Molteplici prove ma solo una decisiva: ammanco minimo, appropriazione indebita inesistente

L’amministratore di condominio non è condannabile per appropriazione indebita se i presunti ammanchi sono di entità trascurabile e riguardano voci contestate.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16209 del 14 aprile 2014. Il fatto. Il Tribunale di Palermo dichiarava un’amministratrice di condominio responsabile di appropriazione indebita e la condannava a tre mesi di reclusione. Dopo una vicenda processuale complessa, caratterizzata da ben due interventi della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Palermo assolveva la donna in quanto, dalla perizia effettuata, risultava che non vi era stata alcuna appropriazione ma solo voci contestate per importi assolutamente secondari. Violato il principio di legalità della prova. Il difensore della parte civile ricorre per cassazione, contestando la violazione delle norme processuali in ordine al principio di legalità della prova in particolare, ad essere stato violato è l’art. 526 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice non possa utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimante acquisite nel dibattimento. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe emesso una sentenza di assoluzione alla luce di una sola delle perizie disposte, non tenendo in conto le divergenze rispetto ai dati emergenti dalle altre e sulla base dell’assunto secondo cui l’importo esiguo dell’ammanco esclude la configurazione del reato. Sentenza annullabile solo se la prova illegittima è stata determinante nel ragionamento giudiziale. Le censure sono prive di fondamento per quanto riguarda le perizie effettuate e non prese in considerazione, premesso che il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere dalla decisione, è vero anche che la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale. Nella fattispecie, una delle perizie non considerate porta ad escludere la sussistenza di un chiaro ed univoco quadro probatorio dal quale desumere la responsabilità dell’imputata. Spiegate le ragioni della preferenza di una sola delle perizie. La Corte territoriale, peraltro, ha logicamente e congruamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover preferire le conclusioni di un esperto rispetto alle altre precedentemente svolta da altri periti e consulenti il primo, pur rilevando un ammanco pari a circa un milione di lire, ha finito per concludere che esso non è conseguenza di condotte di appropriazione indebita di somme da parte dell’imputata e ciò ha trovato conferma nelle altre circostanze emergenti negli atti. Conclusivamente, il ricorso non può che essere respinto.

Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza 11 dicembre 2013 – 14 aprile 2014, n. 16209 Presidente Gentile – Relatore Cervadoro Svolgimento del processo Con sentenza del 1.6.2004, il Tribunale di Palermo dichiarò C.G. responsabile del delitto di cui all'articolo 646 c.p. appropriazione indebita di circa venti milioni di lire, quale amministratrice del Condominio di omissis dal 1996 e, quale contabile, dal 1997 al marzo 1998 , e la condannò alla pena di mesi tre di reclusione e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile. Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputata, e la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 29.1.2007, confermava la decisione di primo grado. Tale decisione veniva annullata con sentenza del 10.7.09 dalla Corte di Cassazione, non avendo la Corte di merito adeguatamente spiegato perché gli accertamenti dei periti R. e C. sui quali si fondava il giudizio di responsabilità dovevano ritenersi maggiormente attendibili di quelli del prof. P. , nominato nella fase di appello, che aveva ridotto a circa un milione di lire l'ammanco di cassa. Con sentenza in da 3.11.2010, la Corte d'Appello di Palermo in riforma della pronuncia di primo grado assolveva la C. dal reato ascrittole, facendo proprie le argomentazioni della perizia P. e ritenendo poi che quell'ammanco, per un importo così limitato come valutato da tale ultimo perito, pari cioè a un solo milione di lire, potesse rientrare in uno scompenso fisiologico, e così non fosse indice di dolo. Avverso tale sentenza di assoluzione proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale e la parte civile e la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 12.7.2011 annullava anche la seconda pronuncia della Corte d'Appello di Palermo, rilevando, in primo luogo, che anche un piccolo ammanco di cassa poteva costituire un'ipotesi di appropriazione