Il dentista tocca la minorenne nel punto sbagliato: l’atto è medico?

E’ responsabile per il reato di violenza sessuale il medico che, con manovre abusanti, con il pretesto di una visita medica, tocchi e palpeggi la minorenne. La possibilità di poter ricondurre a pratiche mediche del tutto conformi alla specialità odontoiatrica il toccamento e, quindi, la questione circa l’esatta definizione dei confini entro i quali i toccamenti rientrano negli atti medici oppure divengano atti sessuali comporta accertamenti e valutazioni di fatto che devono essere risolte in sede di merito e non possono, invece, essere affrontate ex novo in sede di legittimità.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 32597 della la Corte di Cassazione depositata il 23 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli artt. 609 bis violenza sessuale e 609 ter circostanze aggravanti c.p., per aver costretto la paziente minorenne, nel corso di una visita odontoiatrica, a subire molestie sessuali. La Corte territoriale aveva affermato la credibilità della minorenne, in quanto, oltre ad essere suffragata dalla madre, presente alla visita medica, aveva riferito della sua sorpresa circa l’inusuale pratica medica subita, della sua vergogna e della mancanza di coraggio ad opporsi. Inoltre, il mancato intervento tempestivo della madre era stato giustificato dall’insidiosità delle manovre abusanti, poste in essere con il pretesto di una visita medica. Se vi erano altre persone presenti alla visita, l’atto poteva non considerarsi sessuale? Ricorreva per cassazione il medico soccombente denunciando l’erronea applicazione della legge penale. In particolare, sosteneva che i suoi atti non potevano essere ritenuti sessuali né ispirati a finalità libidinose, sia per le condizioni ambientali in cui si era svolta la condotta sia per la presenza di altre persone. I palpeggiamenti potevano considerarsi atti medici? Inoltre, con motivi aggiunti, censurava l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Lamentava il ricorrente la mancata verifica da parte dei Giudici territoriali dell’idoneità o meno degli atti a configurarsi come atti medici, posto che il dentista può occuparsi anche dell’anamnesi generale, volta ad accertare che le cure richieste siano compatibili con lo stato di salute del paziente, quando non sia già stata eseguita dal medico generale. Inammissibilità del ricorso per l’introduzione di nuovi temi specifici, che devono essere trattati in sede di merito. Il ricorso è inammissibile, in quanto il soccombente introduce temi specifici nuovi quali la natura di atto sessuale dei toccamenti posti in essere durante la visita medica e la loro riconducibilità a pratiche mediche del tutto conformi alla specialità odontoiatrica non sottoposti all’esame della Corte d’appello, impegnata ad affrontare il solo tema della credibilità della persona offesa e della madre ed a confrontarsi con i dubbi sollevati dall’imputato in ordine all’effettivo verificarsi della condotta contestata. La questione circa l’esatta definizione dei confini entro i quali i toccamenti rientrano negli atti medici oppure divengano atti sessuali comporta accertamenti e valutazioni di fatto che devono essere risolte in sede di merito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 marzo – 23 luglio 2014, n. 32597 Presidente Teresi – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il 28 febbraio 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 16 aprile 2008 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare dei Tribunale di Varese aveva dichiarato G.G. colpevole del reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., commesso ai danni della minorenne S.A. il 24 novembre 2004 per averla costretta, nel corso di una visita odontoiatrica e con abuso della sua professione, a subire molestie sessuali consistite in palpeggi delle mammelle e della zona genitale tra le cosce e pube , e per l'effetto condannato, ritenuta l'ipotesi di minore gravità, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre statuizioni accessorie e risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Rispondendo all'unica censura mossa nei confronti della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha affermato che la credibilità della minorenne era suffragata dalla