetibili e comparazione reperti è un accertamento tecnico e non richiede la partecipazione del difensore. Per quanto concerne, poi, la comparazione di reperti, essa ha natura di atto ripetibile,salvo eccezione, e comporta un’attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della pg riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile dal fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con una volontà contraria all’acquisizione Cass., n. 34685/2008 . Parimenti, l’esame di laboratorio per l’individuazione del DNA è un accertamento tecnico e perciò non richiede un preavviso per la partecipazione del difensore. Alla luce dei richiami giurisprudenziali consolidati in sede di legittimità, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 maggio – 25 luglio 2014, numero 33076 Presidente Fiandanese – Relatore Taddei Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, riconosceva l’attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 cod.penumero equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate,riducendo pena inflitta dal Tribunale di Bergamo, in data 15.7.2010, a C.D. , nella misura di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 700,00 di multa per i reati di seguito indicati. A del reato p. e p. dall'articolo 614, commi 1 e 4 c.p. perché si introduceva clandestinamente nell'abitazione di L.A. con violenza sulle cose, consistita nell'effrazione del vetro di una finestra situata al pianoterra al fine di introdursi nell'abitazione stessa. Con l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2 c.p. per aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di furto in abitazione ovvero di rapina in danno di L.A. . Con l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 c.p. per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo e di persone tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo agito in tempo di notte intorno alle ore numero 1-15 del mattino e nei confronti di persona ultraottantenne. Con la recidiva ex articolo 99, 2 comma nnumero 1 e 2 e 4 comma c.p. perché, essendo già recidivo ed avendo riportato l'ultima condanna nel quinquennio precedente, commetteva un nuovo delitto della stessa indole di altro delitto per cui aveva già riportato condanna. Fatto commesso in omissis B del reato p. e p. dall'articolo 628, commi 1 e 2 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessava di una collana in oro e di un crocefisso, che sottraeva dall'abitazione di L.A. , quindi - immediatamente dopo la sottrazione - usava violenza per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e per conseguire l'impunità del fatto, colpendo L.A. con un pugno e L.M. con uno spintone e provocando la caduta a terra di entrambi. Con l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 5 c.p. per aver commesso il fatto profittando di circostanze di tempo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Con la recidiva ex articolo 99, 2 comma nnumero 1 e 2 e 4 comma c.p. Fatto commesso in omissis . 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso l'avvocato Andrea Zambon, difensore di fiducia dell'imputato, chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo quale unico motivo di doglianza la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. c cod.proc.penumero Lamenta che le tracce biologiche utilizzate per la comparazione del DNA sono state prelevate senza le garanzie del contraddicono, attraverso un escamotage irrituale con atteggiamento ingannevole, in violazione dell'articolo 13 della Costituzione. Tanto comporterebbe l'inutilizzabilità della prova del DNA che costituisce l'unico elemento di prova a carico del C. . 1.2 Deduce, inoltre, il difetto assoluto di motivazione in relazione all'articolo 133 cod.proc.penumero mancando l'indicazione precisa dei parametri in base ai quali è stata determinata la pena. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato su motivi complessivamente infondati. 2.1 Questa Corte si è già più volte pronunciata, con uniformità di valutazione, in ordine alle problematiche relative al prelievo delle tracce biologiche necessarie ad effettuare le comparazioni tecniche necessarie per individuare colui che è portatore del fattore genetico che identifica l'autore del reato e relativa, inoltre, al caso in cui il reperto per effettuare gli esami tecnici di comparazione, sia stato prelevato, in mancanza di uno specifico consenso dell'imputato, nell'ambito di accertamenti cui la persona si è sottoposta per altre e diverse finalità. 2.2 È già stato affermato da questa Corte, con valutazione che questo collegio condivide e fa propria, che La mancanza di una espressa previsione nel nostro ordinamento di una norma che stabilisca casi e modalità per i prelievi ematici coattivi per svolgere gli accertamenti DNA, nei limiti stabiliti dalla sentenza costituzionale numero 286 del 1996, non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell'integrità personale reperti che gli attuali protocolli medico-scientifici ritengono altrettanto affidabili per svolgere accertamenti sul DNA. Ciò trova conferma nell'articolo 349 c.p.p. che prevede espressamente il prelievo di saliva o di capelli , anche senza il consenso dell'interessato mediante autorizzazione scritta dell'autorità giudiziaria .” cfr sentenza numero 34294 del 2008 rv. 240714 in senso conforme rv 232122 rv 251775 . 2.3 Per altro verso è stato anche chiarito che in tema di indagini preliminari, mentre il prelievo consiste nell'attività di raccolta di dati pertinenti al reato, l'accertamento tecnico si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico - scientifici. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 34149 del 10.7.2009 dep. 4.9.2009 rv 244950 ed, in tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive mentre nell'ambito di tali incombenti, le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive. Cass. Sez. 1, Sentenza numero 8393 del 2.2.2005 dep. 3.3.2005 rv 233448 . 2.4 La comparazione dei reperti, comunque, ha natura di atto ripetibile salvo che comporti la totale distruzione dei campioni utilizzati per la comparazione e comporta un'attività del tutto analoga a quella della comparazione delle impronte papillari prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria, rispetto alla quale la relazione della polizia giudiziaria riguardante la comparazione tra le impronte digitali dell'imputato e quelle rilevate sul luogo del delitto è atto ripetibile, acquisibile al fascicolo del dibattimento solo con il consenso delle parti, che può essere prestato anche tacitamente qualora il comportamento processuale delle stesse sia incompatibile con la volontà contraria all'acquisizione Cass. Sez. 5, Sentenza numero 34685 in data 8.5.2008 dep. 5.9.2008 rv 241547 . Allo stesso modo l’esame di laboratorio per la individuazione del DNA é un accertamento tecnico per sua natura ripetibile, sicché non richiede il previo avviso per la partecipazione di difensore articolo 359 C.P., norma che proprio per questo si distingue dagli accertamenti tecnici non ripetibili , menzionati nell'articolo successivo . Il motivo di ricorso, alla luce dei principi su richiamati si appalesa privo di fondamento. Inammissibile,perché generica e formulata in modo apodittica, è la censura relativa alla dosimetria della pena della quale i giudici di merito hanno fornito idonea motivazione. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.