Il curioso “parcheggio” che costituisce reato

La condotta, consistente nel posizionare il proprio veicolo fuoristrada all’imbocco dell’unica via di uscita da un fondo, atta a precludere la libertà di transito del veicolo condotto dalla persona offesa, integra il reato di violenza privata.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32730, depositata il 23 luglio 2014. Il fatto. La Corte d’appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 610 c.p. violenza privata , per aver costretto la persona offesa a rimanere in un fondo, ostacolandone l’uscita per oltre un’ora. In particolare, la persona offesa aveva dichiarato ai giudici che l’imputato, per impedirgli di uscire, aveva posizionato il proprio veicolo fuoristrada all’imbocco dell’unica via di uscita. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione l’imputato. Violenza privata. A giudizio della Corte di Cassazione, il giudice di merito ha correttamente ritenuto applicabile nella specie l’ipotesi prevista dall’art. 610 c.p., dato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, in ordine alle modalità di realizzazione del fatto. Conseguentemente, deve ritenersi ritualmente affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di violenza privata, stante il riferimento alla condotta del ricorrente idonea a precludere la libertà di transito del veicolo che conduceva la persona offesa. D’altra parte, provato è anche l’elemento psicologico del reato, che risulta qualificato da dolo generico Cass., Sez. II, n. 2539/85 . Infine, non ha alcuna rilevanza la circostanza addotta dal ricorrente, che afferma l’esistenza di un contratto di affitto del fondo agricolo a proprio favore, avendo la condotta illecita riferimento alla limitazione della libertà di movimento della persona offesa Cass., Sez. V, n. 2545/85 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 aprile – 23 luglio 2014, n. 32730 Presidente Dubolino– Relatore De Berardinis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 4.7.12 la corte di Appello di L'Aquila confermava a carico di A.A. la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 29.5.08, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 610 CP. commesso in data 13.11.2006, alla pena di mesi uno di reclusione, con le attenuanti generiche per avere costretto C.N. a rimanere in un fondo, ostacolandone l'uscita per oltre un'ora . Innanzi al giudice la persona offesa aveva dichiarato che l'imputato per impedirgli di uscire, aveva posizionato il proprio veicolo fuoristrada all'imbocco dell'unica via di uscita sul punto la sentenza cita trascrizioni di udienza del 29.5.2008 A carico dell'imputato si era rilevato che secondo testimonianza C. a seguito della richiesta di intervento dei CC.,era intervenuto il padre dell'imputato,che aveva spostato il veicolo. In base a tali risultanze si era ritenuta la sussistenza del reato e della penale responsabilità dell'imputato, evidenziando che costui aveva agito con dolo. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva 1-contraddittorietà e illogicità della motivazione, rilevando che proprio la deposizione del teste C., consentiva di escludere il reato di cui si tratta. D'altra parte osservava che il C. al momento aveva agito liberamente, attendendo C.P., al fine di risolvere la controversia. Pertanto si riteneva erronea l'interpretazione delle risultanze processuali. 2-inosservanza o erronea applicazione della legge penale evidenziando che pur volendo ammettere lo svolgimento dei fatti denunciati,l'imputato aveva agito per tutelare i propri diritti,avendo chiesto l'intervento dei Carabinieri al momento in cui aveva notato delle persone che aravano i fondi notando che il C. non era persona conosciuta . Rilevava altresì che l'imputato era titolare di contratto di affitto per l'attività agricola,di durata quindicinale,esibito al giudice del dibattimento. Per tali motivi la difesa chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Rileva in diritto Il ricorso risulta privo di fondamento. Invero secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,il giudice di merito ha correttamente ritenuto applicabile nella specie l'ipotesi prevista dall'art. 610 CP, dato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, delle quali si fa specifica menzione,in ordine alle modalità del fatto realizzato posizionando il proprio veicolo in modo da ostruire il transito di quello tenuto dalla persona offesa . Peraltro risultano chiarite le pretese discrasie tra le deposizioni testimoniali sul punto,richiamando deposizione del teste che aveva constatato che il padre dell'imputato aveva provveduto a spostare il veicolo ed i CC erano intervenuti a seguito di tale fase. In tal senso l'ipotesi di accusa si era ritenuta dotata di fondamento,motivando anche circa la difformità della deposizione di altro teste C. ritenuta frutto di mero errore. Conseguentemente deve ritenersi ritualmente affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di violenza privata,stante il riferimento alla condotta dei ricorrente idonea a precludere la libertà di transito del veicolo che conduceva la persona offesa né d'altra parte risulta carente l'elemento psicologico del reato de quo che risulta qualificato da dolo generico v. Sez. 2-n. 2539 del 1985-RV 168345- Non avendo nella specie alcuna incisività la circostanza addotta dal ricorrente,che afferma l'esistenza di un contratto di affitto del fondo agricolo a proprio favore,avendo la condotta illecita riferimento alla limitazione della libertà di movimento della persona offesa v. Sez. V, n. 2545 del 19.3.1985-Rv168350- In conclusione si osserva che il ricorso non rivela i richiamati vizi di legittimità,e dunque ne va pronunziato il rigetto,condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.