Vittima minorenne? Gli anni di galera aumentano ancora

Riguardo al reato di riduzione in schiavitù, l’aggravante dell’età infradiciottenne della vittima è sopravvissuta alla formale abrogazione dell’art. 600, comma 3, c.p. da parte della l. n. 108/2010, la quale ha ricollocato questa aggravante nell’art. 602- ter c.p., che la prevede, quindi, tuttora per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17946, depositata il 29 aprile 2014. Il caso. La Corte d’appello di Napoli diminuiva la pena, a causa del riconoscimento delle attenuanti generiche, nei confronti di una donna, condannata per il reato di cui all’art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù , per aver costretto il figlio di 10 anni a praticare l’accattonaggio in strada. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, deducendo una violazione di legge, poiché la sentenza impugnata aveva diminuito la pena sulla base dell’abrogazione, da parte della l. n. 108/2010, dell’aggravante dell’età infradiciottenne della vittima, originariamente prevista dall’art. 600, comma 3, c.p I giudici di merito, tuttavia, non avrebbero considerato l’ulteriore aggravante, stabilita dall’art. 600- sexies c.p., per l’ipotesi dell’età infraquattordicenne della vittima, e non comparandola con le riconosciute attenuanti generiche. Interventi normativi. Secondo la Corte di Cassazione, l’imputazione contestata conteneva un espresso riferimento un espresso riferimento all’aggravante della commissione del fatto in danno di persona infradiciottenne. Anche se l’aggravante prevista dall’art. 600, comma 3, c.p. era stata abrogata dalla l. n. 108/2010, rimaneva in vigore la circostanza aggravante dall’art. 600- sexies c.p. in caso di vittima minore di 14 anni. L’art. 600- sexies c.p. veniva, in seguito, abrogato dalla l. n. 172/2012, la quale, però, aggiungeva, all’art. 602- ter c.p., una nuova aggravante aumento di pena da metà a due terzi in caso di vittima minore di 16 anni. L’aggravante esiste ancora. In ogni caso, i giudici di legittimità sottolineavano che l’aggravante dell’età infradiciottenne della vittima era sopravvissuta, comunque, alla formale abrogazione dell’art. 600, comma 3, c.p. da parte della l. n. 108/2010, la quale aveva ricollocato questa aggravante nell’art. 602- ter c.p., che la prevede tuttora per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. Di conseguenza, la circostanza specificamente contestata nell’espresso richiamo dell’imputazione ad un’età della vittima inferiore a 18 anni, rimaneva ancora prevista dalla legge per il reato oggetto dell’imputazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 marzo – 29 aprile 2014, n. 17946 Presidente Dubolino – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza della Corte d'Assise di Napoli del 20/05/2009, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di M.M. per il reato di cui all'art. 600 cod. pen., commesso in Marigliano fino al 23/02/2008 con la quotidiana costrizione del figlio E., dell'età di dieci anni, realizzata percuotendolo anche con una cintura e cagionandogli lesioni, a praticare l'accattonaggio presso un incrocio stradale presidiato da impianto semaforico. La sentenza di primo grado veniva riformata con il riconoscimento delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena in anni sei di reclusione. Il Procuratore generale territoriale e l'imputata ricorrono sulla determinazione della pena e per i motivi di seguito indicati. 1. Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge laddove nella sentenza impugnata al rilievo dell'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 3 legge 2 luglio 2010, n. 108, della disposizione di cui all'art. 600, comma terzo, cod. pen., che prevedeva la circostanza aggravante dell'età infradiciottenne della persona offesa, non seguivano la contestuale considerazione della ricorrenza dell'ulteriore previsione aggravatrice di cui al successivo art. 600-sexies per l'ipotesi dell'età infraquattordicenne della vittima, in fatto contestata con l'espressa indicazione dell'imputazione dell'età effettiva del soggetto passivo, ed il giudizio di comparazione di detta circostanza con le riconosciute attenuanti generiche. 2. L'imputata ricorrente deduce mancanza di motivazione sulla quantificazione in misura inferiore alla massima estensione della diminuzione di pena applicata per effetto delle ritenute attenuanti generiche. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale sull'omesso giudizio di comparazione fra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante dell'età infraquattordicenne della persona offesa è fondato. L'imputazione contestata conteneva un espresso riferimento all'aggravante della commissione del fatto in danno di persona infradiciottenne. Come osservato nella sentenza impugnata, l'art. 600, comma terzo, cod. pen., che prevedeva tale aggravante con aumento della pena da un terzo alla metà, era abrogato dall'art. 3 legge n. 108 del 2010. Come correttamente osservato dal ricorrente, tale modifica lasciava tuttavia in vigore la previsione aggravatrice dell'art. 600-sexies cod. pen. per il fatto commesso in danno di persona di età minore di anni quattordici, limite nel quale pure rientrava l'età della vittima del reato contestato nel presente procedimento, precisata nell'imputazione. E' ben vero che il citato art. 600-sexies è stato anch'esso successivamente abrogato dall'art. 4 legge 1 ottobre 2012, n. 172 quest'ultima norma ha però contestualmente aggiunto all'art. 602-ter cod. pen. un quinto comma con la previsione di un'aggravante, con aumento della pena dalla metà a due terzi, per il fatto commesso in danno di persona di persona offesa di età inferiore ad anni sedici, limite che a maggior ragione comprendeva l'età del minore E.M Propriamente attinente al caso in esame è tuttavia l'ulteriore considerazione per la quale l'aggravante dell'età infradiciottenne della persona offesa sopravviveva in realtà alla formale abrogazione dell'art. 600, comma terzo, cod. pen La stessa norma abrogatrice ricollocava invero detta aggravante nell'art. 602-ter, che la prevede tuttora alla lett. A per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602. La circostanza specificamente contestata, nell'espresso richiamo dell'imputazione ad un'età della vittima inferiore ad anni diciotto, è rimasta dunque continuativamente prevista dalla legge per il reato oggetto dell'imputazione. Sussiste pertanto il dedotto vizio di violazione di legge nell'omesso giudizio di comparazione fra tale aggravante e le riconosciute attenuanti generiche. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Assise d'appello di Napoli. 2. E' invece allo stato inammissibile il ricorso proposto dall'imputata ricorrente sulla determinazione della diminuzione della pena applicata per effetto delle ritenute attenuanti generiche. La censura di mancanza di motivazione sul punto è infatti generica rispetto ad una motivazione che nel riconoscimento delle attenuanti, pur giustificando la disposizione con gli ulteriori rilievi della mancanza di particolare efferatezza o turpitudine e della condizione di straniera, disoccupata e diversa estrazione culturale dell'imputata, premetteva considerazioni sulla riprovevolezza e la gravità del fatto, con ciò argomentando implicitamente sull'applicazione delle attenuanti con estensione inferiore alla massima. Tanto non pregiudica naturalmente una diversa valutazione sulla determinazione della pena, all'esito del giudizio di rinvio sul punto precedentemente esaminato, in conseguenza del giudizio di comparazione fra le circostanze. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputata segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in €.1.000. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione dell'aggravante concernente l'età della vittima con rinvio per nuovo esame sul punto ed eventuale rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputata, che condanna al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di €. 1.000 alla Cassa delle Ammende. Dispone l'oscuramento dei dati.