“Stiamo lavorando per voi...”, telefonata choc con un mafioso: vacilla però l’accusa di concorso esterno per l’assessore

Rimessa in discussione la decisione con cui un uomo, esponente, oramai dimessosi, di una giunta di un Comune, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Resta da valutare la solidità dell’accusa di ‘concorso esterno in associazione mafiosa’, poggiata anche sul colloquio di una telefonata intercorsa tra l’uomo e un associato mafioso.

Stiamo lavorando per voi ”. Quella frase che sa tanto di slogan – soprattutto in bocca a un politico – può anche rivelarsi un clamoroso boomerang anche su quelle parole, difatti, poggia l’accusa di ‘concorso esterno in associazione mafiosa’ ai danni di un oramai ex assessore di un Comune calabrese. Ciò, però, non può bastare, viene chiarito ora, per legittimare addirittura il ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere Cass., sent. n. 30878/2014, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Appalti. A finire in carcere, come detto, è un assessore comunale – che, a vicenda in corso, ha già dato le dimissioni –, al quale viene addebitato di aver favorito, in merito ad alcuni appalti pubblici, un gruppo di ‘ndrangheta. Secondo l’accusa, egli è persona ‘a disposizione’ della associazione mafiosa, contribuendo, nell’interesse di più gruppi criminali locali, ad effettuare scelte amministrative in loro favore . Decisiva anche una intercettazione dall’audio emerge che l’esponente della giunta comunale, in occasione di una telefonata ricevuta da un associato mafioso , ha utilizzato l’espressione Stiamo lavorando per voi ” . Tutto ciò spinge i giudici del Tribunale del riesame a confermare l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, il quale ha disposto la custodia in carcere dell’uomo per il reato di associazione mafiosa , riqualificato poi in reato di concorso esterno in associazione mafiosa . Referente. Nessun dubbio, quindi, per l’accusa, secondo cui l’uomo è stato eletto proprio perché soggetto che metteva d’accordo tutte le cosche dominanti sul territorio e che concretamente ha offerto, a dette consorterie di ‘ndrangheta, contributi consistenti per continuare a farle lavorare indisturbate . Ma questa visione va messa seriamente in discussione anche alla luce degli elementi difensivi proposti dall’uomo, come, ad esempio, il ridotto numero di voti ottenuti in sede di elezioni comunali , la circostanza di un attentato subito, con il danneggiamento di due autovetture e le pronte dimissioni dall’incarico di assessore comunale. Tali elementi, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, possono rivelarsi significativi , eppure sono stati trascurati. Invece, si è preferito continuare ad asserire che l’uomo è stato referente politico ed amministrativo cui le cosche si rivolgevano per assecondare le loro necessità in materia di appalti e lavori pubblici , però senza portare dati concreti a sostegno di questa tesi. Rispetto a questo quadro, poi, anche l’espressione Stiamo lavorando per voi ” va valutata con maggiore attenzione, magari anche alla luce delle indagini sulle procedure di assegnazione dei lavori . Evidenti, quindi, per i giudici, le lacune nella visione proposta dall’accusa. Tali lacune dovranno essere colmate per questo motivo, la vicenda viene affidata nuovamente ai giudici del Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 giugno – 14 luglio 2014, n. 30878 Presidente Ippolito – Relatore Di Stefano Considerato in fatto 1. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 27 dicembre 2013 confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 4 dicembre 2013 che disponeva la custodia in carcere nei confronti di M.F. per il reato di associazione mafiosa riqualificandolo quale reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 2. Nell'ambito di indagini relative al gruppo mafioso ndrangheta ed in particolare del gruppo operante nel comune di San Luca, M.F., assessore della locale amministrazione comunale, era ritenuto, proprio in relazione a tale attività politico amministrativa, persona a disposizione della associazione mafiosa contribuendo, nell'interesse di più gruppi criminali locali, ad effettuare scelte amministrative in loro favore. 3. Gli elementi specifici che consentivano di ricostruire tale ruolo, che il Tribunale riteneva, diversamente dal gip, di sostegno esterno non potendo gli stessi dimostrare una formale adesione al gruppo criminale, riguardavano taluni appalti di lavori pubblici. 