Proprietà o disponibilità: condizioni essenziali per la confisca

La confisca per equivalente può essere esercitata anche su un bene solo nella disponibilità del condannato. Tuttavia, è necessario dimostrare tale disponibilità del bene da parte dell’imputato e che ci sia, eventualmente, discrasia con l’intestazione formale. Spetta, poi, al P.M. l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino tale discrasia. Infatti, la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell’indagato.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16426, depositata il 15 aprile 2014. Il caso. Il gip del tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’istanza, proposta da una donna, di revoca della confisca di un immobile, disposta con sentenza irrevocabile di pena nei confronti del suo ex compagno, condannato per associazione per delinquere. Secondo il gip, la prospettazione difensiva, secondo cui l’immobile era stato acquistato in comproprietà al 50% con l’ex compagno e utilizzando risparmi propri, era smentita dagli accertamenti della Guardia di Finanza, che riteneva la donna priva di redditi. In seguito, il gip rigettava l’opposizione proposta, assumendo che le allegazioni difensive non contenevano alcun elemento nuovo rispetto a quelle già esaminate in sede di esecuzione. La donna ricorreva in Cassazione, contestando al gip di aver richiamato integralmente alla motivazione dell’ordinanza opposta, non tenendo conto dei rilievi dedotti in sede di opposizione attività lavorativa ventennale, anticipo sul tfr , da cui constatare l’acquisto con proventi propri e di provenienza lecita. Valore corrispondente. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la confisca era stata disposta ai sensi dell’art. 11, l. n. 146/2006, secondo cui, qualora non sia possibile la confisca delle cose oggetto del reato, il giudice ordina la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto del reato. Il sequestro funzionale alla confisca per equivalente, nel caso in cui riguardi un bene in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l’intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile, mentre, negli altri casi, deve essere contenuto entro la quota di proprietà dell’indagato, su cui la successiva confisca opererà. Nozione di disponibilità. Per disponibilità, deve intendersi la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sul bene, per cui non è necessario che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, bastando che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi. Tale potere può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, i quali, a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse, oppure altrui. Di conseguenza, la nozione di disponibilità non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni in cui il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, anche se il medesimo esercita il proprio potere su di esso per il tramite di altri. Dimostrazione. È necessario, però, dimostrare tale disponibilità del bene da parte dell’imputato e che ci sia, eventualmente, discrasia con l’intestazione formale. Spetta, poi, al P.M. l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino tale discrasia. La possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell’indagato. Nel caso di specie, la ricorrente deduceva di aver comprato l’immobile in comproprietà al 50%, utilizzando proventi propri per accendere un mutuo fondiario. In più, in seguito alla rottura della relazione affettiva, l’immobile era stato da lei utilizzato in via esclusiva, previo accollo della percentuale di mutuo gravante sull’ex compagno. La donna deduceva, quindi, di essere terza estranea al reato rispetto alla quota d’immobile a lei formalmente intestata e di aver acquisito la disponibilità esclusiva dell’immobile a seguito della cessazione della relazione. Di conseguenza, lamentava che il provvedimento di confisca fosse stato disposto nei confronti di persona estranea al reato, senza che ricorressero le condizioni normative. Il gip non si era preoccupato, però, neanche di verificare se la disponibilità, da parte dell’ex compagno della quota formalmente intestata alla ricorrente fosse stata accertata nel giudizio di cognizione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 febbraio – 15 aprile 2014, numero 16426 Presidente Fiale – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Il GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza in data 27.12.2011, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di S. Silvia di revoca, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p., della confisca dell’unità immobiliare sita in Appiano Gentile CO , disposta, ai sensi dell’articolo 11 L.16.3.2006 numero 146, con sentenza irrevocabile di applicazione pena, resa in data 10.6.2009 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di R.M., per i reati di cui agli articolo 416 c.p. e 40 D.L.vo 504/95, aggravati ai sensi dell’articolo 4 L.146/2006. Assumeva il GIP che la prospettazione difensiva secondo cui l’immobile era stato acquistato in comproprietà al 50% con l’ex compagno R., utilizzando risparmi propri e con l’aiuto economico della madre, era smentita dagli accertamenti della G.d.F., secondo cui la S. risultava come il R. priva di redditi, sicchè l’acquisto non poteva che essere avvenuto con i proventi dell’attività illecita del secondo. Il GIP, con ordinanza in data 17.1.2013, rigettava l’opposizione proposta ex articolo 667 co.4 c.p.p., assumendo che le allegazioni ed argomentazioni difensive non contenevano alcun aliquid novi rispetto a quelle già esaminate in sede di incidente di esecuzione e condivisibilmente disattese. 