Niente mantenimento per moglie e figlia: nessuna giustificazione per un marito povero a giorni alterni

L’incapacità economica, intesa come impossibilità dell’obbligato di far fronte agli adempimento sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento, e deve concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti. Inoltre, tale condizione non momentanea deve essere documentata con rigore da chi la prospetta.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16450 del 15 aprile 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Bari condannava un uomo per il reato di violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata, mediante il mancato versamento dell’assegno di mantenimento fissato giudizialmente. Tale condotta non poteva trovare giustificazione a meno che la dedotta incapacità economica non fosse stata assoluta e non ascrivibile a sua colpa. L’uomo ricorre per cassazione, lamentando la mancata verifica, da parte dei Giudici, di un reale stato di bisogno della moglie che, comunque, disponeva di capacità economiche per la propria sussistenza, grazie anche all’aiuto dei sui genitori con cui viveva. Inoltre, la Corte territoriale aveva posto a suo carico, in modo illogico e contraddittorio, l’onere di provare un’assoluta impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. L’impossibilità dell’obbligato deve essere assoluta e non momentanea. Il ricorso è privo di pregio l’incapacità economica, intesa come impossibilità dell’obbligato di far fronte agli adempimento sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento, e deve concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti. Inoltre, tale condizione non momentanea deve essere documentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore o, comunque, essere oggetto di precisa e circostanziata allegazione. Nessuna attenuante. La condotta dell’imputato non può quindi essere in alcun modo giustificata, considerati anche il modestissimo ammontare dell’assegno e la personalità dell’obbligato, gravato da precedenti penali e non incline a nessuna dimostrazione di resipiscenza. Conclusivamente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 marzo – 15 aprile 2014, n. 16450 Presidente Garribba – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava quella emessa dal Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Barletta il giorno 08/06/2010, che aveva condannato T.S. alla pena di sei mesi, condizionalmente sospesa, per il reato di violazione continuata degli ob blighi di assistenza familiare di cui agli artt. 81 cpv., 570 cod. pen., contestatogli per avere fat to mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata, mediante il mancato versamento dello assegno di mantenimento fissato giudizialmente nell’importo di € 140,00. Reputava la Corte territoriale di dover confermare le valutazioni espresse nella sentenza di pri mo grado alla cui motivazione faceva rinvio per relationem, osservando in aggiunta che la con dotta accertata rientrava nella fattispecie contestata, giacché l’appellante - per sua stessa am missione - aveva omesso di corrispondere con regolarità e per intero l’assegno di mantenimen to, essendosi limitato a versare la sola parte spettante alla figlia e non anche quella oggetti vamente modesta fissata nella misura di 140 Euro in favore della moglie separata osservava, inoltre, che la dedotta incapacità economica dell’obbligato avrebbe potuto assumere valore di esimente solo ove fosse stata i carattere assoluto e non ascrivibile a sua colpa. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso l’imputato, prospettando due motivi di censura ed in particolare a inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b cod. proc. pen. in relazione all’art. 570 cod. pen. per avere la Corte territoriale omes so di verificare se la beneficiata fosse rimasta priva dei mezzi di sussistenza e se ciò avesse comportato un suo reale stato di bisogno. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, si deduce da un lato che non sussiste il reato de quo quando il soggetto beneficiato dell’assegno di mantenimento disponga comunque di capacità economiche sufficienti per la propria sussistenza e dall’altro che non è possibile correlare l’affermazione di responsabilità alla mera violazione degli obblighi posti a carico del soggetto in sede di giudizio separazione per sonale, condotta che dovrebbe, infatti, essere qualificata come mero inadempimento civile, ravvisabile nell’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 433 cod. civ. b mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale ritenuto di spettanza dell’imputato