Il falso avvocato non abilitato, abusatore e usurpatore danneggia l’intera categoria

E’ leso nell’immagine l’Ordine degli Avvocati quando un uomo dichiari falsamente di essere iscritto all’albo e quando lo stesso curi le pratiche legali di clienti senza la speciale abilitazione richiesta. In questi casi la condotta causa discredito all’intera categoria forense e comporta un pregiudizio patrimoniale nei confronti dei professionisti regolarmente iscritti.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31814, depositata il 18 luglio 2014. Il caso . Il Tribunale di Palermo condannava l’imputato, per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri art. 495 c.p. , avendo l’uomo dichiarato falsamente al cospetto del giudice, del cancelliere del tribunale e dell’ufficiale giudiziario di possedere la qualità personale di iscritto all’albo degli avvocati, e per il reato di cui all’art. 348 c.p. abusivo esercizio di una professione per aver esercitato la professione di avvocato curando le pratiche legali di vari clienti senza la speciale abilitazione richiesta. Veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore del Consiglio degli Ordine degli avvocati di Palermo. La Corte d’appello riduceva la pena e confermava nel resto la sentenza. L’ordine degli Avvocati aveva subito un danno all’immagine. Ricorreva per cassazione il soccombente, lamentando l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata estromissione della parte civile. In particolare, i Giudici territoriali avevano affermato che il Consiglio, quale organismo rappresentativo degli interessi legali del foro, era legittimato a costituirsi parte civile nei confronti di chi, usurpando il titolo legale, esercita la professione nel circondario, essendo leso anche un evidente diritto all’immagine. La sentenza impugnata aveva, secondo il soccombente, ritenuto provata la lesione dell’immagine dell’Ordine degli Avvocati in assenza di qualsiasi principio di prova, non avendo l’imputato mai dichiarato di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati. Il motivo è infondato. La sentenza di primo grado, così anche quella di secondo, aveva correttamente rilevato il discredito causato dall’attività dell’imputato all’intera categoria forense e il pregiudizio di carattere patrimoniale derivato, anche indirettamente, ai professionisti regolarmente iscritti, dalla concorrenza sleale posta in essere dall’uomo. Qualifica della condotta 495 o 498 c.p.? L’uomo, inoltre, adduceva nel ricorso l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 495 c.p Secondo la difesa le condotte attribuite dovevano essere ricondotte alla fattispecie, oggi depenalizzata, di cui all’art. 498 c.p. usurpazione di titoli e onori e non quella di cui all’art. 495 c.p Il motivo è fondato. E’ ormai consolidato l’orientamento in sede di legittimità secondo cui commette il reato di esercizio abusivo della professione forense contestato al ricorrente chi rediga un atto giudiziario, compili e sottoscriva una citazione, una comparsa o un’istanza anche senza arrogarsi il titolo di avvocato o procuratore, laddove, qualora ciò avvenga, si realizza anche il reato oggi, illecito amministrativo di usurpazione dei titoli, che può concorrere materialmente con il primo reato, tutelando le due norme, artt. 348 e 398 c.p., distinti beni giuridici Cass., n. 10325/1978 . La Cassazione annulla, quindi, la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla ritenuta qualificabilità della condotta come reato per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri, anziché come illecito amministrativo di usurpazione di titoli e onori, mentre rigetta il resto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez V Penale, sentenza 4 aprile - 18 luglio 2014, n. 31814 Presidente Dubolino – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato il 05/12/2012, il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo ha dichiarato B.M. colpevole dei seguenti reati A reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 495, 61, primo comma, n. 2 , cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso consistite nel deposito o nella notifica di atti giudiziari con procura conferita allo stesso come procuratore e difensore di una delle parti e nella successiva iscrizione a ruolo presso il Tribunale civile di Palermo dei relativi procedimenti, ha attestato o comunque dichiarato falsamente al cospetto del giudice, del cancelliere del tribunale e/o dell'ufficiale giudiziario di possedere la qualità personale di iscritto all'albo degli avvocati B reato di cui agli artt. 476, secondo comma, 482, 61, primo comma, n. 2 , cod. pen., perché formava una falsa attestazione di avvenuto deposito, atto pubblico fidefacente, apparentemente proveniente da un cancelliere con la relativa sigla autografa ponendola su un atto di pignoramento mobiliare C reato di cui agli artt. 476, secondo comma, 482, 61, primo comma, n. 2 , cod. pen., perché formava una falsa comunicazione di cancelleria di fissazione di vendita di beni pignorati, apparentemente emessa dal cancelliere del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania, atto pubblico fidefacente, recante fittizio numero di protocollo e la sigla apparentemente autografa del cancelliere D reato di cui agli artt. 469, 61, primo comma, n. 2 , cod. pen., per avere contraffatto l'impronta del timbro con la dicitura relativa al cancelliere di cui al precedente capo B apposto in originale su un atto non individuato fotocopiandola sull'atto di pignoramento mobiliare redatto nell'interesse del suo cliente L.G. E artt. 81, secondo comma, 348 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ha esercitato la professione di avvocato curando le pratiche legali di vari clienti senza la speciale abilitazione richiesta F reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 640 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso consistite in artifizi o raggiri di cui alle condotte descrive ai capi A , B e C , ha indotto L.G. in errore circa la propria qualifica di avvocato e circa l'effettiva pendenza e prosecuzione, fino alla fase esecutiva, del giudizio dallo stesso proposto in realtà mai efficacemente intrapreso e coltivato, procurandosi l'ingiusto profitto di circa 1.250 Euro. L'imputato è stato condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, liquidati in via equitativa. Con sentenza deliberata il 20/06/2013, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena irrogata all'imputato, confermando nel resto la sentenza. Rileva la Corte di merito che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, quale organismo rappresentativo degli interessi dei legali del foro, è legittimato a costituirsi parte civile nei confronti di chi, usurpando il titolo di legale, esercita la professione nel circondario, essendo leso anche un evidente diritto all'immagine l'attribuzione abusiva della qualifica di avvocato in vari atti portati a conoscenza e depositati dinanzi all'autorità giudiziaria integra l'ipotesi delle false indicazioni all'autorità in ordine a qualità personali decisive per il regolare svolgimento del procedimento giudiziario, ossia la contestata ipotesi di cui all'art. 495 cod. pen. poiché l'agente si attribuisce una specifica qualità professionale inesistente tutti gli atti materialmente falsi sono stati predisposti in procedimenti nei quali l'imputato aveva assunto la difesa dei suoi clienti, ignari dell'inesistenza del titolo abitativo, sicché, avendo prodotto detti documenti alle parti, l'imputato li ha lui stesso formati ovvero ha certamente concorso nella formazione trattandosi di procedimenti a lui riconducibili perché dal medesimo trattati e non essendo mai intervenuti terzi alcuni degli atti redatti dall'imputato costituiscono veri è propri atti giudiziari in forza dei quali si dava inizio anche a procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria palermitana come indicato nel capo A la querela di L. è certamente tempestiva come argomentato dal giudice di primo grado, che ha dimostrato inconfutabilmente che la parte offesa veniva definitivamente conoscenza della natura truffaldina delle attività di B. solo quando incaricava un nuovo legale nel corso dell'anno 2010, così scoprendo che il procedimento contro la Diamont s.p.a. era stato da tempo concluso a sua totale insaputa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di B.M. , il difensore avv. M. Rizzo, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen 2.1. Illogicità della motivazione in ordine alla mancata estromissione della parte civile la sentenza impugnata ha ritenuto provata la lesione dell'immagine dell'Ordine degli avvocati di Palermo in modo apodittico e in assenza di qualsiasi principio di prova, laddove l'imputato non mai dichiarato di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen Le condotte attribuite all'imputato dovevano essere sussunte nell'ambito della fattispecie, oggi depenalizzata, di cui all'art. 498 cod. pen. e non già in quella di cui all'art. 495 cod. pen 2.3. Vizio di motivazione in relazione ai capi B , C e D la Corte di appello ha ritenuto illogicamente che gli atti materialmente falsi siano attribuibili all'imputati i giudici di merito hanno ritenuto in maniera del tutto apodittica che i presunti atti fossero falsi dato che sono stati acquisiti solo in fotocopie prodotte dalla persona offesa ed in assenza di perizia la contraffazione rappresenta quindi una mera ipotesi priva di riscontri. 2.4. Vizio di motivazione in relazione al capo F la Corte di appello ha ritenuto tempestiva la querela proposta da L. , che solo a distanza di dieci anni dal conferimento del mandato professionale e di anni dal presunto pagamento di acconti si è deciso a presentare querela per il delitto di truffa. 2.5. Difetto di motivazione la Corte di appello ha omesso di esaminare il motivo di appello concernente l'insussistenza del reato di cui al capo F , essendo la condotta lamentata inidonea a trarre in inganno e difettando l'ulteriore elemento del danno, dato che la persona offesa ha solo labialmente affermato di avere corrisposto una somma di denaro all'imputato. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla qualificazione del fatto di cui al capo A e rigettato nel resto. Muovendo dall'esame delle doglianze che non meritano accoglimento, il primo motivo è infondato. La sentenza di primo grado, richiamata dalla conforme sentenza di appello che si integra con essa Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145 , ha rilevato il discredito causato dall'attività dell'imputato all'intera categoria forense e il pregiudizio di carattere patrimoniale derivato, sia pure indirettamente, ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto dall'autore del fatto, argomentazione, questa, pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte cfr., in tema di esercizio abusivo della professione alla cui tutela l'ordine è preposto, Sez. 4, n. 22144 del 06/02/2008 - dep. 03/06/2008, Dodi ed altri, Rv. 240017 . Parimenti infondato è il terzo motivo. Sotto un primo profilo, l'argomento in base al quale la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado circa l'attribuzione dei falsi all'imputato fa leva sul rilievo, non contestato dal ricorrente, che gli atti si riferivano a procedimenti trattati da B. in assenza di qualsiasi intervento di terzi incentrata sulla riconducibilità in via esclusiva dei procedimenti in questione allo stesso B. , l'argomentazione della sentenza impugnata circa l'attribuzione del fatto all'imputato non risulta affetta dal vizio denunciato. Anche sotto il secondo profilo, la censura del ricorrente deve essere disattesa infatti, quanto alla prova della avvenuta contraffazione, la sentenza di primo grado ha ritenuto materialmente falsi gli atti in questione sulla base delle dichiarazioni rese dal funzionario di cancelleria apparente autore dell'atto di cui ai capi B e D e dell'attestazione del direttore amministrativo del Tribunale di Catania con riferimento all'atto di cui al capo C , argomentazioni, queste, rispetto alle quali l'impugnante non ha svolto adeguati rilievi critici, sicché del tutto infondata è la doglianza relativa al mancato esperimento di una perizia. Il quarto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha ribadito la tempestività della querela presentata da L. sul rilievo che questi era venuto definitivamente conoscenza della natura truffaldina delle attività di B. solo a seguito dell'incarico conferito ad un legale nel corso del 2010, sicché solo allora aveva avuto contezza della conclusione del procedimento giudiziario, laddove il ricorrente omette di confrontarsi con le ragioni argomentative della sentenza impugnata. Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto generico. La sentenza di primo grado, richiamata dalla conforme sentenza di appello, ha dato puntualmente conto della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della truffa, laddove il ricorso risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni a sostegno della pronuncia di condanna e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849 . Il secondo motivo è invece fondato, alla luce dell'orientamento, cui il Collegio ritiene di dover aderire, affermatosi prima della depenalizzazione della fattispecie di cui all'art. 498 cod. pen., orientamento in forza del quale commette il reato di esercizio abusivo della professione forense contestato al ricorrente chi rediga un atto giudiziario, compili e sottoscriva una citazione, una comparsa o un'istanza anche senza arrogarsi il titolo di avvocato o procuratore, laddove, qualora ciò avvenga, si realizza anche il reato oggi, l'illecito amministrativo di usurpazione di titoli, che può concorrere materialmente con il primo reato, tutelando le due norme, l'art. 348 e 498 cod. pen., distinti beni giuridici Sez. 6, n. 10325 del 13/02/1978 - dep. 28/07/1978, Gicca, Rv. 139843 . L'accoglimento di quest'ultimo motivo e il rigetto degli altri impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta qualificabilità della condotta descritta al capo A come reato di cui all'art. 495 cod. pen. anziché come illecito amministrativo di cui all'art. 498, comma secondo, cod. pen. e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la conseguente rideterminazione della pena cui non può procedere questa Corte, non indicando la sentenza impugnata lo specifico aumento per il reato satellite suo A la Cancelleria curerà la trasmissione di copia della sentenza alla Prefettura di Palermo per quanto ritenuto di competenza in ordine al suddetto illecito amministrativo. Il ricorso nel resto deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla ritenuta qualificabilità della condotta descritta al capo A come reato di cui all'art. 495 c.p. anziché come illecito amministrativo di cui all'art. 498, comma secondo, c.p. e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la conseguente rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone che a cura della cancelleria sia trasmessa copia della sentenza alla prefettura di Palermo per quanto ritenuto di competenza in ordine al suddetto illecito amministrativo.