No all’aggravante del nesso teleologico se le lesioni sono espressione della condotta di maltrattamenti

Se risulta del tutto pacifico che le lesioni non possono essere assorbite nei maltrattamenti, proprio per l’evento ulteriore, individuabile nell’alterazione anatomica della parte lesa, deve tuttavia escludersi che, ove le stesse si ritengano espressione della condotta maltrattante, la fattispecie possa ritenersi aggravata dal nesso teleologico. Ciò per il contrasto logico esistente nella configurazione giuridica del reato in questione.

Maltrattamenti su genitori anziani. Una triste vicenda di maltrattamenti all’interno del nucleo famigliare è alla base della sentenza n. 20377 depositata il 15 maggio 2014 con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione precisa alcune indicazioni in merito all’accertamento dell’aggravante del nesso teleologico riguardo alle contestate lesioni in un delitto di maltrattamenti. In particolare, secondo quanto pronunciato dagli Ermellini, se risulta del tutto pacifico che le lesioni non possono essere assorbite nei maltrattamenti, proprio per l’evento ulteriore, individuabile nell’alterazione anatomica della parte lesa, deve tuttavia escludersi che, ove le stesse si ritengano espressione della condotta maltrattante, la fattispecie possa ritenersi aggravata dal nesso teleologico. Ciò per il contrasto logico esistente nella configurazione giuridica del reato in questione. L’applicazione dell’aggravante contestata. In buona sostanza, secondo i Giudici della Suprema Corte – come si legge nella sentenza - rapportando la volontà lesiva alla finalità maltrattante, non può riconoscersi l’effetto aggravante del nesso teleologico, che presuppone un collegamento programmatico tra fattispecie autonome e distinte, condizione di fatto esclusa a monte nella valutazione di merito operata nel caso di specie dal giudice di secondo grado, che si pone conseguentemente in antinomia logica con l’applicazione dell’aggravante, che necessariamente deve essere esclusa. Nel caso in questione, la Corte di Appello territoriale aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato continuato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate in danno dei propri genitori. L’abitualità del reato. In sede di ricorso per cassazione, la difesa proponeva diversi motivi di doglianza che, tuttavia, vengono disattesi dai Giudici di Piazza Cavour. Così la contestata violazione di legge e di motivazione con riferimento all’accertamento del delitto di maltrattamenti. Infatti, secondo il ricorrente, vista la natura necessariamente abituale del reato, la cui consumazione impone una pluralità di atti protratti nel tempo, mancherebbe nelle prove assunte la dimostrazione di tale elemento essenziale, poiché i testimoni riferivano circostanze imprecise, disordinate e disorganiche, in modo da non consentire temporalmente di collocare in maniera corretta gli atti riferiti. In realtà, come precisato dai giudici della Corte di Cassazione, tali deduzioni risultano infondate in quanto la pronuncia impugnata, al contrario, aveva posto in evidenza che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che l’interessato sottoponeva i genitori ad un regime di vita dispotico, basato sull’imposizione delle proprie esigenze, ricorrendo alle attività descritte nel capo di imputazione per assicurarsi il godimento, incurante della costante mortificazione della dignità ed incolumità fisica dei propri genitori sic ! , oltre che della permanenza dei loro rapporti di sociale convivenza, con lo svolgimento di attività tipiche della condotta di maltrattamenti, in quanto costante nel tempo al punto da risultare paradigmatica del reato abituale. Sul punto, infine, gli Ermellini chiosano dichiarando che l’esclusione del reato abituale da parte della difesa si era basato su deduzioni generiche, che ignoravano quanto compiutamente illustrato nel provvedimento impugnato in forza delle prove assunte. La sospensione condizionale. Continuando nella valutazione delle doglianze proposte, la Corte di Cassazione, inoltre, dichiara infondata anche la contestazione riguardante l’ulteriore aggravante riconosciuta in relazione al delitto di lesioni, perché la pronuncia illustra la circostanza di fatto che ha giustificato tale applicazione, rinvenibile nell’aver aggredito l’anziana madre di notte, di fatto approfittando delle condizioni di minorata difesa conseguente, oltre che alla condizione della donna, all’orario in cui l’attività venne svolta, a tal punto che il marito, scorgendo quanto avvenuto al risveglio, poté prestare solo un tardivo soccorso. Infine, i giudici del Palazzaccio, non possono che dichiarare fondato il rilievo del ricorrente sull’omessa motivazione riguardante la richiesta di sospensione condizionale della pena, in quanto a fronte dello specifico motivo d’appello, ed in presenza di una pena astrattamente idonea a giustificare tale provvedimento, il Giudice di merito non aveva fornito alcuna giustificazione della mancata applicazione del beneficio. Da qui, stante l’impossibilità di rideterminare l’aumento di pena per le lesioni, a seguito dell’esclusione dell’aggravante richiamata, consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al calcolo della pena da apportare in aumento per le lesioni, oltre che alla determinazione sulla possibile concessione della sospensione condizionale, con rigetto del ricorso nel resto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 aprile – 15 maggio 2014, n. 20377 Presidente Garribba – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/02/2013 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti emessa il 24 aprile 2011 nei confronti di L.C.L. , che aveva affermato la sua responsabilità per il reato continuato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate in danno dei propri genitori. 2. La difesa di L.C. ha proposto ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento del delitto di maltrattamenti. Richiamata la natura necessariamente abituale del reato, la cui consumazione impone una pluralità di atti protratta nel tempo, si deduce che nelle prove assunte mancherebbe la dimostrazione di tale essenziale elemento, poiché i testi hanno riferito circostanze imprecise, disordinate e disorganiche, che non consentono di collocare temporalmente in maniera corretta gli atti riferiti. Si rileva inoltre l'inattendibilità del denunciarne poiché le dichiarazioni contenute nella querela e nei verbali di sommarie informazioni testimoniale resi non sono state confermate da altri testi, connotando di inverosimiglianza tutto quanto in essi descritto. Si contesta inoltre l'illogicità del ragionamento probatorio, che ha condotto a svilire la portata delle dichiarazioni della madre del ricorrente, moglie del denunciante, sulla base di una non dimostrata tendenza alla protezione del primo da parte di questa e che, secondo la Corte, avrebbe giustificato la sua mancata assunzione come teste, decisione che denotava, in senso opposto, un'inammissibile preconcetta svalutazione dell'attendibilità della prova offerta. Si richiamano sul punto elementi di sostegno a tale ricostruzione difensiva attingendo dai dati probatori emergenti dagli atti. Si rileva da ultimo che, a tutto concedere, i fatti riferiti dai testi risultano sporadici, e collocati temporalmente in maniera incerta, al punto da farli ritenere prescritti. 3. Con il secondo motivo si lamenta la mancata derubricazione del reato di maltrattamenti nei singoli episodi di minacce, ingiurie, percosse, e l'omessa dichiarazione di improcedibilità delle singole fattispecie per la sopraggiunta remissione di querela in subordine si sollecita la determinazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione dei reati minori. 4. Con riferimento al delitto di maltrattamenti si deduce inoltre mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione sulla valutazione delle prove ci si riferisce in particolare alla valorizzazione della condotta maltrattante quale causa dell'isolamento dei genitori del ricorrente, laddove invece la frattura dei primi con il nucleo familiare di origine rimontava a circa vent'anni prima e trovava causa in diverse emergenze, come dimostrato dalle vicende riguardanti l'allontanamento del figlio per l'iscrizione all'università di Roma, che non aveva prodotto alcun mutamento nella situazione descritta. Si deduce inoltre la non attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste P. sulle aggressioni subite dalla madre del ricorrente, poiché contrastanti con quanto dedotto in argomento dal medico curante. 5. Con riferimento ai maltrattamenti si contesta mancanza di motivazione della sentenza sull'elemento soggettivo del reato. 6. Ulteriormente si rileva la contraddittorieta della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. richiamando in fatto le circostanze che escludono la presenza della minorata difesa. 7. In relazione al delitto di lesioni di cui al capo B si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza per avere fondato l'accertamento di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni del denunciante che non era presente ai fatti, accertati solo in forza della certificazione medica, che ha riferito della probabilità di riconduzione delle lesioni verificate sulla persona della madre dell'odierno ricorrente a percosse subite, non confermate dalla vittima, che non è stata mai sentita. 8. Analoghi vizi sull'accertamento di responsabilità per la medesima imputazione vengono contestati con riferimento alle aggravanti di cui agli artt. 576 n. 1 e 577 n. 4 cod.pen. in quanto non risulta dimostrato il collegamento dell'episodio con la condotta maltrattante ed in quanto manca la prova del dolo si contesta inoltre l'assenza di motivazione sull'accertamento dell'aggravante dei futili motivi, peraltro logicamente antitetica con la coesistenza dell'aggravante del nesso teologico, anch'essa ritenuta insussistente. Si deduce inoltre illogica ed insufficiente motivazione sulla mancata qualificazione del delitto in esame come condotta di percosse, con relativa declaratoria di improcedibilità per remissione di querela, cui dovrebbe accedersi anche escludendo le aggravanti. In proposito, in contrasto con quanto argomentato dalla Corte, si ritiene corretta la qualificazione giuridica invocata, in quanto il medico curante non avrebbe ritenuto di concedere a seguito di quanto accertato alcun giorno di malattia, circostanza che consente di riportare l'ecchimosi riscontrata alla figura la normativa richiamata. 9. Con ulteriore motivo si eccepisce violazione dei principi di cui all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alle modalità di determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, con argomentazione che non tiene conto della mancanza di precedenti a carico dell'imputato, della remissione di querela da parte del padre, e dell'esagerata rappresentazione dei fatti contenuta in querela. 10. Si contesta la decisione della Corte d'appello di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, malgrado la possibilità di concedere d'ufficio tale benevolo trattamento, anche in assenza di deduzione sul punto. 11. Si lamenta da ultimo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'omessa pronuncia sul beneficio della sospensione condizionale della pena, malgrado i presupposti di fatto consentissero tale riconoscimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Deve escludersi l'ammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti la sussistenza del delitto di maltrattamenti, fondati su osservazioni generiche e contestazioni delle risultanze istruttorie che da un canto non si confrontano con le complete argomentazioni rese al riguardo dalla Corte territoriale, che hanno dato conto delle plurime e convergenti deposizioni raccolte sul punto, dall'altro contestano genericamente la valutazione delle risultanze istruttorie, omettendo di denunciare travisamento della prova o specifiche contraddizioni o illogicità al riguardo, così svolgendo un'inammissibile sollecitazione ad una rivalutazione del merito, preclusa in questa fase. Del tutto generica risulta la contestazione attinente alla mancata audizione della madre dell'interessato, non risultando specificato in fatto se la richiesta di citazione della donna quale teste sia mai stata formulata, da quale parte e se con il rilevo si intenda impugnare l'eventuale provvedimento istruttorio del giudicante. 3. Manifestamente infondate risultano inoltre le deduzioni riguardanti la pretesa mancanza di elementi sull'abitualità del reato, in quanto la pronuncia impugnata pone in evidenza che dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi è emerso che l'interessato sottoponeva i genitori ad un regime di vita dispotico, basato sull'imposizione delle proprie esigenze, ricorrendo alle attività descritte nel capo di imputazione per assicurarsene il godimento, incurante della costante mortificazione della dignità ed incolumità fisica dei propri genitori, oltre che della permanenza dei loro rapporti di sociale convivenza, con lo svolgimento di attività tipiche della condotta di maltrattamenti, in quanto costante nel tempo al punto da risultare paradigmatica del reato abituale, la cui esclusione è sostenuta in ricorso con deduzioni generiche, che ignorano quanto compiutamente illustrato nel provvedimento impugnato, in forza delle prove assunte. In tal senso quindi destituita di fondamento in fatto è la pretesa di parcellizzare le condotte di ingiurie, minacce e percosse che hanno caratterizzato la vita del ricorrente con i genitori, nelle singole condotte, che si assumono non procedibili per difetto di querela, o per intervenuta prescrizione. Risulta destituita di fondamento anche l'eccezione relativa all'insussistenza delle lesioni, ed alla loro riconducibilità alle percosse, poiché la certificazione medica in atti ha attestato la presenza di ecchimosi sul corpo della madre del ricorrente, la cui forma riconduce ad un'azione realizzata infliggendo alla vittima colpi di bastone, secondo quanto descritto dal teste. Al di là della mancata indicazione di una prognosi, costituisce dato del tutto pacifico che qualsiasi alternazione anatomica costituisca lesione, fattispecie cui deve rapportarsi anche l'ecchimosi ciò esclude la riconducibilità dell'azione contestata alla figura giuridica delle percosse. 4. Meritevole di accoglimento risulta il ricorso quanto all'intervenuto accertamento dell'aggravante del nesso teleologico riguardo alle lesioni. Malgrado la contestazione autonoma del reato, e conseguentemente l'astratta autonomia della fattispecie, la Corte risulta aver connesso in fatto la condotta contestata all'episodio di maltrattamenti, ritenendola diretta espressione dell'ulteriore reato. Se è del tutto pacifico che le lesioni non possano essere assorbire nei maltrattamenti, proprio per l'evento ulteriore, individuabile nell'alterazione anatomica della parte lesa, deve però escludersi che, ove le stesse si ritengano espressione della condotta maltrattante, come è stato valutato dal giudice d'appello, la fattispecie possa ritenersi aggravata dal nesso teleologia , per il contrasto logico esistente nella configurazione giuridica. Rapportando la volontà lesiva alla finalità maltrattante non può riconoscersi l'effetto aggravante del nesso teleologico, che presuppone un collegamento programmatico tra fattispecie autonome e distinte, condizione di fatto Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013 - dep. 31/05/2013, A., Rv. 256312 esclusa a monte nella valutazione di merito svolta dalla Corte, che si pone conseguentemente in antinomia logica con l'applicazione dell'aggravante, che deve escludersi. Risulta invece infondata la contestazione riguardante l'ulteriore aggravante riconosciuta in relazione al delitto di lesioni, poiché la sentenza illustra la circostanza di fatto che ha giustificato tale applicazione, rinvenibile nell'aver aggredito l'anziana madre di notte, di fatto approfittando delle condizioni di minorata difesa conseguente, oltre che alla condizione della donna, all'orario in cui l'attività venne svolta, tanto che il marito, scorgendo quanto avvenuto solo al risveglio, non potè che prestare un tardivo soccorso. 5. Risulta fondato il rilievo di omessa motivazione riguardante la richiesta di sospensione condizionale della pena poiché a fronte dello specifico motivo d'appello, ed in presenza di una pena astrattamente idonea a giustificare tale provvedimento, il giudice di merito non ha fornito alcuna giustificazione della mancata applicazione del beneficio, così incorrendo nel vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen 6. L'impossibilità di rideterminare l'aumento di pena per le lesioni, a seguito dell'esclusione dell'aggravante richiamata, sulla base di un mero calcolo matematico, stante la globale valutazione espressa sul punto dal giudice di merito, impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al calcolo della pena da apportare in aumento per le lesioni, oltre che alla determinazione sulla possibile concessione della sospensione condizionale, con rigetto del ricorso nel resto. A tal fine si dispone il rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati alla Corte d’Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. e alla sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Perugia.