la dimo strazione di essersi trovato incolpevolmente nell’assoluta impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, tanto da non essere stato in grado di versare alcunché per contribuire alle esigenze di vita della moglie separata si deduce, altresì, che non sono state considerate le condizioni soggettive della beneficiata percettrice di retribuzione lavorativa pari ad € 400,00 e coabitante con i genitori, in grado di fornirle concreto sostegno economico e che non è stata adeguatamente giustificata la mancata concessione delle attenuanti generiche. A dimostra zione del carattere contraddittorio della motivazione si deduce, infine, che la Corte territoriale ha argomentato in ordine al carattere ostativo dei precedenti penali dell’imputato ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, confermando tuttavia la decisione di primo grado che quel beneficio aveva, invece, concesso. Considerato in diritto 2. Il ricorso non può trovare accoglimento perché entrambi i motivi appaiono manifestamente infondati e quindi inammissibili. 2.1 Il primo motivo è palesemente privo di fondamento a fronte dell’ampia, completa ed inec cepibile argomentazione svolta dai giudici di merito. Per costante giurisprudenza di questa sezione, l’incapacità economica, intesa come impossibili tà dell’obbligato di fare fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere ‘asso luta’, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell’inadempimento e deve altresì concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti ex p/urimis v. in tal senso Cass. sez. 6, sent. del 21/09/2001, Mangatia sez. 6 del 07/05/1998, Giannet ti Sez. 6 del 5/10/1998, Genova . Inoltre, tale ‘condizione non momentanea’ deve essere do cumentata con rigore da chi la prospetta in termini di forza maggiore o comunque essere og getto di precisa e circosT.ata allegazione sez. 6 dei 22/09/2000, Atzori , nella specie non rinvenibile, come illustrato adeguatamente dalla Corte territoriale, con valutazioni ragionevoli e come tale non meritevoli di censura tale giurisprudenza è stata, inoltre, riaffermata anche da sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, M.A., successiva alla decisione citata dal ricorrente Cass. Sez. 6 n. 36190/2010 . 2.2. Il secondo motivo appare parimenti palesemente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui le condizioni soggettive del soggetto beneficiato dell’assegno di mantenimento non potessero fungere da esimente dell’onere gra vante a carico del T., sia per i motivi anzidetti, sia in ragione del modestissimo ammontare dell’assegno € 140,00 mensili , in linea del resto con quello che il ricorrente ha peraltro conti nuato a versare in favore della figlia minorenne € 160,00 la Corte ha inoltre adeguatamente motivato sul punto del mancato riconoscimento all’imputato delle attenuanti generiche, corre lato sia alla sua personalità di soggetto gravato da precedenti penali, sia all’assenza di segni di resipiscenza dalla condotta illecita. Quanto, infine, alla censurata contraddittorietà della motivazione sul punto della denegata con cessione del beneficio della sospensione, asseritamente contrastante con la decisione di confer mare la decisione di prime cure che il beneficio aveva concesso, il principio affermato in genere dalla giurisprudenza di questa Corte è che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, deve affermarsi la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, regola peraltro ampiamente derogata allor quando, tenendo conto del caso specifico, dalla pregnanza delle argomentazioni della motiva zione, vengano tratti significativi elementi della diversa ed effettiva volontà del giudice ci s limita a citare Cass. sez. 3 n. 19462 del 20/02/2013, Dong, Rv. 255478 ultima fra le numerosi decisioni massimate sul punto . Nel caso di specie, tuttavia, deve mantenersi fermo il principio anzidetto, dal momento che ne confermare la sentenza impugnata, la Corte territoriale ha evidentemente considerato anche l’accordata concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., risolvendosi la parte motivi apparentemente contrastante in un tipico ‘lapsus ca/ami’ insuscettibile di arrecare alcun nocu mento alla posizione dell’imputato che si è visto confermare il beneficio ne deriva, dunque, li carenza di un reale interesse dei ricorrente a far valere la dedotta contraddittorietà. 3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., l& lt condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cas sa per le ammende che si stima equo determinare in € 1.000,00 mille . P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.