2. Ricorre per cassazione S.S., denunciando, con il primo motivo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il GIP, riportandosi integralmente alla motivazione dell’ordinanza opposta, non ha tenuto conto dei rilievi dedotti in sede di opposizione e delle allegazioni documentali prodotte. Né si comprende da quali elementi il GIP abbia tratto il convincimento che non si trattava di elementi nuovi. La ricorrente aveva, con l’opposizione, evidenziato che svolgeva attività lavorativa da vent’anni presso la società Ratti s.p.a. e quindi ben prima degli anni 2005-2007 oggetto di verifiche, ed aveva documentato i redditi percepiti. Era stato provato, inoltre, che, nel maggio 2006, la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto un anticipo sul trattamento di fine rapporto per complessivi euro 9.600,00, per provvedere al pagamento delle rate del mutuo fondiario acceso contestualmente all’atto di acquisto dell’immobile per euro 155.000,00 . Risultava, quindi, dimostrato che l’immobile oggetto di confisca era stato acquistato con proventi propri e di provenienza lecita. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 676 c.p.p. Stante le produzioni documentali, il Giudice avrebbe dovuto rimettere, a norma dell’articolo 676 co.2 c.p.p., al Giudice civile l’accertamento sulla proprietà dell’immobile. Il disposto provvedimento di confisca costituisce lesione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito. Con il terzo motivo denuncia l’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 240 c.p La confisca è stata applicata nei confronti di un soggetto estraneo alla vicenda processuale. Sussistevano, come documentalmente dimostrato, le condizioni di cui all’articolo 240 comma 3 c.p. per escludere la possibilità di confisca. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. La confisca è stata disposta ai sensi dell’articolo 11 L.146/2006. Tale norma prevede che per i reati di cui all’articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il Giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo. . Secondo la giurisprudenza di questa Corte il sequestro funzionale alla confisca per equivalente articolo 11 L.146/2006 quando riguardi un bene in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l’intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, deve essere contenuto entro la quota di proprietà dell’indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare cfr. Cass.penumero sez. 3 numero 6894 del 27.10.2011 . Viene quindi in rilievo la nozione di disponibilità , potendo, pacificamente, la confisca riguardare beni anche formalmente intestati a terzi il problema è stato esaminato soprattutto in relazione alla confisca ex articolo 322 ter c.p. . Le pronunce rese in proposito non sempre sono univoche. Con la sentenza di questa Sezione 3 numero 15210 dell’8.2.2012 veniva confermato il principio, già enunciato dalla sentenza della sez. 1 numero 11732 del 9.3.2005, secondo cui per disponibilità deve intendersi la relazione effettuale del condannato con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. La disponibilità coincide, pertanto,con la signoria di fatto sulla res indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dà l’articolo 1140 cod. civ. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la disponibilità degli stessi. Ovviamente tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, che a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse detenzione qualificata o nell’interesse altrui detenzione non qualificata . Sicché la nozione di disponibilità non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri cfr. Cass. penumero sez. 1 numero 6813 del 17.1.2008 . Viene, cioè, in rilievo e legittima il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente la interposizione fittizia, vale a dire quella situazione in cui il bene, pur formalmente intestato a terzi, sia nella disponibilità effettiva dell’indagato o condannato. Si è così ritenuto che, ai fini dell’operatività della confisca per equivalente prevista dall’articolo 322 ter cod. penumero e, di riflesso, della possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro preventivo dei beni che possono