Essenziale la procura speciale se il terzo interessato vuole adire la Corte Suprema

Il terzo interessato, portatore di un interesse di natura civilistica, può ricorrere per cassazione conferendo, però, l’incarico al difensore nelle forme della procura speciale, altrimenti il ricorso sarà inammissibile.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 32395, depositata il 22 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello dell’Aquila, in funzione di Giudice della Prevenzione, confermava la sentenza di primo grado, che aveva disposto nei confronti degli imputati la confisca dell’immobile, intestato, però, alla sorella di uno degli imputati. La stessa donna aveva dichiarato alla Guardia di Finanza che l’acquisto dell’immobile, dall’altra sorella, era stato simulato per sottrarre la donna dalla procedura di ingiunzione. Ricorreva per cassazione il fratello-imputato al fine di ribadire la sua estraneità alla proprietà dell’immobile, riconducibile invece alla proprietà della sorella. Proponeva ricorso anche quest’ultima. Il terzo interessato è portatore di un interesse di natura civilistic a. La Cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare, in riferimento al ricorso proposto dalla donna, quale terza interessata, non può essere ammesso in quanto il difensore da lei nominato non era munito di procura speciale. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, in tema di procedimento di prevenzione, mentre il difensore del proposto è legittimato a proporre ricorso per cassazione sulla base di un mandato difensivo analogo a quello rilasciato dall’imputato nel processo penale ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.p., per i terzi interessati è indispensabile il conferimento di procura speciale, in quanto soggetti portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica, per i quali vale analogicamente la regola, espressamente prevista dall’art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale, al pari di quanto previsto nel processo civile dell’art 83 del codice di rito Cass., n. 44636/2013 . Il Giudice poteva assegnare un termine per sanare” il conferimento della difesa del terzo interessato, come indicato nel codice di procedura civile? Non ha applicato il Giudice l’art. 182 c.p.c., che prevede nel caso di difetto di rappresentanza, l’obbligo per il Giudice di assegnare alla parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza. Difatti, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria in sede di legittimità, non sono applicabili in sede penale le regole della disciplina processual-civilistica, a meno che la norma penale processuale non ne faccia espresso richiamo. Nel caso specifico non sussiste nessun richiamo, perciò è indubbia l’applicazione dell’art. 100 c.p.p, che richiede il conferimento della procura speciale, anziché dell’art. 86 c.p.c. difesa personale della parte .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 marzo – 22 luglio 2014, n. 32395 Presidente Cortese – Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con decreto emesso in data 8.2.2013, depositato il 27.6.2013, la Corte di Appello dell'Aquila, in funzione di Giudice della Prevenzione, confermava il decreto del 12.5.2011, con il quale il Tribunale di Pescara aveva disposto nei confronti di B.F. e D.R.M. la confisca dell'immobile sito in Pescara, via Aterno n. 298/3, intestato a B.V., sorella del proposto F L'ammissione della natura simulata dell'acquisto del cespite dalla sorella C. era stata resa da B.V. agli operanti della Guardia di Finanza in sede di accertamento. In quel contesto, la B. aveva precisato che l'intestazione fittizia venne effettuata per sottrarre la sorella alle procedure di ingiunzione e che lei in quell'appartamento non vi aveva mai abitato l'alloggio, viceversa, era abitato dal fratello F. e dalla sua famiglia. Alla stregua di tale dichiarazione, ritenuta utilizzabile, prima il Tribunale di Pescara e poi la Corte di Appello dell'Aquila avevano considerato mendaci le successive dichiarazioni rese in giudizio a proposito della effettività dell'acquisto immobiliare, pagato con somma di 64.000,00 euro ricevuta in donazione dal fidanzato dell'epoca P.A. neppure dalle dichiarazioni del quale potevano trarsi elementi di certezza sulla dazione della somma e sul suo reale utilizzo . Nonostante l'intestazione in capo a B.V., secondo i Giudici di merito l'immobile doveva considerarsi nella piena disponibilità dei proposti e provento della loro attività illecita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto personalmente B.F. al fine di ribadire la sua estraneità alla proprietà dell'immobile, effettivamente riconducibile alla proprietà della sorella V. 3. Ha proposto ricorso anche B.V., per il tramite del suo difensore di fiducia. 3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge con riferimento all'art. 2 ter L. 575/65 in relazione all'art. 111 Cost., non essendole stato garantito il rispetto dei principio del contraddittorio per mancata citazione nel giudizio di prevenzione. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge con riguardo all'art. 34 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2 e ss. L. n. 575/65, in quanto il decreto ricorso mutuava integralmente il suo contenuto da precedente decreto pronunciato all'udienza camerale del 16.11.2012, con ciò palesando la mancanza di imparzialità e terzietà dei Giudici. 3.3. Con il terzo e ultimo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta disponibilità dell'immobile in capo ai proposti. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi quello proposto dalla terza interessata B.V., in quanto assistita da difensore non munito di procura speciale quello di B.F., perché soggetto non legittimato ad impugnare per ribadire l'effettiva titolarità dell'immobile in capo alla sorella. Considerato in diritto 1. Preliminarmente deve rilevarsi che la comunicazione, trasmessa a mezzo fax il 18.3.2014, di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'O.U.A. da parte dell'avv. A.V., difensore di fiducia di B.V., non influisce sulla validità dell'odierna udienza camerale, posto che l'art. 611 cod. proc. pen. Procedimento in camera di consiglio dispone che, Se non è diversamente stabilito in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori . 2. Ciò detto, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2.1. Il ricorso nell'interesse di B.V. deve essere dichiarato inammissibile poiché proposto da difensore non munito di procura speciale. 