Moglie separata, ma ancora convivente: la sentenza in busta chiusa la conosce anche il marito

Ai fini della regolarità della notifica, in ordine alla verifica della convivenza, non contano le risultanze anagrafiche, quanto la realtà di fatto, che può riflettere anche una situazione temporanea.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31291, depositata il 16 luglio 2014. Il caso. Il tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da un imputato volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza contumaciale e, in subordine, la rimessione in termine per l’impugnazione. I giudici rilevavano che la notifica dell’estratto contumaciale si era perfezionata con il ritiro del plico da parte della moglie dell’uomo dichiaratasi convivente e che era stata accertata l’effettiva convivenza della donna al momento della notifica. Perciò, era lecito presumere la conoscenza effettiva della sentenza da parte dell’imputato. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che il plico era stato ritirato dalla moglie, che però era separata e residente in altro luogo, senza delega da parte di lui, per cui mancava la prova dell’effettiva conoscenza. Convivenza di fatto. La Corte di Cassazione, però, non condivide le doglianze dell’imputato. In base agli accertamenti eseguiti ex art. 666, comma 5, c.p.p., era stato dimostrato che al momento della notifica, avvenuta mediante ritiro del plico postale, la moglie dell’uomo, anche se separata e con altra residenza, di fatto era convivente con il marito, abitando con lui nella stessa casa. Era stato provato, inoltre, che la donna aveva ricevuto la sua corrispondenza nel domicilio comune e aveva ritirato presso l’ufficio postale in più occasioni la corrispondenza destinata al marito. Ai fini della regolarità della notifica, sottolineano i giudici di legittimità, in ordine alla verifica della convivenza, non contano le risultanze anagrafiche, quanto la realtà di fatto, che può riflettere anche una situazione temporanea. Irrilevanza della delega. Perciò, non contava che l’uomo non avesse lasciato delega alla moglie per il ritiro del plico, in quanto la donna conviveva con lui, tanto che aveva ricevuto l’avviso di deposito lasciato all’indirizzo coniugale , e lo stesso ufficiale postale conosceva la domma come effettiva convivente. Da ciò derivava che, in presenza di rituale notifica a persona di fatto convivente, la stessa doveva considerarsi correttamente perfezionata, il che implicava la presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dell’imputato, che, quindi, avrebbe dovuto fornire la prova della mancanza di tale conoscenza. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 maggio – 16 luglio 2014, n. 31291 Presidente Giordano – Relatore Zampetti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 03.06.2013 il Tribunale collegiale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da M.M. volta ad ottenere declaratoria di non esecutività della sentenza contumaciale 30.11.2009, irrevocabile il 13.03.2010, del medesimo Tribunale e, in subordine, la rimessione in termine per impugnare la stessa sentenza. Riteneva in tal senso detto Tribunale a quanto alla richiesta ex art. 670 Cod. proc. pen. che la notifica dell'estratto contumaciale si fosse ritualmente perfezionata con il ritiro dei plico, presso l'ufficio postale, da parte della moglie del notificando dichiaratasi convivente che, acquisite le informative del caso -e così disattesa la contraria deduzione dell'istante era stato accertato che al momento della notifica la moglie conviveva effettivamente con il M., ancorché avesse una diversa residenza anagrafica b quanto alla richiesta ex art. 175 Cod. proc. pen. che la notifica alla moglie convivente dovesse far ritenere che il M. avesse avuto conoscenza effettiva della sentenza e che dunque non la impugnò per sua scelta volontaria e consapevole. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi nei seguenti termini il plico era stato ritirato dalla moglie, separata di fatto e residente in altro luogo, senza delega da parte di esso ricorrente di conseguenza mancava la prova, che avrebbe dovuto dare l'Ufficio, dell'effettiva conoscenza della sentenza di condanna. Considerato in diritto 1. Il ricorso, infondato, non può essere accolto. 2. Ed invero il ricorrente reitera in questa sede, sub specie vizi di legittimità, la tesi già proposta davanti a giudice dell'esecuzione e da questi correttamente respinta in base agli accertamenti compiuti ex art. 666, comma 5, Cod. proc. pen., esiti di cui il ricorrente all'evidenza non tiene conto. Tali accertamenti hanno dimostrato, in modo certo, che al momento della notifica, avvenuta mediante ritiro del plico postale, la moglie del M., ancorché separata e per quanto in tal senso avesse un'altra residenza, di fatto -in realtà era convivente con il marito, abitando con lo stesso in Capaccio, alla Via della Passata n. 14. E' provato in atti che nel periodo di interesse la donna ebbe a ricevere la sua corrispondenza nel domicilio coniugale, come pure ebbe a ritirare presso l'ufficio postale corrispondenza destinata al marito ed ai familiari. Tanto accertato in fatto, deriva poi che dei tutto correttamente il Tribunale di Salerno ne ha tratto le giuridiche conseguenze in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, peraltro citata in modo pertinente dall'impugnata ordinanza. E' invero consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui ai fini della regolarità della notifica, in ordine alla verifica della convivenza, non contano le risultanze anagrafiche, quanto la realtà di fatto, che può riflettere anche situazione temporanea cfr, tra le tante, Cass. Pen. Sez. 4°, n. 9499 in data 05.02.2013, Rv. 254758, Petronelli ecc. . Né conta, in tal senso, che il M. non avesse lasciato delega alla moglie per il ritiro del plico in realtà la vicenda dimostra n modo inconfutabile due cose decisive a che la donna conviveva con il marito, tanto che ebbe a ricevere l'avviso di deposito, lasciato all'indirizzo coniugale suddetto b che l'ufficiale postale -del resto come ebbe a dichiarare ben conosceva la donna nella qualità di effettiva convivente del M Anche tale profilo è corrispondente alla giurisprudenza di questa Corte cfr., invero, Cass. Pen. Sez. 6°, n. 21434 in data 17.04.2012, Rv. 252787, Faro ecc. Consegue ancora che, in presenza di rituale notifica a persona di fatto convivente, la stessa si è correttamente perfezionata. E' ulteriore conseguenza, poi, che, in base a tale situazione, deve presumersi la conoscenza dei provvedimento in capo al M., anche sul punto secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, di tal che correttamente è stata respinta anche la richiesta ex art. 175 Cod. proc. pen. ed invero, a fronte di notifica ritualmente eseguita, è onere del ricorrente indicare le ragioni specifiche della dedotta mancanza di conoscenza, diverse dalla questione sulla notifica cfr. Cass. Pen. Sez. 3°, n. 17965 in data 08.04.2010, Rv. 247159, Rescio ecc. , ragioni nella fattispecie non rinvenibili. 3. In definitiva il ricorso, infondato, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza dei disposto dell'art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.