«Cala il nero sipario» del segreto di stato sulla vicenda Abu Omar: i giudici non possono sapere

La politica chiude” ai giudici. Per i giudici costituzionali l’opposizione del segreto di Stato copre anche le condotte illecite extrafunzionali dei membri del SISMI, la Cassazione ne prende amaramente atto.

Il fatto ed il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Membri di SISMI e CIA, in concerto, sequestrano il fu imam di Milano Abu Omar per sospetti di terrorismo. Durante il complesso iter processuale la Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, condanna gli imputati Nicolò Pollari ed i suoi più stretti collaboratori per l’azione di prelievo coatto dell’imam, perpetrata ben oltre i canoni di liceità operativa dei servizi segreti, dunque definita assolutamente extrafunzionale alle finalità istituzionali del SISMI. Gli imputati avevano opposto in fase dibattimentale la sussistenza di un segreto di Stato sulle operazioni oggetto di contestazione penale. Nel frattempo la Presidenza del Consiglio dei Ministri avanzava conflitto di attribuzioni alla Corte costituzionale contro i giudici milanesi le dichiarazioni degli imputati non potevano essere utilizzate per l’opposizione, pur se tardiva, del segreto di Stato. I giudici costituzionali – con sentenza del 10 febbraio 2014 - confortano la Presidenza del Consiglio e la Cassazione, Prima sezione Penale, n. 20447 depositata il 16 maggio 2014, a seguito di ricorso, prende polemicamente atto del decisum costituzionale, annullando le condanne. L’oggetto del segreto di Stato trascina anche atti o fatti dipendenti e corollari. La giurisdizione cede il passo alla politica. I giudici costituzionali estendono il campo di sbarramento del segreto di Stato, travolgendo un precedente orientamento, fino a toccare quanto dipende e risulta consequenziale all’attività specificamente istituzionale dei servizi segreti. Le esigenze di salvaguardia della sicurezza nazionale prevalgono su quelle dell’accertamento giurisdizionale. Dunque, l’esercizio di una discrezionalità politica pura da parte del Presidente del Consiglio – che definisce l’ampiezza di quanto risulta funzionale alla cura del su esposto interesse – sottrae spazi all’intervento giudiziale, anche per quanto oltre le formali deliberazioni della Presidenza del Consiglio in ordine all’ oggetto coperto da segreto. Infatti, il segreto di Stato paralizza, siccome ne impedisce l’accertamento, quanto risulta collegato – fatti e documenti - al definito dalla Presidenza del Consiglio impassibile di indagine giudiziale. Occorre il lascia passare del Presidente del Consiglio Ogni giudizio sullo sconfinamento extrafunzionale degli agenti - rispetto alle attività segretate - spetta alla sola massima autorità politica, mediante l’esercizio dei poteri di segnalazione all’autorità giudiziaria ex art. 18, legge n. 124/2008. In assenza di segnalazione, ben poche erano le speranze di un compiuto accertamento giudiziale. Nel caso in oggetto non residuavano elementi di prova oltre quanto coperto da segreto - ossia oltre il contenuto delle direttive operative interne ai Servizi segreti e dei rapporti con i Servizi stranieri ed i fatti e gli atti collegati -. Il pericolo della retroattività dell’apposizione del segreto di Stato. Nel caso specifico, il segreto di Stato era stato opposto in sede dibattimentale, e i giudici dell’appello avevano comunque utilizzato, per condannare, le dichiarazioni già precedentemente rese dagli imputati ex art. 513 c.p.p. Per la Corte Costituzionale invece, polemicamente recepita dalla Cassazione in commento, il segreto di Stato apposto avrebbe coperto anche quanto già esposto agli inquirenti dagli imputati. Si tratta di una scelta discutibile, pone a repentaglio l’irretroattività del segreto di Stato, già tutelata dalla precedente giurisprudenza costituzionale. In ogni caso, non sembra ancora chiaro il punto di equilibrio fra il suddetto principio di irretroattività e l’esigenza che l’esibizione di un contenuto successivamente dichiarato segreto dall’autorità politica non finisca per nuocere alla pubblica sicurezza, nel cui interesse il segreto è stato, seppur tardivamente, apposto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 febbraio - 16 maggio 2014, n. 20447 Presidente Siotto – Relatore Zampetti