2.1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di procedimento di prevenzione, mentre il difensore del proposto è legittimato a proporre ricorso per cassazione sulla base di un mandato difensivo analogo a quello rilasciato dall'imputato nel processo penale ai sensi dell'art. 571 comma 3 cod. proc. pen., per i terzi interessati è indispensabile il conferimento di procura speciale, in quanto soggetti portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica, per i quali vale analogicamente la regola, espressamente prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi stanno in giudizio coi ministero di un difensore munito di procura speciale , al pari di quanto previsto nei processo civile dall'art. 83 del codice di rito in senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 44636 del 31/10/2013, Ardito e altro, Rv. 257812 Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altri, Rv. 256264 Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012 , Bini, Rv. 253404 Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace e altri, Rv. 245440 . 2.1.2. Non ignora il Collegio che, in alcuni recenti arresti di questa Corte, è stata sostenuta l'applicabilità nel processo penale dell'art. 182 cod. proc. civ. comma 2, nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, che prevede per il giudice l'obbligo di assegnare alle parti, laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. In base a tale orientamento, il fatto che non sia stato assegnato, in presenza di un vizio della procura, un termine alla parte per munirsi della prescritta procura speciale, costituirebbe un vizio di violazione di legge, rilevabile in sede di scrutinio di legittimità Sez. VI, 20.11.2012, n. 1289 Sez. VI, 5.2.2014, n. 11933 . Secondo questa opzione ermeneutica, è stata ritenuta dei tutto ingiustificata la non applicabilità dell'art. 182 cod. proc. civ. nel processo penale, di talché il difetto di procura dovrebbe essere apprezzato in termini di irregolarità sanabile e non già come una condizione ostativa, in conformità al principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, e al fine di consentire, in aderenza alla normativa europea, il più ampio accesso alla tutela giurisdizionale. 2.1.3. Questo Collegio ritiene, come già opinato in tale senso dalla maggioritaria giurisprudenza di questa Corte vedi, oltre alle decisioni già citate, anche Sez. III, 21.3.2013 n. 39077 e Sez. II, 13.6.2013, n. 31044 , che non possano ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processual-civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale. Richiamo espresso che nel caso specifico non ricorre, cosicché, in assenza di regole dettate dal codice processuale penale in merito all'obbligo, per il giudice, di sanare la carenza di legittimazione attraverso l'assegnazione di un termine alla parte per munirsi di procura speciale, deve ritenersi inammissibile l'azione del terzo rappresentato da difensore non munito di procura speciale. La diversa tesi sostenuta, secondo cui in sede penale dovrebbe ritenersi operante l'art. 182 cod. proc. civ., presuppone una interferenza fra le due procedure che non appare giustificata dalla scelta di sistema operata dal legislatore, il quale, quanto ai rapporti tra azione civile ed azione penale, ha tenuto ferme e distinte le linee guida ed i principi che ispirano e connotano i due modelli processuali, così diversi per quanto riguarda i tempi dei processo, l'impulso processuale, i limiti al diritto di prova. Con la conseguenza che non è possibile invocare il travaso di norme da un sistema all'altro, in assenza di condizioni di permeabilità, avendo ciascun sistema una propria struttura non omologabile. L'autosufficienza delle regole processuali penali, per quanto riveste interesse nel presente processo, è dei resto dimostrata dal fatto che l'art. 100 cod. proc. pen. costituisce norma specifica che ha imposto l'obbligo della procura speciale al difensore delle parti civili, senza operare alcun richiamo a disposizioni di impronta civilistica. In tal senso, va ricordata anche la chiarissima affermazione contenuta nella sentenza Sez. III, 9.4.2013, n. 39078, che ha precisato come per tassativo disposto dell'art. 100 c.p.p., la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale. . E che all'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale si applichino le norme del codice di procedura penale non può essere revocato in dubbio è indubitabile quindi che trovi applicazione l'art. 100 c. p. p. e non l'art. 86 c. p. c. . Dunque, si deve concludere che l'art. 182 cod. proc. civ. trova il suo esclusivo ambito di applicazione nel processo civile e non può esserne invocata l'applicazione in sede penale, mancando un'esplicita norma di richiamo. 2.1.4. Ciò posto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla terza interessata B. V., dal momento che il mandato da lei conferito al difensore si limita a conferire il potere defensionale senza alcuna ulteriore indicazione, indispensabile perché lo si possa apprezzare come procura speciale finalizzata a conferire la rappresentanza tecnica in giudizio S.U., sent. n. 44712/2004 . 2.2. Va dichiarato inammissibile anche il ricorso proposto personalmente da B. F È dei tutto condivisibile il parere espresso dal P.G. in sede in ordine al difetto di legittimazione attiva dei ricorrente. Ed invero, l'impugnativa volta a contestare la ritenuta fittizia intestazione dei bene deve essere proposta dal terzo apparente intestatario e non certo da chi si ritenga abbia la disponibilità dello stesso bene, che, fondatamente, si presuma intestato a terzi al fine di sottrarlo a coattiva apprensione, in ragione della paventata od attuale soggezione a misure di prevenzione. La ragione è di intuitiva evidenza. L'impugnativa del proposto, che contesti la ritenuta divaricazione tra apparenza ed effettiva realtà giuridica, non potrebbe significare altro che riconoscimento di effettiva disponibilità, e dunque dei presupposto legittimante l'ablazione dei cespite, non avendo egli - in linea astratta - alcun qualificato interesse a dedurre una situazione di mera apparenza, né essendo tale alternativo interesse fatto valere in giudizio. Ciò è tanto più vero in situazioni giuridiche, come quella in esame, in cui tra il proposto ed il terzo intestatario vi sia rapporto di coniugio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in € 1.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di 1.000,00 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.