L’omessa tempestiva annotazione dell’avvenuto deposito della sentenza in cancelleria giustifica l’impugnazione tardiva

Integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione presentata tardivamente, l’errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31232, depositata il 16 luglio 2014. Il caso. Con ricorso in Cassazione gli imputati richiedono, previo annullamento del provvedimento del Tribunale, la rimessione in termini per impugnare la sentenza emessa dal Gip nei loro confronti. Il Tribunale di Latina aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere la restituzione in termini, perché aveva ritenuto che, essendo il difensore degli imputati presente alla lettura del dispositivo, lo stesso non aveva diritto alla notifica dell’avviso di avvenuto deposito della sentenza e che, poiché la sentenza era stata depositata nei termini di legge non essendo stato indicato dal Giudice alcun termine per il deposito della stessa, la decorrenza del termine per proporre impugnazione non poteva non essere noto alla parte istante. L’ omessa tempestiva annotazione dell’avvenuto deposito La Corte di Cassazione ritiene il ricorso fondato. L’ordinanza del Tribunale di Latina presenta, infatti, un vizio motivazionale nella parte in cui non ha valorizzato l’omessa annotazione sui registri di cancelleria dell’avvenuto tempestivo deposito della sentenza che interessava agli imputati. La mancata tempestiva annotazione dell’avvenuto deposito della sentenza nel registro di cancelleria non ha consentito agli odierni ricorrenti di appurare se detto deposito fosse effettivamente avvenuto, se lo stesso fosse tempestivo oppure tardivo, con conseguente dilazione nel tempo del termine per proporre il gravame, e quindi, di accedere all’estrazione di copia del provvedimento decisionale sul quale fondare l’impugnazione. integra forza maggiore. La Cassazione richiama il principio di diritto secondo il quale integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione presentata tardivamente, l’errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge Cass., Sez. V, n. 10796/10 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 3 – 16 luglio 2014, n. 31232 Presidente Petti – Relatore Alpa Ritenuto in fatto Ricorre innanzi a questa Corte Suprema il difensore degli imputati D.M.C., D.M.P. e D.M.C. evidenziando, in sintesi, quanto segue a in data 20/5/2013 veniva pronunciata dal Giudice di Pace di Gaeta, mediante lettura del dispositivo in udienza, sentenza di condanna degli stessi per alcuni dei reati in contestazione nell'ambito del proc. pen. n. 353/09 R.G.P.M. e 148/10 R.G. b la difesa dei ricorrenti, ai fini di procedere all'eventuale impugnazione effettuava diversi accessi in cancelleria ma non rinveniva l'annotazione nell'apposito registro Mod. 30 dell'avvenuto deposito della motivazione della sentenza c in data 19/11/2013 il difensore dei ricorrenti accertava che fin dal 23/7/2013 era stata dichiarata l'irrevocabilità della sentenza de qua d in data 20/11/2013 la cancelleria del Giudice di Pace di Gaeta rilasciava al difensore degli imputati una attestazione dalla quale si evince che solo in data 15/11/2013 è stata eseguita l'annotazione sull'apposito registro dell'avvenuto deposito della sentenza n. 58/2013 e che fino a tale data il registro era rimasto senza la predetta annotazione a causa del sovraccarico di lavoro dell'ufficio e la difesa dei ricorrenti inoltrava quindi al Tribunale di Latina richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. al fine di ottenere la rimessione in termini per impugnare la menzionata sentenza n. 58/2013 f con ordinanza datata 27/1/2014, notificata al difensore richiedente il 6/3/2014, il Tribunale di Latina rigettava la predetta istanza rilevando che essendo il difensore degli imputati presente alla lettura dei dispositivo lo stesso non aveva diritto alla notifica dell'avviso di avvenuto deposito della sentenza e che, poiché la sentenza era stata depositata nei termini di legge non essendo stato indicato dal Giudice alcun termine per il deposito della stessa, la decorrenza del termine per proporre l'impugnazione non poteva non essere noto alla parte istante. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. L'impugnata ordinanza del Tribunale di Latina presenta un vizio motivazionale apprezzabile in questa sede nella parte in cui non ha valorizzato, come avrebbe dovuto, il dato dell'omessa annotazione su registri di cancelleria dell'avvenuto tempestivo deposito della sentenza n. 58/2013 che interessava gli imputati. Se è ben vero, infatti, che certamente non poteva non essere noto agli imputati ed al loro difensore il termine nel quale doveva essere depositata la motivazione della sentenza de qua, è altrettanto vero che la mancata tempestiva annotazione dell'avvenuto deposito della sentenza nel registro di cancelleria non ha consentito alle parti interessate di appurare se detto deposito era effettivamente avvenuto, se lo stesso era tempestivo oppure come ben può accadere tardivo con conseguente dilazione nel tempo del termine per proporre il gravame, e quindi, di accedere all'estrazione di copia del provvedimento decisionale sul quale fondare l'impugnazione. Correttamente sia la parte ricorrente che il Procuratore Generale hanno citato la sentenza di questa Corte Suprema Sez. 5, sent. n. 10796 del 03/02/2010, dep. 19/03/2010, Rv. 246368 il cui principio di diritto secondo il quale integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione presentata tardivamente, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge viene ribadito anche dall'odierno Collegio. Per le considerazioni or ora esposte, l'ordinanza datata 27/1/2014 del Tribunale di Latina è affetta da nullità e deve pertanto essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso. Non può infatti provvedere direttamente questa Corte, stante la fase in cui si trova attualmente il processo, anche in ordine alla richiesta di rimessione in termine formulata dai ricorrenti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.