4. In riferimento ad un appalto per la strada Santa Maria - Polsi nonché ai lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di un acquedotto, premesso che il ricorrente era il soggetto che si doveva interessare dell'andamento delle opere, gli inquirenti valorizzavano - la telefonata che il ricorrente riceveva il 25/2/2010 da M.F., associato mafioso nonché parente della moglie di M In tale contesto, nel rispondere a richieste di informazioni, il ricorrente utilizzava l'espressione stiamo lavorando come si suol dire per voi , ritenuta indicativa della messa a disposizione . Altre espressioni utilizzate nello stesso contesto temporale, intercettate in ambientale nella autovettura in cui erano il ricorrente ed il sindaco G., erano ritenute ulteriormente significative - in particolare quando il G. ammoniva il M. perché non si facesse chiamare per telefono da tali persone. - La conversazione del 15 marzo 2010 tra il ricorrente e M.F. che, secondo gli inquirenti, dimostra come M. favorisse M - Una conversazione del 16 settembre 2010 nel quale il ricorrente, parlando con il sindaco, riferiva di aver attribuito alla cattiva esecuzione dell'appalto da parte di M.F. e S.F. il ritardo del ripristino della viabilità per l'accesso al santuario di Polsi. 5. In riferimento ad un altro appalto, percorsi di cultura e fede nel centro storico , in una conversazione del luglio 2010 tra il sindaco ed il ricorrente si faceva riferimento ad un impegno per aggiudicare l'appalto ad una impresa di costruzioni di Melito di Porto Salvo. In particolare, si comprende che era intervenuto un accordo per far assumere uno o due persone del paese per la esecuzione di tali lavori. Gli inquirenti valorizzano soprattutto il dato che da tale colloquio risulterebbe come il ricorrente ed il sindaco fossero a conoscenza della intromissione del gruppo criminale di Pinti nella gestione degli appalti. E, ciò nonostante, non denunciassero la cosa. 6. Quanto ad altri appalti per lavori pubblici banditi dal Comune di San Luca, il Tribunale riteneva che fosse dimostrata la loro assegnazione ad imprese riconducibili al gruppo criminale detto dei Pelle. 7. Il Tribunale citava nel corpo della motivazione anche gli specifici argomenti difensivi, rappresentati in memoria difensiva, in ordine al significato alternativo della citata espressione stiamo lavorando per voi , al significato per il M. favorevole dell'avere egli ottenuto solo 110 voti di preferenza su 3400 votanti nel Comune, nell' aver subito un attentato ai danni di due autovetture di sua proprietà, nell'essersi dimesso il 21 marzo 2012. Secondo il Tribunale la risposta a tali questioni risultava data con la rappresentazione del quadro indiziario. 8. In conclusione, secondo il Tribunale, Dal materiale raccolto emerge come il M. sia stato eletto proprio perché soggetto che metteva d'accordo tutte le cosche dominanti sul territorio di San Luca e che concretamente ha offerto a dette consorterie di 'ndrangheta contributi consistenti per continuare a farle lavorare indisturbate del territorio” 9. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava la applicabilità della presunzione di cui all'art. 275 3° comma cod. proc. pen. e, comunque, esponeva gli elementi indicativi di una pericolosità in concreto del ricorrente. 10. M. propone ricorso con atto firma del proprio difensore. Con primo motivo deduce il vizio di motivazione sia quanto alla mancata risposta a specifiche deduzioni difensive che quanto alla complessiva illogicità e travisamento dei dati probatori. 11. Rileva che la ricostruzione della responsabilità è stata effettuata sulla base di poche conversazioni che non sono affatto indicative di alcuna messa a disposizione e, inoltre, non si è tenuto conto delle risposte fornite dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. 12. Sono inoltre mancate risposte alle specifiche deduzioni difensive 13. il dato del ridotto numero di voti ottenuti in sede di elezioni comunali, cosa che esclude il ruolo di referente politico del comune delle bande criminali 14. l'omessa valutazione della circostanza dell'attentato subito con il danneggiamento di due autovetture 15. la assenza di accertamenti di altro genere, anche patrimoniali. 16. Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alle esigenze cautelari osservando come fosse significativo l'aver rinunciato all'incarico pubblico. Ritenuto in diritto 17. Il ricorso è fondato. 18. In particolare è fondato il primo motivo quanto a vari profili di vizio di motivazione. 19. Innanzitutto è palese la mancanza di risposta agli specifici motivi di riesame e, poi, non vi è chiara indicazione di quali siano gli elementi da cui si traggono le conclusioni in ordine al ruolo del ricorrente di concorrente esterno in associazione mafiosa. 20. Quanto al primo profilo, a pagina 13 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale prende atto delle specifiche motivazioni difensive esposte anche in una apposita memoria, e le sintetizza si tratta del dato del minimo numero di preferenze ottenute da M. alle elezioni comunali, della circostanza dell'attentato ai suoi danni, delle spiegazioni sulla irrilevanza in concreto dell'espressione stiamo lavorando per voi se valutata unitamente alla parti successive della conversazione registrata in ambientale. 21. Ma, dopo aver preso atto di tali argomenti, agli stessi non è stato data alcuna risposta, né la stessa emerge dal complesso della motivazione. Trattandosi di circostanze che, per come prospettate, effettivamente, a fronte del complessivo quadro indiziario, risultavano significative, vi è una omessa motivazione già di per sé incidente sulla tenuta complessiva del provvedimento impugnato. 22. La motivazione risulta poi carente anche sotto il profilo della indicazione di elementi a sostegno della specifica condotta contestata al ricorrente. 23. Il fondamento della sua responsabilità per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato indicato nell'essere stato eletto proprio perché soggetto che metteva d'accordo tutte le cosche dominanti sul territorio di San Luca e che concretamente ha offerto a dette consorterie di 'ndrangheta contributi consistenti nel continuare a lavorare indisturbate nel territorio L' essere stato . il referente politico ed amministrativo cui le cosche si rivolgevano per assecondare le loro necessità in materia di appalti e lavori pubblici . . Il M. veniva eletto - consigliere comunale e poi nominato assessore all' ambiente dal sindaco G., col consenso e l'appoggio delle cosche, asservendo l'attività amministrativa del comune di San Luca ai voleri degli appartenenti alle cosche che di fatto avevano occupato il comune . . 24. L'ordinanza, però, innanzitutto non indica gli elementi che dimostrerebbero che il ricorrente sia stato eletto con il consenso e l'appoggio delle bande criminali. 25. Quanto alla attività di messa a disposizione riporta una serie di elementi dei quali non fa una adeguata analisi così posti, tali elementi non risultano concludenti di alcuna stabile disponibiltà trattandosi di poche singole conversazioni la cui interpretazione - desunta dalla informativa dalla polizia giudiziaria che dà per scontate una serie di vicende riguardanti i gruppi criminali dell'area - è fondata su conoscenze non riportate nel provvedimento impugnato. 26. Più in dettaglio la conversazione con M. in cui si ascolta l'espressione stiamo lavorando per voi , era segnalata dalla difesa nella sua equivocità e, difatti, appare corrispondere ad una comune espressione il cui senso logico è diverso da quello sottoposizione all'altrui comando , ritenuto invece inequivoco dagli inquirenti prima e dal Tribunale poi. 27. Anche gli altri sempre pochi elementi utilizzati, prevalentemente intercettazioni, dimostrano certamente dei contatti anche con riferimento a degli specifici lavori ma non vi è motivazione su come tali dati possano essere generalizzati sino a dimostrare il ruolo sopra attribuito al M 28. Manca, inoltre, la valutazione delle indagini sulle procedure di assegnazione dei lavori, necessaria per poter affermare che analoga sia stata la condotta del M.F. che in quell'appalto, in buona sostanza, per come si comprende dalle intercettazioni, era stato, sul versante della pubblica amministrazione, il soggetto che si era curato sin dalle fasi precedenti della assegnazione dei fondi difatti non vi è alcuna indicazione di quali specifici elementi dimostrino tale ruolo del ricorrente. 29. Si impone pertanto l'annullamento dovendo il giudice di rinvio procedere ad un nuovo esame che, ferma restante la esclusiva competenza del giudice di merito nell'apprezzamento del contenuto delle prove, laddove pervenga ad un giudizio di sussistenza della gravità indiziaria, valuti espressamente le specifiche deduzioni della difesa e gli elementi concreti che dimostrano i vari profili della condotta ritenuta significativa, in particolare quanto alla assegnazione ed effettiva gestione di lavori pubblici e relativi fondi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame. Manda alla cancelleria per gli avvisi ai sensi dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen.