È configurabile il reato di violenza privata anche quando sussiste per la persona offesa un’alternativa di fuga

Perché sussista il reato di violenza privata è necessario che il soggetto passivo abbia perduto la capacità di determinarsi liberamente. La presenza di un’alternativa di fuga non rende penalmente irrilevante la condotta di costrizione dell’agente. Se poi quest’ultimo è un pubblico ufficiale, le relazioni di servizio dello stesso poste a discolpa non possiedono la presunzione di veridicità.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza n. 17943 depositata il 29 aprile 2014. Non c’è libertà di determinazione. I giudici di legittimità intervengono in tema di violenza privata delimitando la fattispecie legale prevista all’art. 610 c.p. . La violenza fisica deve essere distinta dalla cosiddetta violenza privata impropria cui si assiste allorquando la condotta violenta, volta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, coarta la libera determinazione altrui. Perché si configuri pertanto il reato è necessario semplicemente, secondo la Corte di Cassazione, che il soggetto passivo abbia anche solo ridotto la capacità di agire seguendo la propria libera volontà. Nel caso di specie, frapporre il proprio corpo tra il soggetto passivo e l’obiettivo che questi intende raggiungere assume inevitabilmente un significato minaccioso e violento. La condotta risulta intimidatoria ex se , in quanto il messaggio rivolto al destinatario si ravvisa nella minaccia” che quell’energia fisica utilizzata per frapporsi” potrà anche essere indirizzata contro lo stesso. Ciò costringe inevitabilmente il destinatario, onde evitare appunto la violenza, a mutare il proprio comportamento e, dunque, a non seguire la propria libera determinazione. Il commodus discessus non esclude la violenza. Nella coartazione della volontà del soggetto passivo, questi è portato a scegliere il male minore, rinunciando al perseguimento dell’obiettivo iniziale per evitare la continuazione della violenza. L’esistenza di una via di fuga per il soggetto passivo non esclude la rilevanza penale della condotta violenta. Ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato, è la natura minacciosa della condotta posta in essere dall’agente che ostacola il determinarsi secondo libertà del soggetto passivo. Quando l’imputato è un pubblico ufficiale. Se il soggetto che pone una condotta intimidatoria e violenta è un pubblico ufficiale, le relazioni di servizio provenienti dallo stesso, nelle quali si descrivono comportamenti inimicali della persona offesa, non possono godere di fede privilegiata valutabili ex art. 240 c.p.p. . Né sono acquisibili come prove documentali ex art. 234 c.p.p. . Il contenuto delle stesse è valutabile semplicemente come scritti provenienti dallo stesso imputato ed acquisibili secondo le disposizioni dell’art. 237 c.p.p

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 marzo – 29 aprile 2014, n. 17943 Presidente Marasca – Relatore Fumo Rilevato in fatto 1. V.G. , comandante del corpo di polizia penitenziaria in servizio presso l'Istituto penale minorile di Lecce, era imputato di più episodi di violenza privata in danno di altri dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. Il tribunale di Lecce, con sentenza del 20 aprile 2012 a dichiarò prescritto il predetto reato commesso in danno di Pi.An. , b affermò la penale responsabilità dell'imputato per gli altri episodi e, ritenuta la continuazione, condannò il predetto alla pena di anni uno di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, oltre al ristoro delle spese da costoro sostenute nel grado. 2. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello della medesima città, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto il V. con riferimento agli episodi in danno di T.C. , e D.G.R. perché il fatto non sussiste capo R ha confermato – viceversa - la condanna del predetto con riferimento al capo S , vale a dire per l'episodio di violenza privata in danno di P.F. , rideterminando la pena in mesi otto di reclusione e ribadendo la condanna al risarcimento danni nei confronti di questa sola parte civile. 3. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato V. e della parte civile D.G. . 4. Ricorso V. . - Si deduce carenza dell'apparato motivazionale per travisamento del fatto, nonché contraddittorietà, illogicità manifesta, e inoltre errata applicazione della legge penale. Si afferma nel ricorso che il V. , contrariamente a quanto si legge nel capo di imputazione e si sostiene in sentenza, non si pose davanti al P. , impedendogli di uscire dal cosiddetto ufficio della sorveglianza che peraltro aveva due porte , ma si pose davanti a una delle porte è poi da notare che i giudici del merito hanno ritenuto affidabili le parole del P. , nonostante la pregressa e radicata inimicizia che costui nutriva nei confronti dell'imputato, come provato anche documentalmente. Invero sono state esibite numerose relazioni di servizio a firma del comandante V. , detti documenti che devono godere di fede privilegiata in quanto provenienti da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni essi sconfessano radicalmente la ricostruzione dei fatti fornita dal P. . È allora evidente che la corte di merito non ha seguito l'insegnamento del giudice di legittimità, per il quale le dichiarazioni della presunta persona offesa possono, anche da sole, essere poste alla base del convincimento del giudicante, ma, quando detta persona si sia anche costituita parte civile, il controllo di attendibilità deve essere molto più rigoroso. Nel caso di specie, come anticipato, non solo le parole del P. non hanno trovato riscontro alcuno, ma le stesse già poco credibili in ragione dell'astio che P. nutriva nei confronti di V. , a carico del quale aveva promosso procedimento disciplinare, poi archiviato hanno trovato smentita nei documenti che si è detto. Tali documenti, peraltro, sono stati considerati, inspiegabilmente, dalla corte al pari di quelli da valutarsi ai sensi dell'articolo 240 del codice di rito, laddove andavano acquisiti, apprezzati e valutati ai sensi dell'articolo 234 del medesimo codice. Si sostiene poi in sentenza che l'imputato aveva teso ad instaurare un clima di terrore all'interno dell'istituto penitenziario e ciò allo scopo di assumere l'assoluto controllo dello stesso. È viceversa emerso nel corso del dibattimento che il P. , che da poco e senza alcuna esperienza svolgeva le funzioni di direttore, conosceva scarsamente e applicava in maniera maldestra l'ordinamento penitenziario, laddove il V. era un militare di lunga carriera. Ne consegue che la richiesta che il V. aveva avanzato al P. di sottoscrivere le annotazioni contenute su di un registro sul quale era stato trascritto un rapporto disciplinare nei confronti di un detenuto, era richiesta del tutto legittima e quindi doveva trovare applicazione la scriminante di cui all'articolo 51 cp. Non è per nulla vero, infatti, che il direttore abbia il potere discrezionale di decidere se elevare la contestazione, oppure non elevarla. In sintesi, la ricostruzione dei fatti, avvenuta unicamente sulla base della parola della presunta persona offesa, pecca per assoluta unilateralità. La falsità delle dichiarazioni del P. sarebbe per altro emersa immediatamente grazie alla patente inattendibilità delle sue dichiarazioni , sol che i giudici di merito avessero riflettuto sulle circostanze riferite. Il P. , infatti, ha sostenuto che l'imputato, a un certo punto, avrebbe afferrato la cornetta del telefono per parlare con la dottoressa P. , superiore gerarchico di entrambi, la quale si trovava, in quel momento, all'esterno dell'istituto. P. , a tal punto, avrebbe tentato di approfittare della momentanea distrazione del V. per guadagnare l'uscita. Ma, come è noto, all'interno dell'area detentiva i telefoni non sono abilitati alla comunicazione verso l'esterno. Peraltro, sono stati recentemente reperiti nuovi documenti relazioni di servizio , che ulteriormente scagionano il V. [dette relazioni vengono allegate al ricorso con richiesta a questo giudice di legittimità di esaminarle]. Altro aspetto di assoluta incongruenza della motivazione è poi quello che ravvisa nella condotta asseritamente tenuta dall'imputato gli estremi della cosiddetta violenza impropria, vale a dire dell'impiego di energia fisica per impedire al P. di uscire dalla stanza. Secondo i giudici di appello, il P. avrebbe saggiamente evitato di entrare in contatto fisico con il V. e sarebbe tornato sui suoi passi. Ma, ribadito che il locale nel quale si svolse il colloquio tra i due soggetti aveva due porte, da un lato, non si vede come la condotta dell'imputato possa avere in qualche maniera costretto il P. a tenere un comportamento non voluto, dall'altro, non è dato comprendere in qual maniera sarebbe stata utilizzata, sia pure indirettamente, tale energia fisica. Non è peregrino ricordare, ad esempio, che è stata esclusa l'ipotesi di violenza privata nel caso in cui un automobilista abbia impedito ad altro automobilista di proseguire la sua marcia ponendoglisi davanti ciò perché il secondo automobilista ben avrebbe potuto effettuare una retromarcia e, in questa maniera, liberarsi. Né è ipotizzabile che si possa istruire un processo alle intenzioni sostenendo che, se P. avesse comunque tentato di uscire dalla porta davanti alla quale si trovava il V. , ne sarebbe stato fisicamente impedito dall'imputato. 5. Ricorso D.G. - Si deduce illogicità della motivazione e sua mera apparenza su punti decisivi. La corte d'appello banalizza la ricostruzione dei fatti come operata dal primo giudice e non coglie il fatto che l'imputato, approfittando dell'ascendente che aveva sulla direttrice prima che P. assumesse tale ruolo , perseguiva l'obiettivo di assoggettare al suo comando e al suo controllo tutti i soggetti che operavano all'interno dell'istituto penitenziario. Egli aveva, contra legem , imposto la presenza di appartenenti alla polizia penitenziaria nel corso dei procedimenti disciplinari e inoltre pretendeva che i militari fossero presenti durante le visite mediche. Ciò aveva ottenuto attraverso un'opera costante di delegittimazione delle altre figure professionali, nonché attivando pretestuosi procedimenti disciplinari anche a carico del D.G. , accusato di non aver soccorso un detenuto, ma falsamente accusato, dal momento che il procedimento disciplinare si era concluso favorevolmente per l'accusato . In particolare, D.G. fu sottoposto ad una sistematica azione persecutoria e fu - di fatto - costretto a tollerare condotte obiettivamente ingiuste appunto, la irregolare presenza di agenti penitenziari nel momento in cui si svolgevano le visite mediche, ovvero la sottrazione dei locali di pertinenza del sanitario, locali arbitrariamente destinati ad altre attività e poi restituiti al medico una volta che la dottoressa F. - che era completamente succube del V. - aveva lasciato il suo incarico . Per quanto poi specificamente riguarda l'episodio relativo all'agente penitenziario Q.G. , non si comprende come la corte leccese abbia potuto ritenere penalmente irrilevante la condotta del V. , atteso che costui tentò di impedire che il predetto agente fosse visitato dal D.G. , interponendosi tra i due e pretendendo che il Q. si facesse visitare al pronto soccorso dell'ospedale di zona, piuttosto che dal medico del carcere. Infine, ulteriore episodio della campagna posta in essere dal V. per svilire la figura del sanitario fu quella di impedire che lo stesso fosse informato dell'ingresso in carcere dei minori di volta in volta tratti in arresto. Era infatti compito ed obbligo del medico quello di visitare i nuovi giunti entro 24 ore dal loro ingresso in istituto. Ciò in alcuni casi non avvenne, ma il D.G. , pur ingiustamente accusato di comportamento omissivo, non aveva alcuna colpa, perché non era stato, appunto, reso edotto dei nuovi ingressi. Ebbene, anche questo inqualificabile comportamento vessatorio viene ritenuto penalmente insignificante dei giudici di secondo grado, i quali evidentemente non colgono la valenza effettiva della condotta dell'imputato, dimenticando che il presente procedimento costituisce una costola di quello più corposo che vedeva il V. imputato, insieme con altri agenti di polizia penitenziaria, per le aggressioni e le lesioni nei confronti dei minori ristretti. Tale procedimento – purtroppo - non ha avuto conclusione, essendosi i reati estinti per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del V. è inammissibile per manifesta infondatezza e perché, in gran parte, articolato in fatto. 2. Perché sia integrato il delitto di violenza privata è sufficiente che il soggetto passivo abbia perduto o abbia ridotto sensibilmente la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria libera volontà. Partendo da tale premessa, è del tutto irrilevante distinguere se il V. si sia posto davanti al P. , ovvero davanti alla porta che costui voleva varcare. Da un lato, infatti, appare ovvio che non è la maggiore o minore vicinanza tra i due soggetti ciò che rileva, ma il fatto che l'imputato si sia frapposto tra il direttore e l'uscita dal locale nel quale lo stesso non intendeva più trattenersi dall'altro, ciò che assume significato è che tale condotta dell'imputato ebbe natura violenta o minacciosa. I giudici di merito parlano di violenza impropria, vale a dire di utilizzo di energia fisica, posta in atto al fine di costringere altri a fare o tollerare determinate condotte. Va da sé che il frapporre il proprio corpo tra l'interlocutore e l'obiettivo che costui voglia aggiungere è, di per sé, una manifestazione comportamentale che implica, appunto, l'utilizzo di energia fisica. Né va dimenticato che la cosiddetta violenza impropria costituisce, di fatto, una condotta intimidatoria, in quanto il destinatario del messaggio è evidentemente avvisato che quella stessa energia può essere diretta contro di lui. Cosa certa è che P. avrebbe voluto uscire dalla stanza nella quale stava sostenendo la sgradevole conversazione con il V. il quale intendeva convincerlo , con le spicce, a firmare un documento e che V. , agendo come indicato nel capo d'imputazione, glielo impedì, se non fisicamente, certamente nel senso dell'esercizio di una costrizione psicologica che determinò il P. a scegliere quello che egli riteneva il male minore, vale a dire restare, per il momento, in quella stanza, per evitare un contrasto, anche fisico, con l'imputato. Né il fatto che il locale fosse dotato di due porte altera i termini della questione. Sta di fatto che, per come è ricostruito l'episodio, il V. venne a incidere con la sua condotta nella sfera di libertà psichica della vittima. In altre parole la possibilità di un eventuale, alternativo commodus discessus non rende penalmente irrilevante la condotta dell'imputato perché al direttore dell'istituto venne impedito di attraversare proprio quella porta che egli avrebbe voluto varcare. D'altra parte, se il P. fosse stato posto nella condizione di non poter assolutamente lasciare l'ufficio della sorveglianza , avrebbe dovuto essere contestato il delitto ex art. 605 cp e non quello ex art. 610 del medesimo codice. 2.1. Quanto alla credibilità del direttore P. , è di tutta evidenza che i giudici di merito l'hanno ravvisata nella costanza e precisione delle sue dichiarazioni, nel riscontro diretto che lo stesso ha ricevuto dalle parole della Pi. e nel riscontro indiretto costituito dalla ricostruzione dei fatti operata dagli altri protagonisti della vicenda, i quali tutti hanno riferito dell'atteggiamento prevaricatorio, prepotente, arrogante e - a volte - anche minaccioso tenuto dal V. , in quella che può essere definita la sintomatologia di un vero e proprio delirio di onnipotenza intramuraria . 2.2. Nessun rilievo particolare poi può darsi al contenuto delle relazioni di servizio redatte dall'imputato, relazioni che, nel caso in esame, devono essere considerate alla stregua di dichiarazioni dello stesso, non potendo, nel procedimento che vede il pubblico ufficiale come imputato, le stesse essere assistite dalla astratta presunzione di veridicità. Incidentalmente va notato che le stesse, certamente non valutabili ai sensi dell'articolo 240 del codice di rito, non sono nemmeno classificabili ai sensi dell'articolo 234 a meno che non si tratti di corpo di reato , come si pretende nel ricorso, quanto – piuttosto - ai sensi dell'articolo 237 del medesimo codice, vale a dire come scritti provenienti dall'imputato. È infatti evidente che, se il pubblico ufficiale è imputato ma anche indagato per atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, ciò che prevale è appunto la figura dell'imputato su quella del pubblico ufficiale, di talché i suoi scritti, se inerenti ai fatti per i quali è processo, devono essere valutati, appunto, come documenti provenienti dall'imputato. 2.3. Paradossale poi è la pretesa di sottoporre a questo giudice di legittimità l'esame di nuovi documenti, recentemente reperiti neanche è specificato come, quando e da chi . Altrettanto paradossale è la tesi in base alla quale il V. avrebbe agito nell'espletamento di un dovere, in quanto P. sarebbe stato tenuto, comunque, a sottoscrivere il registro. È di tutta evidenza che, in questa sede, non ha alcun rilievo stabilire se il direttore dovesse, ovvero semplicemente potesse, sottoscrivere il detto registro ciò che rileva è se V. potesse tentare di costringerlo a tanto, prima, gettandogli addosso il registro, quindi, impedendogli di uscire dalla stanza o, almeno, di varcarne una delle porte . E la risposta non può che essere negativa. 2.4. Infine, del tutto infelice è la citazione del precedente giurisprudenziale relativo alla condotta di guida di quell'automobilista che tagli la strada ad un suo avversario in quanto è stato ritenuto cfr. tra le altre, ASN 200232001 - RV 222349 che integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di autoveicolo il quale compia deliberatamente manovre insidiose al fine di interferire con la condotta di guida di altro utente della strada, realizzando così una privazione della libertà di determinazione e di azione della persona offesa. 3. Tanto premesso, va rilevato che la inammissibilità del ricorso rende non operante la prescrizione la quale, contrariamente a quel che si legge in sentenza, sarebbe venuta a maturazione il 19 gennaio 2013. 3.1. Invero, erroneamente la corte salentina ha ritenuto operativa una sospensione di giorni 288 in considerazione del fatto che i testi citati dalla difesa non si presentarono all'udienza fissata per il loro esame. Le cause di sospensione e di interruzione della prescrizione sono tassativamente previste dal legislatore e tra di esse non rientra quella individuata dalla corte territoriale. 3.2. Ciò nonostante, poiché la prescrizione sarebbe comunque maturata dopo la sentenza di secondo grado per la precisione, cinque giorni dopo , la inammissibilità del ricorso - come appena anticipato - ne impedisce la operatività. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del V. consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, la sua condanna al versamento di somma a favore della cassa delle ammende, la sua condanna al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile P.F. . La somma da versare alla cassa delle ammende si determina equitativamente in Euro 1000 la somma da versare per le spese sostenute dalla parte civile si determina come da dispositivo. 5. Il ricorso presentato dalla parte civile D.G.R. è fondato limitatamente all'episodio che riguarda l'agente di polizia penitenziaria Q.G. . Anche in questo caso, l'imputato interpose il suo corpo, allo scopo di impedire alla vittima designata di tenere il comportamento che aveva in animo. In realtà, nel caso in esame, le vittime furono due, l'agente Q. , da un lato non costituitosi parte civile , il dottor D.G. , dall'altro. Il primo intendeva essere visitato, il secondo si era liberamente determinato a visitare il Q. , ma – appunto - la condotta del V. era chiaramente diretta - con le modalità già illustrate a proposito dell'episodio che vide quale vittima il P. - a impedire che i due entrassero in contatto e che il sanitario effettuasse la visita. Al proposito, non può esservi dubbio che anche il D.G. sia da considerare persona offesa, in quanto la condotta del V. era diretta a impedire, tanto al Q. , quanto al sanitario, di determinarsi liberamente. 5.1. Se poi la visita medica del Q. fosse rientrata nei compiti istituzionali del D.G. il quale, dunque, oltre al ruolo di medico dei detenuti, avrebbe avuto anche quello di medico del personale in servizio nel carcere , ancor più severamente avrebbe dovuto essere valutato il comportamento dell'imputato e altra avrebbe dovuto essere la fattispecie delittuosa a lui addebitabile. 5.2. Lo scopo, comunque, non fu raggiunto, non tanto perché il Q. insistette che anzi lo stesso, per quel che si legge sentenza, si sarebbe facilmente rassegnato alla prepotenza del suo superiore , ma per l'atteggiamento fermo che, almeno in quella circostanza, tenne il D.G. . È rimasta dunque integrata la fattispecie del delitto tentato di violenza privata. Di conseguenza, si deve affermare che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto insussistente il fatto, quasi che, anche in questo caso, la violenza impropria non fosse stata chiaramente diretta a impedire, non ad uno, ma a due soggetti, di tenere la condotta che essi avevano liberamente scelto. Essendo tuttavia intervenuta condanna in primo grado anche al risarcimento del danno , pur in presenza di delitto prescritto in data 20 agosto 2013 , si deve, ai sensi dell'art. 578 cpp, decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili. 5.3. Deve pertanto, con riferimento a tale episodio, accogliersi il ricorso di D.G. e annullare in parte qua appunto, agli effetti civili la sentenza, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5.4. Nel resto, il ricorso del D.G. è infondato, atteso che, come correttamente questa volta osserva il giudice di secondo grado, le altre condotte poste a carico del V. la pretesa, a volte coronata da successo, di presenziare alle udienze disciplinari, ovvero alle visite mediche, lo spossessamento dell'ufficio del sanitario, il mancato avviso al predetto dell'ingresso in carcere di nuovi arrestati ecc. costituiscono condotte che, complessivamente considerate, potrebbero integrare gli estremi del delitto di atti persecutori entrato tuttavia a far parte dell'ordinamento solo a far tempo dal 2009 e dunque in epoca posteriore a quella dei fatti di cui al capo R . Invero, non può ritenersi integrato il delitto di violenza privata in quanto, da un lato, manca la indicazione della specifica costrizione che, di volta in volta, il V. avrebbe imposto, dall'altro e principalmente , manca la puntuale indicazione di un atteggiamento violento o intimidatorio da parte dell'imputato, ma viene semplicemente evidenziato un clima complessivo di prevaricazione, istaurato dal predetto, che aveva, in qualche modo, a quanto si legge in sentenza, esautorato o comunque grandemente ridimensionato nei suoi poteri, colei che, all'epoca, avrebbe dovuto dirigere l'istituto penitenziario. 6. Le spese alla parte civile D.G. , andranno eventualmente liquidate al definitivo . P.Q.M. in parziale accoglimento del ricorso della parte civile D.G.R. , annulla agli effetti civili la sentenza impugnata, limitatamente all'episodio verificatosi in data 20 febbraio 2006 e relativo alla condotta dell'imputato nei confronti di Q.G. e del predetto D.G. , con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello rigetta nel resto il ricorso della parte civile D.G. dichiara inammissibile il ricorso di V.G. , che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende, nonché al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile P.F. , che liquida in complessivi Euro milleottocento 1.800 , oltre accessori come per legge.