testimonianza della madre, presente alla visita medica, ma anche dal tenore stesso delle dichiarazioni della vittima, che aveva riferito della sua sorpresa circa l'inusuale pratica medica subita, della sua vergogna e della mancanza di coraggio ad opporsi. Il mancato intervento, nell'immediato, della madre della minorenne era stato ben spiegato dal giudice di prime cure, ha affermato la Corte territoriale, con l'insidiosità delle manovre abusanti, poste in essere con il pretesto di una visita medica, ancorché tali manovre fossero estranee alla specialità del G Anche la non tempestività della querela altro argomento valorizzato dalla difesa per contestare la credibilità della persona offesa poteva ben spiegarsi, ha affermato la Corte territoriale, con la prudenza avvertita dalla madre della ragazza che, prima di agire, aveva voluto conferme sulla illiceità della condotta dei medico ed aveva perciò ritenuto di rivolgersi ad altro medico della stessa specialità che aveva addirittura sorriso ai dubbi della donna sulla correttezza o meno delle manovre poste in essere dall'imputato durante la visita. L'attendibilità delle testimonianze della madre e della figlia non è smentita - ha aggiunto la Corte territoriale - dalle dichiarazioni rese dalle infermiere, la cui presenza, nello studio del medico, era discontinua e che avevano comunque una visuale limitata, in considerazione della conformità dei luoghi. Peraltro, una di loro aveva significativamente riferito di aver visto il G. effettuare l'esame del battito cardiaco della bambina che era in reggiseno e misurarle la pressione, attività, queste ultime, che altra infermiera aveva riferito di non aver mai visto fare dall'imputato nel corso delle visite odontoiatriche. Alcuna rilevanza, ha concluso la Corte, possono avere gli esiti dell'inchiesta amministrativa interna o il pensiero che sulla sua professionalità avevano espresso le persone sentite nel corso dell'inchiesta stessa, peraltro smentite dal precedente specifico patteggiato dall'imputato. 2. Ricorre per cassazione l'imputato denunciando, per il tramite del difensore di fiducia, erronea applicazione della legge penale. Sostiene, in particolare, che gli atti da lui posti in essere non possono essere ritenuti sessuali né genericamente ispirati a finalità libidinose. Le condizioni ambientali in cui si era svolta la condotta, la presenza di altre persone, escludono qualunque possibile, cosciente finalità erotica della condotta stessa. Nè l'atto sessuale, continua, può essere ravvisato in qualsiasi materiale contatto materiale con le zone erogene, perché altrimenti diventerebbe difficile comprendere come mai non vengono perseguiti come atti sessuali i contatti delle mani di medici che operino, o semplicemente visitino, una paziente . 3. Con motivi aggiunti, il ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 609-bis e 609-ter cod. pen., e l'insufficiente e contraddittoria motivazione motivazione della sentenza impugnata. 3.1. Lamenta il G. che la Corte territoriale avrebbe dei tutto omesso di verificare se gli atti compiuti erano o meno idonei a configurarsi ancorché astrattamente come atti medici posto che il medico dentista può omettere l'anamnesi generale, volta ad accertare che le cure richieste siano compatibili con lo stato di salute dei paziente, solo quando sia già stata eseguita dal medico prescrivente. Le alterazioni della pressione sanguigna, le affezioni cardiache, le ulcere gastriche o duodenali sono patologie che devono essere accertate e che astrattamente sono compatibili con le manovre poste in essere dal G Queste circostanze rendono del tutto plausibile una lettura diversa della vicenda coerente con le conclusioni cui era pervenuta l'inchiesta amministrativa che si era conclusa con un giudizio di correttezza professionale dei suo operato. 