indebita e ritenendo, in secondo luogo, che acriticamente il giudice di secondo grado si fosse appiattito sulle conclusioni dell'ultima perizia, quella del prof. P. svolta nel corso del primo giudizio d'appello. Con sentenza del 5.11.2012, la Corte d'Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dell'1.6.2004, assolveva quindi C.G. dal reato di appropriazione indebita perché il fatto non sussiste, in quanto non vi era dubbio - così come ricostruiti i fatti - che la perizia P. avesse fornito adeguata spiegazione delle ragioni delle conclusioni totalmente difformi, e che non evidenziavano alcuna appropriazione ma solo voci contestate per importi assolutamente secondari. Ricorre per cassazione il difensore della parte civile, deducendo 1 la violazione ed errata applicazione degli articolo 191 e 526 c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e mancanza e manifesta illogicità della motivazione articolo 606 lett. c ed e c.p.p. . La Corte di merito nel sostenere che i consulenti dell'imputata M. e N. hanno concordemente concluso per l'assenza di qualsiasi condotta distruttiva a vantaggio della C. sottolineando come erano varie le poste regolarmente pagate e non altrettanto regolarmente iscritte ha violato le norme processuali in ordine al principio di legalità della prova. L'elaborato peritale del Dott. N. , infatti, non è mai stato acquisito nel dibattimento. È stato pertanto violato l'articolo 526 c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice non possa utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento 2 erronea applicazione dell'articolo 646 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'articolo 606, co. 1, lett. b ed e c.p.p Travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione emergente da altri atti del processo specificamente indicati. Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono contraddette dalla stessa Corte, quando sottolinea l'incertezza derivante dalla difformità delle conclusioni cui sono pervenuti i quattro tecnici chiamati ad esaminare le scritture condominiali, e quindi mette in risalto esclusivamente la perizia del prof. P. , limitandosi a screditare la perizia del Dott. C. , consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di primo grado, e nulla affermando in relazione alle altre due perizie. La Corte di merito ha limitato la valutazione delle risultanze probatorie alla sola perizia del prof. P. e, alla luce delle divergenze emerse rispetto alle altre perizie, ha ritenuto di poter emettere una pronuncia di assoluzione sul presupposto dell'incertezza in ordine al quantum . Tuttavia la circostanza che la somma distratta dall'amministratrice fosse minore rispetto a quella quantificata negli altri elaborati peritali non avrebbe dovuto implicare automaticamente l'irrilevanza penale del fatto e, soprattutto, non avrebbe dovuto condurre alla revoca delle statuizioni civili. La Corte ha poi omesso di dare un'esaustiva e logica spiegazione delle ragioni che hanno giustificato la scelta di avvalorare le conclusioni cui è pervenuto il prof. P. , e ciò nonostante che ogni verifica contabile avesse accertato comunque una divergenza nei rendiconti 3 violazione ed errata applicazione dell'articolo 627 c.p.p., mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato articolo 606 lett. b c ed e c.p.p. . La Corte territoriale ha escluso ogni responsabilità della C. senza attenersi a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio del 12.7.2011, e ha riproposto sotto altra veste lo stesso epilogo cui era pervenuta la sentenza annullata 4 violazione ed errata applicazione dell'articolo 538 c.p.p. Inosservanza delle norme processuali. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato articolo 606 lett. c ed e c.p.p. . I giudici di merito hanno omesso di statuire sulle richieste risarcitorie nonché di rimettere le parti innanzi al competente giudice, nonostante emerga ictu oculi la responsabilità della C. , in quanto come ritenuto da questa Corte cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 36022/2011 il delitto di appropriazione indebita non può essere escluso unicamente in ragione dell'importo esiguo dell'ammanco. Non si possono infatti trascurare le innumerevoli spese che non hanno trovato supporto nella documentazione, dalle quali emerge con palmare evidenza l'ammanco di cassa imputabile all'imputata versamenti effettuati a favore del portiere addebitati per importi superiori annotazione come uscita di cassa anziché come entrata l'estinzione di un libretto bancario doppia registrazione di quattro fatture di gasolio . Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. In data 25.7.2013, il difensore della C. deposita memoria difensiva, rilevando che la C. è stata amministratrice del Condominio ricorrente per un solo anno, essendole succeduto il 31.3.2007 D.C.O. , coimputato assolto. All'epoca dei fatti circa 16 anni fa pur non essendo obbligatorio tenere le scritture contabili il comportamento dell'imputata è stato trasparente, e dagli atti acquisiti successivamente alla perizia del Dott. C. è emerso che tutte le operazioni effettuate erano legittime. Chiede pertanto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, o in subordine venga rigettato. Con memoria in data 25.11.2013, il difensore del Condominio ricorrente nel riportarsi integralmente a quanto sostenuto in ricorso, evidenzia che la Corte ha effettuato una non consentita parcellizzazione della prova senza annettere all'esame totalizzante ed unitario del compendio probatorio la dovuta valenza accusatoria. La sentenza di assoluzione si fonda su una ratio decidendi che, oltre a rappresentare vistose violazioni sia dei canoni sostanziali che di quelli processuali, evidenzia una grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento della decisione di colpevolezza, in un quadro espositivo graficamente e logicamente sconnesso, caratterizzato da percorsi frammentari e illogici. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione cfr. Cass. Sez. II, Sent. n. 14665/2013 Rv. 255786 , e pertanto ben poteva la Corte non provvedere in ordine alla eccezione di inutilizzabilità della relazione di consulenza del Dott. N. , ribadita anche nel nuovo giudizio d'appello, rileva il Collegio che è principio consolidato in giurisprudenza che la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento cfr. Cass. Sez. U, Sent. n. 16/2000 Rv. 216249 . Nella fattispecie, la prova contestata l'elaborato del Dott. N. mai acquisito nel dibattimento è elencata al n. 8 a pagina 5 della sentenza tra le circostanze e le considerazioni che escludono la sussistenza di un chiaro ed univoco quadro probatorio dal quale desumere la responsabilità dell'imputata i consulenti dell'imputata M. e N. hanno concordemente concluso per l'assenza di qualsiasi condotta distruttiva a vantaggio della C. sottolineando come erano varie le poste regolarmente pagate e non altrettanto regolarmente iscritte, tra le quali ancora i contributi previdenziali del portiere che facevano certamente prospettare l'esistenza di ammanchi solamente contabili e non frutto di effettivi illeciti . La consulenza del Dott. N. , menzionata peraltro unitamente a quella regolarmente acquisita dell'altro consulente, non si è rivelata invero determinante ai fini della decisione, in quanto non essenziale e inserita peraltro, a corollario delle argomentazioni in ordine alle conclusioni della perizia del prof. P. , tra ben altre nove circostanze e considerazioni ben più significative. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente pur avendo formalmente denunciato l'erronea applicazione della norma di cui all'articolo 646 c.p., la violazione delle regole in materia di valutazione della prova e il vizio di motivazione in relazione alla preferenza attribuita alla relazione del prof. P. , ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse e ciò non è consentito in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione da parte del ricorrente di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenuta più adeguata Cass., Sez. un., 2 luglio 1997, Dessimone questo valendo, in particolare, relativamente alla valutazione sull'attendibilità e valenza dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione. In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di illogicità, non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddicono o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo. Cosicché le doglianze del ricorrente, laddove censurano la congruità dell'argomentare del giudicante, non possono trovare accoglimento, perché presupporrebbero una rinnovazione complessiva di tutto il materiale probatorio, qui non consentita. La Corte territoriale ha sottoposto ad adeguata analisi le conclusioni della perizia P. , e ha logicamente e congruamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover preferire tali conclusioni rispetto alle altre precedentemente svolte dagli altri periti e consulenti, rilevando che il perito ha con precisione indicato le ragioni delle conclusioni difformi, in particolare la mancata valutazione da parte del Dott. C. , nominato dal primo giudice, del passaggio di consegne fra