formarne oggetto, il requisito costituito dalla disponibilità di tali beni da parte del reo non viene meno nel caso di intervenuta cessione dei medesimi ad un terzo con patto fiduciario di retrovendita Cass. penumero sez. 2 numero 10838 del 20.12.2006 che le somme di denaro, depositate su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, in quanto quest’ultimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori articolo 1289 c.c. o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante articolo 1834 c.c. Cass. penumero sez. 3 numero 45353 del 19.10.2011 che il sequestro può riguardare anche un bene in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo Cass. sez. 3 numero 6894 del 27.1.2011 o un bene facente parte del fondo patrimoniale familiare Cass. sez. 3 numero 18527 del 3.2.2011 . Anche più di recente è stato ribadito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può ricadere su beni anche solo nella disponibilità dell’indagato, per essa dovendosi intendere la relazione effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà Cass. penumero sez. 2 numero 22153 del 22.2.2013 . È necessario, però, che venga dimostrata la disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell’indagato e che quindi vi sia discrasia con la intestazione formale. Incombe al P.M., poi, l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino siffatta discrasia Cass. sez. 2 numero 17287 del 23.3.2011 . La possibilità, ai fini della sussistenza del periculum di cui all’articolo 321 c.p.p., di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento penale, impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione Cass. penumero sez. 6 numero 27340 del 16.4.2008 . 3. Tanto premesso, come si dà atto nell’ordinanza del GIP del 27.2.2011, la S. con la richiesta proposta ex articolo 676 c.p.p. aveva dedotto che illegittimamente la confisca era stata disposta anche in relazione alla quota di sua proprietà. L’immobile infatti era stato acquistato in comproprietà al 50%, utilizzando proventi propri ed avvalendosi dell’aiuto della madre per accendere un mutuo fondiario e che, all’esito dell’interruzione del legame affettivo con il R., era stato utilizzato in via esclusiva, previo accollo della percentuale di mutuo gravante sull’ex convivente. La ricorrente, cioè, non solo deduceva di essere terza estranea a reato rispetto alla quota dell’immobile a lei formalmente intestata, ma assumeva di avere acquisito la disponibilità esclusiva dell’immobile medesimo a seguito della cessazione della relazione. Lamentava, pertanto, che il provvedimento di confisca fosse stato disposto nei confronti di persona estranea al reato, senza che ricorressero le condizioni previste dalla normativa vigente. Il GIP, sbrigativamente, rigettava la richiesta, assumendo che la prospettazione difensiva era smentita dalle indagini della G.d. F. di Napoli e che l’immobile doveva ritenersi acquistato con i proventi dell’attività delittuosa posta in essere dal R. risultando che, all’epoca, sia il R. che la S. erano sprovvisti di redditi di provenienza lecita . Il GIP, invero, non si preoccupava neppure di verificare se la disponibilità, da parte del R., della quota formalmente intestata alla S. fosse stata accertata nel giudizio di cognizione. E si limitava ad affermare, genericamente, che le deduzioni difensive erano smentite dalle indagini. 3.1. Altrettanto apodittica è la motivazione dell’ordinanza impugnata . Con opposizione ex articolo 667 comma 4 c.p.p. e con la corposa documentazione allegata, nonché con memoria successiva, venivano mosse censure specifiche all’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della confisca in merito a al reddito di S. Silvia b all’aiuto economico della madre Maesani gole c all’ipotesi di riciclaggio. Si assumeva quindi che, come emergeva dalla documentazione allegata, la quota del 50% dell’immobile era stata acquista con redditi leciti della S. e che non si trattava di intestazione fittizia e che, comunque, il R. non aveva la disponibilità anche della quota non di sua proprietà Nonostante tali articolati rilevi, il GIP ha rigettato l’opposizione proposta ex articolo 667 co.4 c.p.p. in base al semplice assunto che non era stato addotto alcun aliquid novi rispetto a quanto già dedotto in sede di incidente di esecuzione e che la motivazione dell’ordinanza opposta, pienamente condivisibile, conteneva diffusamente si è visto, invece, come anche la motivazione dell’ordinanza 27.12.2011 non affrontasse minimamente il problema della disponibilità le ragioni della ritenuta necessità del mantenimento della confisca. 4. L’ordinanza impugnata va, pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame allo stesso GIP che, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni, motiverà adeguatamente, alla luce dei principi in precedenza esposti, in ordine alla proposta opposizione. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore.