In quali casi è possibile ribaltare la presunzione legale afferente l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato?

La notificazione, se regolarmente effettuata nel luogo presso il quale l’imputato ha eletto domicilio legale, fa presumere l’effettiva conoscenza del provvedimento salvo che non siano dedotti specifici elementi in contrario con particolare riferimento ad eventuali ragioni che abbiano di fatto impedito tale conoscenza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17975 del 29 aprile 2014. Il caso. Il Tribunale di Roma rigettava, con ordinanza, l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza con cui un uomo era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 624 e 625 c.p. . In particolare, tale sentenza era divenuta irrevocabile a seguito della notifica dell’estratto contumaciale, con il mezzo della posta e con la compiuta giacenza, presso il luogo ove l’imputato aveva illo tempore eletto il suo domicilio legale. Il condannato ricorreva per Cassazione avverso la predetta ordinanza del Tribunale, contestando la ritenuta conoscenza effettiva del provvedimento e deducendo in primis , violazione di legge nella rilevanza attribuita in tal senso alla regolarità formale della notificazione in secundis , illogicità, contraddittorietà e mancanza motivazionale del provvedimento impugnato. Successivamente, con memoria difensiva postuma, il ricorrente sollevava questione di illegittimità costituzionale dell’art. 175, 2 comma, c.p.p. ove interpretato nel senso di non consentire la restituzione nel termine dell’imputato che sia venuto a conoscenza del procedimento ma non del provvedimento conclusivo dello stesso, e che non abbia volontariamente rinunciato all’impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. La non pertinenza della questione di legittimità costituzionale. I Giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno ritenuto infondata la questione di incostituzionalità così come sollevata dal ricorrente, mancando la stessa di pertinenza rispetto al compendio motivazionale del provvedimento impugnato. In altri termini, il Supremo Consesso ha chiarito come la questione della necessità, ai fini del rigetto della richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione, della conoscenza dell’esistenza del solo procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento che si intende impugnare ovvero anche della pronuncia del provvedimento stesso, nonché della volontaria rinuncia all’impugnazione, non è appunto pertinente alla motivazione dell’ordinanza impugnata, formulata invece nei termini della ritenuta ricorrenza di tutti gli elementi indicati. La regolarità della notificazione e l’effettiva conoscenza del provvedimento. Per ciò che concerne, invece, i dedotti vizi motivazionali del provvedimento oggetto del ricorso per Cassazione, la Corte Regolatrice ha chiarito come gli stessi siano da ritenersi assolutamente insussistenti e, per l’effetto, il ricorso debba essere rigettato anche sul punto. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale di Roma non si limitava ad argomentare in base alla mera regolarità formale della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, ma tenendo in considerazione anche che tale notificazione, in quanto effettuata nel luogo presso il quale l’imputato aveva dichiarato domicilio, fa presumere l’effettiva conoscenza del provvedimento ove non siano dedotti specifici elementi in contrario con particolare riferimento ad eventuali ragioni che abbiano di fatto impedito tale conoscenza. Fermo restando che le circostanze rilevate della difesa afferenti sia il personale ritiro da parte dell’imputato delle precedenti notifiche, che l’essere stata la notificazione dell’estratto contumaciale avvenuta nelle forme della compiuta giacenza, non integrano sic et simpliciter una specifica indicazione dei motivi per i quali in tale particolare occasione l’imputato sarebbe stato impossibilitato a prendere cognizione dell’atto notificato. Donde, in conclusione, nessun vizio motivazionale è ravvisabile nella conclusione del provvedimento impugnato, per il quale l’imputato aveva conoscenza effettiva non solo del procedimento, ma anche della relativa sentenza conclusiva dello stesso, e rinunciava all’impugnazione di quest’ultima.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 marzo – 29 aprile 2014, n. 17975 Presidente Dubolino – Relatore Zaza Ritenuto in fatto Con il provvedimento impugnato veniva rigettata l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma dell'01/03/2012, con la quale A.D. veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., divenuta irrevocabile il 21/05/2012 a seguito della notifica dell'estratto contumaciale, con il mezzo della posta e con la compiuta giacenza, presso il luogo di residenza ove il D. aveva dichiarato domicilio. Il condannato ricorre sulla ritenuta conoscenza effettiva del provvedimento da parte D. e deduce violazione di legge nella rilevanza attribuita in tal senso alla regolarità formale della notificazione, illogicità del riferimento alla nomina dei difensori ed alle dichiarazioni di domicilio ai fini della prova della specifica conoscenza della sentenza di condanna, emessa all'esito di un'udienza dibattimentale alla quale nessuno dei difensori nominati era presente, contraddittorietà dell'affermata rinuncia all'impugnazione da parte di un imputato premuratosi di nominare due difensori e di ritirare personalmente le precedenti notifiche e mancanza di motivazione sull'essere stata la notificazione dell'estratto contumaciale l'unica avvenuta con le forme della compiuta giacenza, circostanza che fa desumere la mancata conoscenza della sentenza. Con la memoria successivamente depositata, oltre a ribadire gli argomenti di cui al ricorso, il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 175, secondo comma, cod. proc. pen., ove interpretato nel senso di non consentire la restituzione nel termine dell'imputato che sia venuto a conoscenza del procedimento ma non del provvedimento conclusivo dello stesso, e che non abbia volontariamente rinunciato all'impugnazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost Considerato in diritto Il ricorso è infondato. La dibattuta questione della necessità, ai fini del rigetto della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione, della conoscenza dell'esistenza dei solo procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento che si intende impugnare ovvero anche della pronuncia del provvedimento stesso, nonché della volontaria rinuncia all'impugnazione, non è pertinente alla motivazione dell'ordinanza impugnata, formulata nei termini della ritenuta ricorrenza di tutti gli elementi indicati. Tanto rende evidentemente irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta con la memoria depositata. Il Tribunale non si limitava in proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ad argomentare in base alla mera regolarità formale della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna. Non senza considerare peraltro che tale notificazione, in quanto effettuata nel luogo presso il quale l'imputato aveva dichiarato domicilio, fa presumere l'effettiva conoscenza del provvedimento ove non siano dedotti specifici elementi in contrario Sez. 5, n. 32616 del 13/04/2007, Cialei, Rv. 236965 , con particolare riferimento a ragioni che abbiano di fatto impedito tale conoscenza Sez. 6, n. 46749 del 20/11/2013, Calcagnile, Rv. 257456 deduzione, quella anzidetta, che non può essere ravvisata nei meri richiami del ricorrente al personale ritiro da parte dell'imputato delle precedenti notifiche ed all'essere la notificazione dell'estratto contumaciale l'unica avvenuta nelle forme della compiuta giacenza, i quali non integrano una specifica indicazione dei motivi per i quali in tale particolare occasione il D. sarebbe stato impossibilitato a prendere cognizione dell'atto notificato. I giudici di merito osservavano altresì che il comportamento processuale dell'imputato, complessivamente considerato, evidenziava la volontà dello stesso di seguire il procedimento fino alle fasi immediatamente precedenti alla pronuncia della sentenza, della cui data di emissione il D. non poteva che essere edotto ed a tal proposito facevano coerente riferimento alla nomina in successione di due difensori, all'elezione di domicilio presso uno di essi, alla successiva dichiarazione di domicilio presso la propria sua residenza, all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla notifica del relativo provvedimento favorevole presso il domicilio da ultimo dichiarato ed alla partecipazione del difensore avv. S. alle udienze istruttorie del 25/02/2011, del 09/06/2011 e del 24/01/2012, alla quale ultima il dibattimento veniva rinviato per la discussione all'udienza dell'01/03/2012 nella quale sarebbe stata infine pronunciata la sentenza. Nessuna illogicità è pertanto ravvisabile nella conclusione del provvedimento impugnato per la quale il D. aveva conoscenza effettiva non solo del procedimento, ma anche della sentenza terminativa dello stesso, e rinunciava all'impugnazione di quest'ultima irrilevanti essendo in contrario i riferimenti del ricorrente all'assenza dei difensori nominati all'udienza nella quale la sentenza veniva pronunciata, a fronte degli elementi sottolineati dal Tribunale in ordine alla consapevolezza che tale pronuncia vi sarebbe stata, ed alla cura manifestata dall'imputato nella nomina dei difensori e nel ritiro delle precedenti notificazioni, non incompatibile con la decisione di rinunciare all'impugnazione ed invece coerente con la ritenuta attenzione dei D. nel seguire la propria vicenda processuale in tutti i suoi sviluppi. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.