il precedente amministratore L.P. e la C. datato 31.3.1996, e nel quale vengono annotati i saldi dei vari conti correnti intestati al condominio oltre le altre somme in cassa. Evidenzia, quindi, il giudice d'appello che il perito, pur rilevando un ammanco pari a circa un milione di lire, ha rilevato a riguardo che tale ammanco non è conseguenza dell'accertamento di condotte di appropriazione concreta di somme da parte dell'imputata, quanto della contestazione e non riconoscimento da parte dello stesso perito di alcuni costi elencati a pag. 6 della perizia integrativa, costituiti da alcuni pagamenti e due fatture Enel il cui importo, pur contabilizzato dalla imputata, ammonta a 664.000 lire, sicché il supposto ammanco arbitrario, se detratte tali somme, si ridurrebbe ancor di più ad un importo assolutamente insignificante e che certamente può trovare giustificazione in pagamenti effettuati senza rilascio di fatture o ricevute e neppure contabilizzati perché di modestissimo valore nel corso di due anni 1996 e 1997 v. pag. 4 della sentenza impugnata . D'altra parte le conclusioni del perito trovano conferma nelle altre circostanze emergenti dagli atti e riportate anche nella sentenza di primo grado l'imputata non ha ricevuto neppure tutte le somme dal precedente amministratore indicate nel rendiconto finale poiché nei primi tre mesi erano state effettuate altre spese che avevano ridotto l'importo della cassa a soli 6.600.000 lire punto 5 ai passaggi di consegne sia dal precedente che al successivo amministratore non corrispondono verbali od altre attestazioni di trasferimento di somme di danaro sicché non è certo né quanto la C. abbia ricevuto né quanto la stessa abbia consegnato punto 2 in quegli anni non vi era obbligo di precisa contabilizzazione di qualsiasi spesa sicché le stesse venivano annotate per semplice comodità e non può essere escluso, ed anzi appare più che probabile, che altri pagamenti siano stati effettuati senza pezze d'appoggio punto 3 lo stesso consulente del Pubblico Ministero R. e l'istruzione dibattimentale hanno provato che la C. ha effettuato, quando era amministratrice, il pagamento della rata assicurativa pur non iscrivendola tra il passivo e così dato dimostrazione che gli ammanchi potevano certamente corrispondere a pagamenti non contabilizzati punto 7 il fondo cassa accumulato per il rifacimento della facciata pari ad oltre 15 milioni di lire era stato regolarmente restituito punto 9 il totale pari a lire 26.070.300 che risultava consegnato alla C. secondo il verbale di consegna tra la stessa ed il precedente amministratore L.P. comprendeva anche 17.518.735 lire di somme arretrate da riscuotere dai condomini che, trattandosi di crediti, per quanto iscrivibili all'attivo non erano somme trasmesse all'imputata punto 10 . E quanto alla supposta duplicazione delle quattro fatture riguardanti le spese di riscaldamento dell'anno 1996 ed annotate nei primi mesi del 1997, non si è però in alcun modo appreso se a tale duplicazione sia corrisposto un duplice pagamento con beneficio delle società tornitrici, ovvero se tali pagamenti siano mai stati effettuati e soprattutto se a tali annotazioni siano corrisposte condotte di appropriazione di somme corrispondenti da parte dell'imputata sicché anche sotto tale profilo la condotta rimane priva di adeguato riscontro probatorio pag. 5 della sentenza impugnata . 3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato la violazione dell'articolo 627 c.p.p. in quanto i giudici di merito avrebbero escluso ogni responsabilità della C. senza attenersi a quanto affermato dalla Corte di Cassazione ed, in particolare, senza operare un'attenta valutazione delle divergenze in ordine al quantum emergenti dalle perizie, riproponendo lo stesso epilogo cui era pervenuta nel precedente giudizio ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse e ciò non è consentito in questa sede. 4. Lo stesso dicasi per il quarto motivo, con il quale si muovono le medesime doglianze anche se in relazione alla omessa statuizione sulle richieste risarcitorie, logica conseguenza dell'assoluzione con formula ampiamente liberatoria. A tale riguardo è sufficiente osservare che la Corte ha assolto la C. non in considerazione del diverso e minore importo del presunto ammanco, bensì in considerazione della mancanza di prova circa l'appropriazione di somme da parte della medesima. In ragione dell'infondatezza di alcuni motivi e dell'inammissibilità di altri, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte civile che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.