Contraffazione documenti diventa facile passepartout per l’ingresso in Italia

Favoreggia l’ingresso di stranieri nel territorio italiano colui che si presta a contraffare i nullaosta per l'ottenimento del permesso di soggiorno di stranieri nel territorio dello Stato, in quanto trattasi di condotta illecita che non si esaurisce nella commissione di falsi in sé, ma è funzionalmente orientata a favorire l’ingresso di extracomunitari.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17756 del 24 aprile 2014. Il fatto. Un uomo si era fattivamente attivato per far ottenere, con modalità fraudolente, il permesso di soggiorno a diversi cittadini extracomunitari. Era infatti risultato che l’uomo avesse presentato on-line diverse richieste onde ottenere il nulla osta all’assunzione di cittadini extracomunitari con contratti di lavoro stagionali adducendo circostanza non vera di essere imprenditore agricolo e fornendo all’uopo false indicazioni riguardo l’azienda di propria pertinenza, che era risultata tuttavia inesistente. In considerazione degli elementi probatori acquisiti, il gip del Tribunale di Forlì, emetteva ordinanza con la quale applicava al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all’art. 12, commi 3, lett. a e d , 3 bis , 3 ter lett. b , 3 quater del d.lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine . Avverso detta ordinanza il prevenuto chiedeva il riesame della decisione del gip, ma il Tribunale rigettava la richiesta ritenendo fondata la gravità dei fatti e le modalità espletative del reato, conseguentemente ricorreva per cassazione. Per l’imputato solo falso in atti, ma L’imputato lamentava che nel caso di specie poteva contestarsi la sola contraffazione dei documenti e non anche la fattispecie di favoreggiamento all’ingresso illegale di stranieri, perché il Tribunale avrebbe dovuto chiarire se le condotte in questione potevano integrare o meno la violazione dell’articolo suddetto. Infine, il giudice del riesame non avrebbe motivato, se non in modo apodittico, sull’attualità delle esigenze cautelari e sulla ricorrenza della imprescindibilità carceraria. i giudici sostengono il favoreggiamento all’ingresso illegale. Per la S.C. la condotta dell’imputato integra la fattispecie contestata dal Tribunale pertanto la misura cautelare disposta risulta idonea al pericolo concreto di reiterasi del reato. Difatti il prevenuto ha posto in essere una serie di condotte, consistenti nella falsificazione di documenti strumentali rispetto alla finalità di procurare l’ingresso illegale degli stranieri. In conclusione la finalità della condotta posta in essere dall’imputato non si esauriva nella commissione dei falsi in sé, ma era orientata a favorire l’ingresso illegale di un numero elevato di extracomunitari. Esaustiva è infine la valutazione svolta dal giudice del riesame in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla necessarietà, allo stato, della detenzione intramuraria.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 – 24 aprile 2014, n. 17756 Presidente Chieffi – Relatore Barbarisi Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza deliberata in data 9 maggio 2013, depositata in cancelleria TU maggio 2013, il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di A.A. avverso l'ordinanza emessa in data 16 aprile 2013 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì che applicava al prefato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 12 commi terzo lett. A e d , 3 bis, 3 ter lett. B , 3 quater D. Lgs ed altro, ordinanza che veniva così confermata. In via di premessa, il giudice chiariva che gli elementi di prova a carico del prefato e integranti il grave quadro indiziario erano desumibili essenzialmente dalla documentazione amministrativa acquisita presso le autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno in favore di lavoratori extracomunitari di cui si era inteso favorire l'ingresso illegale nel territorio nazionale, dagli accertamenti svolti con riguardo al dominio internet denominato omissis e alle relative caselle di posta elettronica, oltre dall'esame dei tabulati telefonici relativi anche all'utenza del prefato e da altre indagini di polizia giudiziaria. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando non essere fondata l'eccezione di incompetenza dovendosi aver riguardo nella fattispecie, in assenza della prova dell'effettivo ingresso degli extracomunitari preferiti, all'ultimo luogo in cui è stata posta in essere parte della condotta, esauritasi, nella fattispecie, allorché erano giunte, per via telematica, le istanze per il rilascio del nulla osta per il lavoro presso lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura UTG di Forlì. 1.1. - Ciò posto, in punto di gravi indizi di colpevolezza il Tribunale indicava, a supporto degli stessi, il grave compendio indiziario costituito dalle emergenze probatorie nascenti dal materiale sequestrato e dalle svolte indagini di PG che avevano asseverato che il prevenuto, di concerto con L.C. e altri indagati, ma anche autonomamente, si era fattivamente attivato per far ottenere con modalità fraudolente il permesso di soggiorno a diversi cittadini extracomunitari. Era infatti risultato che l'A. avesse presentato on-line diverse richieste onde ottenere il nulla osta all'assunzione di cittadini extracomunitari con contratti di lavoro stagionali adducendo circostanza non vera di essere imprenditore agricolo e fornendo all'uopo false indicazione riguardo l'azienda di propria pertinenza, che nello specifico denominata azienda agricola la Quercia risultata tuttavia inesistente. Inoltre, il giudice argomentava che sia quando il datore di lavoro era lo stesso A. sia quando risultavano essere gli altri coindagati veniva sempre utilizzata l'utenza fissa dell'A. . 1.2. - In merito alle esigenze cautelari, il Tribunale le individuava nel pericolo di reiterazione dei fatti giusta la loro gravità e le modalità espletative del reato. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Alessandro Cristofori, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione A.A. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente quattro motivi di gravame a con il primo motivo di doglianza è stato eccepito il rilievo di illogicità motivazionale avendo il giudice correlato meccanicisticamente l'utenza intestata all'A. per la commissione dei reati alla responsabilità del medesimo prescindendo in toto dall'accertamento in via anche indiziaria dell'autore effettivo della connessione internet della persona dell'utilizzatore materiale di detta utenza non essendosi tenuto conto del fatto che, nell'interrogatorio di garanzia del 20 aprile 2013, L.C. aveva dichiarato di non essere stato l'A. partecipe di nulla b con il secondo motivo di censura, veniva ribadita l'eccezione di incompetenza territoriale in favore dell'Autorità giudiziaria bolognese in applicazione dell'art. 8 comma terzo cod. proc. pen. il giudice non ha tenuto conto che la consumazione per tabulas aveva avuto inizio tramite l'utilizzo dell'utenza telefonica fissa di pertinenza dell'A. attraverso cui vi è stata attivata la connessione internet, utenza allocata presso l'immobile ubicato in Imola BO c con il terzo motivo di doglianza veniva eccepita la illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza e configurabilità dei delitti di cui ai capi d h ed i il capo d - relativi ai reati di cui agli artt. 12 comma primo, 12 comma terzo lett. a e d 12 comma terzo bis, 12 e 13 ter lett. b 12 comma terzo quater D.Lgs n. 286/98, 56, 480 cod. pen. e 494 cod. pen - non ha una propria autonomia e consistenza giuridica, bensì si tratta di atti costituenti la semplice esecuzione delle condotte proprie già previste e ritenute ai capi a b e c delle imputazioni inoltre nel provvedimento gravato, in relazione ai capi i ed h si fa riferimento al ritrovamento in possesso in capo al L. di 76 pratiche irregolari relative a ingressi di extra-comunitari senza chiarire quale sia la ricaduta sulla posizione del ricorrente d con il quarto motivo di censura veniva rilevata l'erronea applicazione dell'art. 12 comma terzo e 3 bis ter lett. b , 12 comma 3 quater Dlgs 286/98 nella fattispecie si è per vero verificato il tentativo non riuscito di ingannare i pubblici ufficiali competenti al rilascio dei permessi di soggiorno, condotta che poteva integrare non tanto i reati contestati ex art. 12 comma terzo nelle sue varie declinazioni, ma il reato di cui agli artt. 110, 483, 48, 56 e 479 cod. pen., così come la contraffazione di nulla osta al lavoro subordinato di cui ai capo D e la contraffazione di nulla osta al lavoro di cui ai capi d h i avrebbero potuto al più integrare la sola fattispecie tipica di cui all'art. 5 comma 8 bis Dlgs 286/98 e non quella di cui all'art. 12 detto che richiede il compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato il Tribunale del riesame avrebbe dovuto chiarire se le condotte di falso potevano integrare anche la violazione dell'art. 12 comma terzo Dlgs 286/98 relativa ad attività specifiche dirette alla introduzione nel territorio dello Stato di soggetti clandestini. Infine, il giudice del riesame non ha motivato, se non in modo apodittico, sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla ricorrenza della imprescindibilità carceraria. Osserva in diritto 3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Occorre per vero rilevare che le doglianze defensionali sono meramente riduttive del carico indiziario rappresentato dal giudice che non fa solo riferimento all'intestazione dell'utenza in capo al soggetto, delineando con argomentazioni precise e analitiche il coinvolgimento del prefato a prescindere dalle affermazioni del coindagato L. di per sé determinanti, il giudice del riesame richiama la documentazione acquisita da cui risulta l'autonoma condotta fattiva e illecita del prefato, cui deve aggiungersi la spesa del proprio nome nella formazione dei falsi, l'utilizzo dell'utenza per il collegamento on-line, e soprattutto la realizzazione del presupposto per l'attivazione della procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno, vale a dire la titolarità di un'azienda agricola ove impiegare gli extracomunitari, e risultata inesistente. 3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato. Occorre per vero osservare che qui, ai fini della valutazione della competenza, non rileva tanto la connessione telematica in sé e in particolare il luogo di redazione a video dell'atto e finanche del suo invio, ma il fatto che le istanze medesime fossero pervenute nel luogo della loro lavorazione, che nello specifico, è quello in cui ha sede lo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura UTG di Forlì. In altre parole, quanto viene qui in evidenza nello specifico è l'induzione in errore dei soggetti preposti al controllo della documentazione necessaria e al conseguente eventuale rilascio dei nulla osta, sicché intanto è possibile l'incidenza manipolativa della altrui formazione della volontà in quanto i documenti siano pervenuti all'esame detto. Stante dunque l'impossibilità di verificare altrimenti la sussistenza della competenza stante la pacifica assenza della prova dell'effettivo ingresso degli extracomunitari preferiti sono i superiori principi che andranno applicati. 3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di gravame. L'autonomia del reato sub d va ricercata proprio nella sua strumentante rispetto al finalità di procurare l'ingresso illegale degli stranieri e va a colpire quel segmento di condotta illecita che si è sostanziata nel contraffare i nulla osta per l'ottenimento del permesso di soggiorno. Infine, il riferimento alle pratiche trovate in possesso del L. viene svolto dal giudice del riesame solo al fine di far luce sul volume degli affari intrapresi dai sodali con il contributo attivo del prevenuto in ogni caso il giudice del riesame evidenzia che l'attività dell'A. era strettamente collaborativa rispetto a quella degli altri compartecipi, sicché le prove raccolte a carico dei coindagati si riverberano necessariamente sulla posizione del ricorrente. 3.4 - Il quarto motivo di ricorso è altresì infondato. La finalità della condotta posta in essere dall'imputato non si esauriva nella commissione dei falsi in sé, come contestati nei capi di imputazione a b e c ma erano funzionalmente orientati a favorire l'ingresso di un numero peraltro elevato di extracomunitari. Esaustiva e sufficiente è infine la valutazione svolta dal giudice del riesame in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla necessarietà, allo stato, della detenzione intramuraria, attesa peraltro la genericità delle censure difensive sul punto. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.