3.2. Sotto altro profilo, se è vero che il significato sessuale della condotta poteva sfuggire alla minore infraquattordicenne, certamente non poteva sfuggire alla madre, pur presente durante la visita, non allontanata dal medico e che non si è opposta in alcun modo. E' evidente, sostiene, che l'occasione della denunzia non nasce da una insussistente consapevolezza della portata abusiva dell'atto, ma solo dai suggerimenti interessati di altro medico il dott. Sconocchia che aveva riferito alla madre della ragazza di un precedente episodio specifico. Non convince, inoltre, la spiegazione fornita dal giudice di prime cure, richiamata dalla Corte territoriale a sostegno della credibilità della madre, che quest'ultima, come riferito dall'assistente alla poltrona del dott. Sconocchia, fosse un pò limitata culturalmente e molto ingenua, assecondando così un giudizio proveniente da persona che, di fatto, ha le medesime condizioni sociali e culturali della madre della vittima. La realtà è che la condotta tenuta dall'imputato non era affatto idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima e non denotava, sul piano oggettivo, l'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il G. introduce temi specifici e nuovi la natura di atto sessuale dei toccamenti posti in essere durante la visita medica e la loro riconducibilità a pratiche mediche dei tutto conformi alla specialità odontoiatrica non sottoposti all'esame della Corte d'appello, impegnata, come visto, ad affrontare il solo tema della credibilità della persona offesa e della madre ed a confrontarsi con i dubbi sollevati dall'imputato in ordine all'effettivo verificarsi della condotta contestata. Sotto altro profilo, con i motivi nuovi, oltre a tornare inammissibilmente sulla questione della natura di atto medico e non di atto sessuale dei toccamenti posti in essere nei confronti della paziente durante la visita, il ricorrente, nel non ammissibile tentativo di spingere questa Corte di legittimità ad una propria rivalutazione del compendio probatorio, ripropone questioni di fatto circa il comportamento tenuto dalle persone offese e, nello specifico, dalla madre della ragazzina, già esaurientemente affrontate e risolte dalla Corte territoriale in modo non manifestamente illogico ma coerente con le acquisizioni probatorie, così come illustrate nel testo della sentenza. 6. Peraltro, la questione circa la natura di atto sessuale o meno dei palpeggiamenti e dei toccamenti di zone indiscutibilmente erogene come le mammelle e i genitali poste in essere nel corso di una visita medica non può essere risolta in astratto, con affermazioni di principio dei tutto svincolate dal compiuto accertamento del contesto fattuale in cui tali toccamenti e palpeggiamenti si inseriscono. E' del tutto normale, infatti, che la visita medica possa interessare anche zone erogene del/della paziente e non v'è dubbio, in questi casi, che, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere e, perlopiù, posti in essere su base consensuale e informata, tali toccamenti debbano ritenersi leciti. La questione, dunque, non riguarda i toccamenti in sé, ma l'esatta definizione dei confini entro i quali essi restano atti medici e superati i quali diventano atti sessuali . Ma si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto che devono essere risolti in sede di merito. Nè la natura o meno di atto medico/sessuale può desumersi dal comportamento della vittima. Tale comportamento, che per nulla incide sulla natura oggettiva dell'atto e della sua finalità, può solo essere valutato quale eventuale espressione dei consenso e dell'adesione intima del/della paziente all'atto sessuale, sempre che l'atto sia percepito come tale, che sia quindi provato che dello sconfinamento dai limiti dell'arte medica e della esclusiva finalità erotica dell'atto il/la paziente abbia piena contezza e che alla sua inerzia possa essere attribuito il significato univoco della libera adesione all'atto. Si tratta, anche in questo caso, di accertamenti di fatto che devono impegnare la fase di merito e non quella di legittimità. Peraltro, nel caso in esame, non viene tanto in rilievo il comportamento silente della vittima, una ragazzina minorenne, ben spiegato dalla Corte di merito quanto quello della madre, dal cui comportamento inizialmente inerte, l'imputato vorrebbe illogicamente ed inammissibilmente trarre la prova della insussistenza di qualsivoglia finalità erotica nelle condotte da lui poste in essere, quasi che le valutazioni dei testimoni presenti a un fatto dovessero impegnare, vincolare e limitare il libero convincimento del giudice. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , l'onere per lo stesso delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.