Notifica a mezzo fax all’indirizzo sbagliato: spettava al difensore d’ufficio eccepirne la nullità

La nullità della notifica del decreto di citazione, perché inviato ad un indirizzo diverso da quello del difensore di fiducia, per il giudizio d’appello è generale e non assoluta, perciò può essere eccepita dal difensore d’ufficio nominato in sostituzione di quello di fiducia o dalla parte prima del suo compimento, oppure, ove non possibile, subito dopo.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30470, depositata il 10 luglio 2014. Il caso. Avverso la sentenza di appello, confermante la decisione di primo grado, con la quale l’imputato veniva condannato per il reato di guida sotto l’influenza di alcool, proponeva ricorso per cassazione il soccombente. Veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali, in quanto il decreto di citazione per il giudizio d’appello, contenente l’avviso di fissazione dell’udienza, era stato notificato al difensore a mezzo fax, indirizzando l’atto ad un’utenza diversa da quella del suo studio professionale. Necessaria la notifica al difensore almeno 20 giorni prima della data fissata. Effettivamente l’avviso al difensore della data fissata per il giudizio d’appello deve essere notificato almeno 20 giorni prima dell’udienza, per poter garantire la presenza del difensore stesso all’udienza dibattimentale art. 601, comma 5, c.p.p. , a tutela del diritto di difesa. Nel caso di violazione del dispositivo normativo appena richiamato, e quindi quando venga a mancare il difensore all’udienza, si va a prefigurare un caso di nullità generale, prevista dall’art. 178 c.p.p., in quanto attinente all’assistenza dell’imputato, ma non assoluta, perché non ricompresa nell’art. 179 c.p.p Nullità generali non assolute entro quando eccepirle? Le nullità generali non assolute sottostanno all’art. 182 c.p.p., per cui queste possono essere eccepite dalla parte o dal suo difensore prima del suo compimento, oppure, quando questo non sia possibile, subito dopo. Nel caso di specie però, dal verbale dell’udienza, risulta che il difensore d’ufficio, chiamato a sostituire quello di fiducia, non aveva eccepito la nullità del decreto di citazione, facendo così maturare, anche per l’imputato, la decadenza del diritto di eccepire tale nullità. E’ pacifico infatti che il difensore designato in sostituzione esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito Cass., n. 8285/2006 . La Corte rigetta quindi il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 giugno – 10 luglio 2014, numero 30470 Presidente Bianchi – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. P.G. ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, per ottenere l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Trieste il 22/04/2013, con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata il 3/03/2011 dal Tribunale di Udine, che aveva condannato l'imputato per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c , e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285, commessa il 21 novembre 2009, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, esclusa la contestata recidiva e concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello contenente l'avviso di fissazione dell'udienza del 22 aprile 2013, in occasione della quale l'impugnazione è stata discussa ed il Collegio ha assunto la decisione, è stato notificato al difensore a mezzo fax indirizzando l'atto ad un'utenza diversa da quella dei suo studio professionale conseguentemente, si assume, il difensore di fiducia è stato sostituito ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero da un difensore nominato d'ufficio, con conseguente nullità assoluta degli atti compiuti in assenza del difensore di fiducia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. L'esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale del giudizio di appello, consentito in ragione della natura della censura, rivela che, effettivamente, il decreto di citazione per l'udienza del 22 aprile 2013 destinato al difensore è stato inviato a mezzo fax ad un'utenza diversa da quella indicata nell'albo dell'ordine degli avvocati di Udine, come riferibile al difensore di fiducia Avv. M.C. e che, alla medesima udienza, il difensore di fiducia era assente ed è stato sostituito ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , da un difensore nominato d'ufficio. 2.1. A norma dell'articolo 601, comma 5, cod. proc. penumero l'avviso ai difensori della data fissata per il giudizio di appello deve essere notificato almeno 20 giorni prima dell'udienza. Si tratta di norma funzionale a garantire la presenza dei difensore dell'imputato all'udienza dibattimentale in appello la cui violazione, qualora ne sia derivata l'assenza del difensore, integra una nullità di ordine generale, in quanto prevista nell'articolo 178 cod. proc. penumero , perché attinente all'assistenza dell'imputato, tuttavia non assoluta, in quanto non ricompresa nella dizione dell'articolo 179 cod. proc. penumero 2.2. Giova, in proposito, sottolineare come la nullità assoluta derivante, a norma dell'articolo 179, comma 1, cod. proc. penumero , dall'assenza dei difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza si riferisca all'ipotesi in cui l'imputato sia stato, in concreto, privato della necessaria assistenza tecnica, ipotesi che non ricorre nel caso in cui l'imputato sia stato assistito dal difensore d'ufficio, non distinguendo la norma tra difensore d'ufficio e difensore di fiducia, che nel disegno dei codice sono equiparati ai fini previsti dall'articolo 179 cod. proc. penumero per il principio per cui il difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, cod. proc. penumero , esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, Sez. U, numero 8285 del 28/02/2006 , Grassia, Rv. 232906 . 3. Le nullità generali non assolute sono soggette alla disposizione di cui all'articolo 182, comma 2, cod. proc. penumero , in base alla quale la nullità di un atto deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima dei suo compimento ovvero, quando ciò non è possibile, subito dopo, intendendosi per parte tanto l'imputato quanto il suo difensore. 3.1. Ma dall'esame del verbale dell'udienza del 22 aprile 2013 non risulta che il difensore d'ufficio dell'imputato abbia eccepito alcunché in merito all'omesso avviso al difensore di fiducia, facendo così maturare, anche per l'imputato, la decadenza dal diritto di eccepire tale nullità. 3.2. In tal senso questa Corte si è già pronunciata con riferimento ad un caso analogo Sez.2, numero 34167 dei 14/07/2009, Pellegrino, Rv. 245242 per l'opposta conclusione in ipotesi di notificazione del decreto di citazione destinato all'imputato domiciliato presso il difensore, Sez.2, numero 23854 dei 28/05/2014, Padurariu, numero m. , ovvero con riferimento alla nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso al difensore di fiducia nel caso dell'udienza di convalida dell'arresto Sez.3, numero 42074 del 16/10/2008, Pusceddu, Rv.241499 Sez.2, numero 36 del 23/11/2004, dep.3/01/2005, Medile, Rv.230225 , sul principio incidentalmente affermato già nel 1997 con una pronuncia a Sezioni Unite Sez.U, numero 2 del 20/09/1997, Procopio, Rv.208269 per il quale il mancato avviso al difensore di fiducia nominato prima che l'interrogatorio di garanzia sia stato disposto dal giudice produce una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'articolo 178 lett.c cod. proc. penumero 3.3. La non deducibilità della nullità generale non assoluta dopo la deliberazione della sentenza di appello ai sensi dell'articolo 182 cod. proc. penumero ne esclude altresì il rilievo d'ufficio, in ragione della preclusione prevista dall'articolo 180 cod. proc. penumero 4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato al rigetto consegue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.