Atti sessuali con minore in cambio di un giro in auto: non c’è reato

Il reato di cui all’art. 600 bis , comma 2, c.p. prostituzione minorile , che richiede la necessaria correlazione causale fra la prestazione sessuale del minore e la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, non è integrato qualora il minore non sia mai stato destinatario di alcuna contropartita economicamente rilevabile.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31173, depositata il 16 luglio 2014. Il caso. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte d’appello, che ne confermava la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 600 bis , comma 2, c.p., per aver compiuto, in almeno quattro occasioni, atti sessuali con un minore ultraquattordicenne in cambio di utilità economiche. Prostituzione minorile. La disposizione normativa di cui all’art. 600 bis , comma 2, c.p. prostituzione minorile punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica . Ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nell’applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore. La fattispecie di delitto in questione presuppone, dunque, la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica e la prestazione sessuale del minore Cass., S.U., n. 16207/14 . Utilità non qualificata. I giudici di merito si sono ispirati, piuttosto, al diverso concetto di utilità non qualificata, ravvisandone la sussistenza nel fatto che l’imputato portava in giro con la propria auto il minore, facendogli vedere la città e rendendosi disponibile per ogni sua necessità. Tuttavia, la stessa vittima ha dichiarato di non aver mai ricevuto dall’imputato denaro o qualsivoglia tipo di regalo, e, quindi, di non essere mai stato destinatario di alcuna contropartita economicamente quantificabile. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 giugno – 16 luglio 2014, n. 31173 Presidente Teresi – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Genova, con sentenza del 15/4/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava C.C. responsabile del reato ex artt. 81 cpv e 600 bis co. 2 cod.pen., per avere compiuto, in almeno quattro occasioni, atti sessuali con il minore ultraquattordicenne ed infradiciottenne Ch.Sa.Na. , che a ciò si determinava in cambio di utilità economiche lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate da minori lo condannava, altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse dell'imputato, con sentenza del 9/1/2013, ha confermato il decisum di prime cure. Propone ricorso per cassazione il C. , con i seguenti motivi - erronea applicazione dell'art. 600 bis cod.pen. e vizio di motivazione sul punto, non sussistendo, nella specie, gli elementi integranti il reato contestato - ingiustificato diniego delle attenuanti generiche ed eccessività della pena inflitta - vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore del prevenuto, nominato in aggiunta all'estensore del ricorso introduttivo, ha inoltrato in atti memoria, il cui contenuto, in estrema sintesi, evidenzia l'insussistenza del reato contestato al C. per difetto dell'elemento dell'utilità economica, in quanto l'istruttoria dibattimentale ha consentito di rilevare che la presunta p.o. aveva aderito ad intrattenere rapporti sessuali con l'imputato di propria volontà, non irretito da controprestazioni in denaro o da qualunque altra corresponsione economicamente qualificabile. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Con i motivi di annullamento, in estrema sintesi, la difesa del C. censura la pronuncia impugnata in relazione alla erronea ritenuta concretizzazione, nella specie, del reato ex art. 600 bis co. 2 cod.pen. all'assoluto mancato riscontro da parte della Corte territoriale a due specifici motivi di gravame, attinenti alla eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché al vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio ex art. 163 cod.pen Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la decisione consente di ritenere non corretto il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente, in ordine alla concretizzazione del reato in contestazione infatti, ad avviso della Corte distrettuale le chiare dichiarazioni della p.o. permettono di rilevare che il Ch. , pur nella sua dichiarata non omosessualità, ebbe ad acconsentire ai rapporti sessuali con il C. in cambio delle attenzioni che gli erano state rivolte da costui, attenzioni che ben si prestano ad una valutazione in termini utilitaristici, consentendo la configurabilità del reato ex art. 600 bis, co. 2, cod.pen Preliminarmente necessita evidenziare che la disposizione normativa in questione punisce chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica . Come rilevato con i motivi aggiunti dalla difesa del prevenuto, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nell'applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore. Orbene, la fattispecie di delitto in questione presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica e la prestazione sessuale del minore Cass. S.U. n. 16207/2014 . Di contro, i giudici di merito si sono ispirati al diverso concetto di utilità non qualificata, ravvisandone la sussistenza nel fatto che l'imputato portava in giro con la propria auto il Ch. , facendogli vedere la città, e rendendosi disponibile per ogni sua necessità ma non hanno considerato, di contro, in maniera adeguata, che il Ch. aveva dichiarato di non avere mai ricevuto dall'imputato denaro o regalia di sorta, e, quindi, di non essere stato destinatario di alcuna contropartita economicamente quantificabile, affermazioni, queste che avrebbero dovuto essere oggetto di maggiore e più penetrante disamina da parte del decidente ai fini della qualificazione giuridica del fatto. L'accoglimento del predetto motivo è assorbente delle ulteriori doglianze. La pronuncia impugnata, va, quindi, annullata con rinvio, affinché il giudice ad quem proceda al dovuto riesame nell'ottica delle osservazioni, ut supra, svolte. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.