Rapporto di causa ed effetto: il reato presupposto esclude la ricettazione

Il reato di ricettazione non è configurabile nei confronti di chi ha realizzato o concorso a realizzare il reato fiscale presupposto nel caso di specie, occultamento o distruzione di documenti contabili, ex art. 10, d.lgs. n. 74/2000 . Inoltre, non c’è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, poiché basta che non emerga la prova del contrario.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17360, depositata il 18 aprile 2014. Il caso. Il tribunale del riesame di Taranto confermava il sequestro preventivo disposto, nei confronti di un imputato, accusato del reato di ricettazione. I giudici individuavano come reato presupposto la violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 occultamento o distruzione di documenti contabili , avendo l’uomo venduto merce di provenienza illecita, in quanto comprata dal fornitore senza farsi rilasciare regolare fattura di vendita, consentendo così la possibilità di evadere le imposte sul reddito sul valore aggiunto da parte di chi fornisce la merce. L’imputato ricorreva in Cassazione, non comprendendo come si potesse configurare il reato presupposto di occultamento o distruzione di documenti contabili, non essendo stata emessa la fattura e non avendola lui mai ricevuta. Anche sostenendo il contrario, per cui avrebbe ricevuto la fattura emessa dal venditore, occultandola in seguito, si arriverebbe ad un errore di diritto, in quanto il ricorrente, in tale caso, avrebbe concorso nel reato presupposto e, come tale, non avrebbe potuto rispondere del reato di ricettazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il sequestro preventivo era stato disposto, sul presupposto della sussistenza del reato di ricettazione, sulla merce rispetto a cui l’indagato non aveva fornito la documentazione relativa all’acquisto. Il tribunale del riesame non aveva accolto l’interpretazione della difesa, secondo cui la condotta presupposta integrava, al massimo, un illecito amministrativo per l’acquisto in nero”. Al contrario, aveva affermato che il reato presupposto doveva individuarsi nell’occultamento o distruzione di documenti contabili, in quanto, vendendo merce comprata dal fornitore senza farsi rilasciare regolare fattura, veniva consentita la possibilità di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto da parte di colui che forniva la merce. Non imputabile per ricettazione. A giudizio della Cassazione, le irregolarità contabili sono diverse dalla distruzione o occultamento della documentazione, in modo da rendere impossibile la ricostruzione del volume di affari, in quanto questi ultimi reati sono caratterizzati dal dolo specifico della finalità di evasione e dalla lesione dell’interesse dello Stato alla trasparenza fiscale ed alla percezione dei tributi. Secondo i giudici di legittimità, il reato di ricettazione non è configurabile nei confronti di chi ha realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. In tema di ricettazione, non c’è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, poiché basta che non emerga la prova del contrario. Nel caso di specie, però, erano stati gli stessi giudici del riesame ad individuare il ricorrente come partecipe del reato fiscale presupposto. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso ed annullava, senza rinvio, il provvedimento di sequestro preventivo.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 febbraio – 18 aprile 2014, n. 17360 Presidente Casucci – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per Cassazione B.G. avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Taranto che ha respinto la richiesta di riesame da lui presentata avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 9 agosto 2013 dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto con riguardo al reato di ricettazione. Deduce che il provvedimento impugnato è in corso in violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus. Evidenzia che il Tribunale ha individuato come reato presupposto la violazione dell'art. 10. D.Lgs n. 74/2000 occultamento e distruzione di documenti contabili perché vendendo merce in nero ovverossia di provenienza illecita in quanto comprata dal fornitore senza farsi rilasciare regolare fattura di vendita viene consentita a monte la possibilità di evadere le imposte sul reddito sul valore aggiunto da parte di chi fornisce la merce . Rileva che non si comprende come si possa configurare il reato presupposto di occultamento o distruzione di documenti contabili considerato che, come ipotizzato dallo stesso tribunale dei riesame, la fattura di vendita non è stata emessa e non è mai stata ricevuta dal sottoscritto. Evidenzia che sostenere il contrario e quindi che la fattura emessa dal venditore fu da lui regolarmente ricevuta e poi occultata porterebbe ad un ulteriore palese errore di diritto in quanto il ricorrente avrebbe concorso nel reato presupposto e come tale non potrebbe rispondere del reato di ricettazione. Il ricorso è fondato. Il sequestro preventivo veniva disposto sul presupposto della sussistenza del reato di ricettazione a carico di B.G. con riguardo alla merce rinvenuta dalla Guardia di Finanza all'esito dell'ispezione disposta in data 12 luglio 2013 rispetto alla quale l'indagato non aveva fornito documentazione relativa all'acquisto. Il tribunale del riesame nel confermare il provvedimento di sequestro riteneva di non aderire alla ricostruzione fatta propria dalla difesa dell'indagato, che aveva sostenuto che la condotta presupposta poteva al più integrare un illecito amministrativo rappresentato dal cosiddetto acquisto in nero, ed affermava che il reato presupposto doveva individuarsi nella violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo numero 74 del 2000 occultamento o distruzione di documenti contabili , poiché vendendo merce in nero ovverossia di provenienza illecita in quanto comprata dal fornitore senza farsi rilasciare la regolare fattura veniva consentita la possibilità di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto da parte di colui che forniva la merce. Comunque, trattandosi per lo più di beni rappresentati da bevande alcoliche, anche in questo caso il reato presupposto era quello in materia di tutela dei monopolio di Stato. Ciò detto, premesso che sono da ritenersi differenti le irregolarità contabili, sanzionate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni art. 9 , e la distruzione o l'occultamento della documentazione in modo da rendere impossibile la ricostruzione del volume di affari o di redditi, caratterizzati dal dolo specifico della finalità di evasione e dalla lesione dell'interesse dello Stato alla trasparenza fiscale ed, in via mediata, alla percezione dei tributi, deve comunque rilevarsi che il reato di ricettazione non è configurabile nei confronti di chi ha realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. Se è vero che in tema di ricettazione non v'è bisogno della prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, bastando che non emerga la prova del contrario, deve rilevarsi che nel caso in esame è lo stesso argomentare dei giudici del riesame che individua il ricorrente come partecipe del reato fiscale presupposto. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio così come il provvedimento di sequestro del giudice per le indagini preliminari dei tribunale di Taranto con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro del GIP del Tribunale di Taranto e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Si provveda a norma dell'articolo 626 codice procedura penale.