Con il patteggiamento a due anni di carcere si schiva il proiettile delle pene accessorie

L’art. 445, comma 1, c.p.p. prevede l’esclusione delle sanzioni accessorie, in caso di condanna a pena detentiva inferiore a due anni, in seguito a patteggiamento. Questa norma ha portata generale e prescinde dalla natura del reato per il quale debba essere applicata la pena accessoria, tenendo conto solo dell’entità della pena detentiva, che, se inferiore ai due anni, comporta l’automatica esclusione delle sanzioni accessorie. Le eccezioni sono espressamente stabilite dal legislatore.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17954, depositata il 29 aprile 2014. Il caso. Il gip del Tribunale di Milano, in seguito a patteggiamento, condannava un uomo per bancarotta fraudolenta, ex art. 223 l. fall., a 16 mesi di reclusione e alla pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per dieci anni. No alle pene accessorie. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando l’applicazione della pena accessoria, nonostante la pena detentiva fosse inferiore a due anni, in violazione dell’art. 445, comma 1, c.p.p., il quale prevede proprio l’esclusione delle sanzioni accessorie, in caso di condanna a pena detentiva inferiore a due anni, in seguito a patteggiamento. Norma di carattere generale. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la previsione, di cui all’art. 445, comma 1, c.p.p., ha una portata generale. Per questo, anche se la l. fall. prevede una sanzione accessoria, in caso di bancarotta fraudolenta, questa non può considerarsi una norma speciale, prevalente su quella codicistica, in quanto l’art. 445, comma 1, c.p.p. prescinde dalla natura del reato per il quale debba essere applicata la pena accessoria, tenendo conto solo dell’entità della pena detentiva, che, se inferiore ai due anni, comporta l’automatica esclusione delle sanzioni accessorie. Nel caso in cui il legislatore abbia inteso derogare a questa previsione di carattere generale, lo ha espressamente fatto, come, ad esempio, per il reato di cui all’art. 609- nonies c.p. reati sessuali . Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 febbraio – 29 aprile 2014, n. 17954 Presidente Ferrua – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 dicembre 2012, il Gip del Tribunale di Milano applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a M.P. la pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 223/ 1 e 2 comma n. 2 in relazione all'art. 216 R.D. 267/42, nonché la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci. 2. Avverso tale sentenza il M. ha proposto ricorso, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 lett. b c.p.p., con riguardo all'applicazione anche della pena accessoria, benché la pena detentiva applicata fosse inferiore ai due anni, ciò in violazione della previsione generale di cui all'art. 445/1 c.p.p., che non contempla eccezioni o distinzioni, se non con previsioni esplicite, come nel caso dell'art. 609 novies c.p 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ed invero, il chiaro disposto del primo comma dell'art. 445 c.p.p. preclude la possibilità di applicare con la sentenza di patteggiamento sanzioni accessorie quando la pena, non superi i due anni di reclusione Sez. V, n. 16083 del 23/03/2011 , come nel caso del ricorrente, al quale risulta applicata la pena di anni uno, mesi quattro e giorni dieci di reclusione, in relazione per il delitto di cui agli artt. 110 c.p., 223/ 1 e 2 comma n. 2, 216 R.D. 267/42. 2. Né il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.Fall. - che comporta per i fatti di bancarotta fraudolenta l'applicazione della sanzione accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni - può ritenersi norma speciale, prevalente su quella di cui all'art. 445/1 c.p.p., atteso che tale ultima disposizione ha una portata generale, che prescinde dalla natura del reato per il quale debba essere applicata la pena accessoria, tenendo conto solo dell'entità della pena detentiva, che, se inferiore ai due anni, comporta l'automatica esclusione appunto di pene accessorie. Nel caso in cui il legislatore abbia inteso derogare a tale previsione di carattere generale, così come condivisibilmente dedotto dal ricorrente, lo ha espressamente fatto, come è avvenuto, ad esempio nell'ipotesi di cui all'art. 609 nonies c.p 3. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla inflitta pena accessoria senza rinvio, eliminando detta pena. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla inflitta pena accessoria senza rinvio, eliminando detta pena.