Imputato contumace: se sapeva, lo deve scoprire il giudice

Nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’imputato, questo atto volontario, se effettuato in fase preprocessuale nel contesto del compimento di attività di polizia giudiziaria come una perquisizione o un sequestro , cui sia seguita la notificazione al difensore del provvedimento non impugnato, non può ritenersi idoneo a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o della decisione conclusiva in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non sia dimostrata in altro modo, oppure che non risulti l’attivazione del legale con il mantenimento di contatti con l’assistito e l’effettiva instaurazione del rapporto professionale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28257, depositata il 1° luglio 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Udine rigettava l’istanza di un imputato volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione contro il decreto penale di condanna. Per il gip, l’istante doveva addebitare alla propria mancanza di diligenza l’omessa conoscenza del provvedimento non tempestivamente impugnato, poiché la compiuta elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, che aveva ricevuto regolare notificazione del decreto, gli avrebbe imposto di attivarsi per ottenere notizie sul procedimento in corso. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., come modificato dal d.l. n. 17/2005, è accordata la restituzione in termini al contumace, salvo che non risulti dimostrata l’effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia inteso rinunciare volontariamente a comparire o a proporre impugnazione. Ciò non era avvenuto nel caso di specie, a causa del ritardo con cui il difensore d’ufficio gli aveva riferito dell’avvenuta notificazione. Diritto del contumace. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’art. 175, comma 2, c.p.p., come modificato dal d.l. n. 17/2005 convertito nella l. n. 60/2005 riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il diritto alla restituzione nel termine per impugnare o proporre opposizione, salvo che questo abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, rinunciando volontariamente a comparire, impugnare o opporsi. Spetta al giudice, che debba decidere se ammettere o meno il richiedente alla restituzione nel termine, di condurre ogni opportuno accertamento per verificare se, a prescindere dalla regolarità della notificazione del titolo esecutivo, il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza, mediante la comunicazione di un atto formale, contenente gli estremi identificativi del procedimento. Onere della prova. L’innovazione legislativa ha, quindi, introdotto un’inversione dell’onere probatorio, nel senso che non grava sull’imputato dimostrare di aver ignorato l’esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice a dover investigare se l’imputato ne abbia avuto effettiva conoscenza, rinunciando volontariamente ad esercitare le facoltà riconosciutegli. Elezione di domicilio. Nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’imputato, questo atto volontario, se effettuato in fase preprocessuale nel contesto del compimento di attività di polizia giudiziaria come una perquisizione o un sequestro , cui sia seguita la notificazione al difensore del provvedimento non impugnato, non può ritenersi idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento o della decisione conclusiva in capo all’imputato, salvo che la conoscenza non sia dimostrata in altro modo, oppure che non risulti l’attivazione del legale con il mantenimento di contatti con l’assistito e l’effettiva instaurazione del rapporto professionale. Perciò, aveva errato il gip a basarsi solo sui dati formali dell’avvenuta elezione di domicilio e della regolarità del procedimento notificatorio del decreto penale di condanna. Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 giugno – 1° luglio 2014, n. 28257 Presidente Giordano – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa il 15 luglio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Udine rigettava l'istanza proposta da A.R. , diretta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, emesso in data 30/4/2013 dallo stesso giudice. A fondamento della decisione rilevava che l'istante doveva addebitare alla propria mancanza di diligenza l'omessa conoscenza del provvedimento non tempestivamente impugnato, in quanto la compiuta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, che aveva ricevuto regolare notificazione del decreto, gli avrebbe imposto di attivarsi per acquisire notizie riguardanti il procedimento penale in corso, sicché non ricorrevano il caso fortuito o la causa di forza di maggiore. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato personalmente per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, e vizio di motivazione il G.I.P. aveva respinto la propria istanza per l'insussistenza del caso fortuito o della causa di forza maggiore, dimostrando di avere inteso applicare il testo normativo dell'art. 175 cod. proc. pen. antecedente la riforma attuata col D.L. 17/2005, convertito nella legge nr. 60/2005 per contro, la formulazione attualmente vigente della norma accorda la restituzione in termini al contumace, salvo che non risulti dimostrata l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia inteso rinunciare volontariamente a comparire o a proporre impugnazione, condizioni non sussistenti nel caso in esame, essendo al contrario dimostrato che, a causa del ritardo col quale il difensore d'ufficio, indicato quale proprio domiciliatario su suggerimento della polizia giudiziaria all'atto del compimento del sequestro, gli aveva riferito dell'avvenuta notificazione del decreto penale di condanna, egli non ne aveva avuto tempestiva notizia in modo da poter proporre tempestiva opposizione. 3. Con requisitoria scritta del 30 gennaio 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Dr. Nicola Lettieri, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo i motivi di gravame. 4. Con memoria depositata nelle more della trattazione del ricorso, il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1. L'impugnato provvedimento ha motivato il rigetto dell'istanza rilevando che la notifica del decreto penale è stata regolarmente effettuata presso il difensore d'ufficio ex art. 161 c.p.p., comma 1, luogo ove l'imputato aveva eletto domicilio da tale presupposto ha ricavato argomenti per escludere che l'omessa conoscenza del decreto penale di condanna da parte del suo destinatario fosse imputabile a caso fortuito o forza maggiore. In tal modo ha valutato la fattispecie alla stregua di un parametro normativo incongruo e non sussistente alla luce della formulazione allora vigente dell'art. 175 cod. proc. pen., comma 2. 1.1. La disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, ha modificato l'art. 175 sopra citato nel senso che al secondo comma riconosce al contumace o al destinatario di un decreto penale il diritto alla restituzione nel termine rispettivamente per impugnare o per proporre opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione o opposizione. Con un significativo mutamento di prospettiva il legislatore ha previsto che l'istanza di restituzione nel termine per l'esercizio di facoltà processuali, comprese quelle impugnatorie, non tempestivamente estrinsecate, sia accolta se tempestiva e se corredata dalla specificazione di situazioni di fatto, ostative alla difesa o alla proposizione del gravame, ad eccezione che non sia dimostrata la riconducibilità dell'inerzia processuale ad un atto volontario o doloso dell'interessato. Compete comunque al giudice, richiesto di ammettere l'imputato o il condannato contumace alla restituzione nel termine, di condurre ogni opportuno accertamento per verificare se, a prescindere dalla regolarità della notificazione del titolo esecutivo, il suo destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza mediante la comunicazione di un atto formale, contenente gli estremi identificativi del provvedimento, che lo ponga nelle condizioni di avere consapevolezza dell'atto, del suo contenuto e della possibilità di attivare i rimedi processuali e, in caso negativo, le relative cause Cass., sez. 1, 11/4/2006, Zaki Aziz, alias Joudar Khalil, cit sez. 1, nr. 20036 del 9/5/ 2006, El Aidoudi, rv. 233864 sez. 1, nr. 14272 del 9/2/2006, Coppola, rv. 233516 . Resta escluso che l'apprezzamento dei presupposti applicativi dell'istituto sia affidato a quanto risulta dagli atti , secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, essendo piuttosto richiesto al giudice il compimento di ogni necessaria verifica . Il regime così previsto dall'art. 175, senza avere modificato la disciplina ed il valore legale delle notificazioni, che mantengono immutata la loro efficacia e la presunzione di conoscenza dell'atto che comportano, si è limitato ad escluderne la valenza dimostrativa assoluta ed impone al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire, oppure ad impugnare ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non grava sull'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice a dover investigare, sulla base degli atti di causa, se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e se abbia volontariamente rinunciato ad esercitare le facoltà che l'ordinamento gli riconosce. E di tale verifica si deve rendere puntuale e logica motivazione, che dia conto della considerazione delle circostanze dedotte dall'interessato e delle ragioni della loro infondatezza Cass., sez. 1, nr. 10297 del 21/2/2006, Halilovic, rv. 233515 sez. 1, nr, 7403 del 2/2/2006, n. 7403, Russo, rv. 233137 sez. 1, n. 24 del 14/12/2011, Hachni, rv. 251683 . 1.2 La giurisprudenza di legittimità in riferimento alle situazioni di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato ha ritenuto che tale atto volontario, se effettuato in fase preprocessuale nel contesto del compimento di attività di polizia giudiziaria, quale una perquisizione e/o un sequestro, cui sia seguita la notificazione a tale difensore del provvedimento non impugnato, non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o della decisione conclusiva in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non sia dimostrata in altro modo, oppure che non risulti l'attivazione del legale con il mantenimento di contatti con l'assistito e l'effettiva instaurazione del rapporto professionale Cass. sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Zamfir, rv. 246630 sez. 6, n. 19781 del 05/04/2013, Nikolic e altro, rv. 256229 sez. 4, n. 991 del 18/07/2013, Auci, rv. 257901 . 1.3 L'ordinanza impugnata non rispetta i principi di diritto sopra enunciati, essendosi basata sui dati formali dell'avvenuta elezione di domicilio da parte del ricorrente e della regolarità del procedimento notificatorio del decreto penale di condanna, sebbene fosse stata dedotta e dimostrata la tardiva conoscenza del provvedimento per le modalità prescelte dal legale d'ufficio di comunicarne all'A. l'avvenuta emissione e notificazione, conoscenza potutasi realizzare in un momento tale da non aver consentito di predisporre una tempestiva opposizione. Né è condivisibile, alla luce della disciplina dell'art. 175 e della linea interpretativa richiamata, sostenere che sarebbe stato onere dell'imputato effettuare verifiche periodiche presso il domiciliatario per assumere notizie sull'andamento del procedimento, dal momento che l'assunzione della decisione contenuta nel decreto penale di condanna sfugge al potere di previsione del suo destinatario, dipendendo da scelte esclusive del magistrato inquirente e del G.I.P. che accolga la sua richiesta. Va soltanto aggiunto che l'ulteriore novellazione del secondo comma dell'art. 175 citato, apportata dalla recentissima legge nr. 67 del 28 aprile 2014, art. 11, comma sesto, non muta il parametro processuale di riferimento, dal momento che prescrive l'imputato condannato con decreto penale che non ha avuto tempestivamente conoscenza del provvedimento è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che non vi abbia volontariamente rinunciato . Va quindi disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al G.I.P. del Tribunale di Udine per il rinnovato esame dell'istanza, da condursi alla luce dei rilievi esposti. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Udine.