Ritardo psico-motorio per la figlia, madre presa totalmente dalla gestione della macelleria: niente domiciliari per il padre

Quadro familiare complesso, ma ciò non basta all’uomo per vedere accolta la propria richiesta confermata, quindi, la custodia in carcere. Decisiva l’età della bambina, superiore a quella prevista dalla norma. Da escludere una interpretazione analogica straordinaria.

Buon senso e flessibilità da un lato, normativa e applicazione dall’altro alla fine il ‘dilemma’ si scioglie coll’impossibilità della interpretazione analogica” della regola speciale con cui è possibile concedere eccezionalmente i domiciliari per garantire assistenza adeguata alla prole della persona detenuta in carcere. Ciò significa che tale visione è applicabile solo in caso di figli di età inferiore ai 3 anni, e non è ‘estensibile’ anche a situazioni di emergenza – come in questa vicenda – con figlio con più di 3 anni, ma in condizioni fisiche davvero precarie. Cass., sent. n. 16288/2014, Prima Sezione Penale, depositata il 14 aprile Emergenza a casa. A chiedere la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari è un uomo. Egli motiva la propria domanda spiegando che la moglie , a causa della propria attività commerciale – una macelleria, per la precisione –, è impossibilitata a prestare le cure necessarie in favore della figlia, di età superiore ad anni 6 ma affetta da ritardo psicomotorio . Ma prima il Giudice delle indagini preliminari e poi i giudici del Tribunale respingono la richiesta. Custodia cautelare in carcere confermata, dunque. Per i giudici, in sostanza, nonostante la visione proposta dall’uomo, la situazione descritta non è equiparabile a quella prevista normativamente per tutelare la prole . Detto in maniera chiara, non è ipotizzabile l’ applicazione analogica della norma invocata dall’uomo. Carcere confermato. E anche in terzo grado – nonostante l’uomo ribadisca il carattere assoluto dell’impedimento materno ad accudire la figlia gravemente malata, e, per questo, cronicamente non autosufficiente – viene ribadito il ‘niet’ alla richiesta di ‘trasformare’ la custodia in carcere in arresti domiciliari . Nodo gordiano è valutare se sia legittima una interpretazione analogica della norma di riferimento, la quale contempla, tra i requisiti legittimanti la sua applicazione, l’assistenza necessaria in favore di prole di età non superiore a 6 anni, mentre in questa vicenda la minore ha un’età superiore a quella indicata dalla norma . Ebbene, secondo i giudici del Palazzaccio una interpretazione analogica della norma – secondo cui non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputato sia un padre, qualora la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole” – non è legittima, vertendosi in ipotesi di normativa eccezionale, in quanto tale non analogicamente interpretabile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge . Ciò anche perché, spiegano i giudici, il provvedimento è finalizzato a garantire ai figli l’assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e, soprattutto, psichica .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 marzo – 14 aprile 2014, n. 16288 Presidente Giordano – Relatore Bonito Ritenuto in fatto e Considerato in diritto 1. Con ordinanza del 16 settembre 2013 il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto da R.P. avverso il provvedimento con il quale il GIP del tribunale della stessa sede, il precedente 28 maggio, aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., co. IV. A sostegno della decisione il Tribunale del riesame osservava secondo assunto difensivo, nel caso in esame la moglie del R., N.A., verserebbe nella condizione di assoluta impossibilità a prestare le cure necessarie in favore della figlia A.J., di età superiore ad anni sei ma affetta da ritardo psicomotorio con cerebropatia ipossica perinatale , situazione questa da equiparare, ai sensi dell'art. 3 Cost., a quella del minore di anni sei l'applicazione analogica della norma di favore invocata è però illegittima, come da insegnamento giurisprudenziale, vertendosi, nella fattispecie, in ipotesi di norma eccezionale anche a voler aderire alla tesi difensiva non ricorre nel caso in esame alcuna condizione materna di impossibilità ad accudire la prole, dappoichè N.A. gestisce una esercizio commerciale di macelleria, condizione questa che le consente ampia libertà di movimento e di organizzazione lavorativa, se del caso tramite il ricorso ad ausiliari la minore da assistere, inoltre, ha un fratello universitario ed una sorella di dodici anni. 2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il R., assistito dal difensore di fiducia, in quale nel suo interesse sviluppa un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia violazione dell'art. 275 co. 4 c.p.p., e difetto di motivazione sul punto, in particolare osservando il Tribunale ha negato una interpretazione estensiva della norma di riferimento ponendone in evidenza la natura eccezionale, ma nel contempo, contraddittoriamente, ha argomentato nel senso che il ricorrente non avrebbe affatto provato il carattere assoluto dell'impedimento materno ad accudire la minore gravemente malata e per questo cronicamente non autosufficiente viceversa lo stato patologico della minore, in uno ad una attività lavorativa, necessaria per vivere, assorbente della intera giornata e non già per sole 39 ore settimanali come travisato dal Tribunale ed alla mancanza di altri aiuti familiari, dimostra di per sé la dedotta impossibilità assoluta il rilievo giudiziale circa la possibilità di assunzione di personale da impiegare nella macelleria è di per sé illogico, giacchè un onere economico questo insostenibile è comunque in violazione di legge imporre assunzione di personale senza verificarne la compatibilità economica il ricorrente ha altresì provato, documentalmente, l'inesistenza sul territorio di strutture pubbliche idonee ad accogliere la minore malata. 3. Il ricorso è infondato. 3.1 Appare utile premettere che, in tema di procedimento di appello de libertate , in ragione della natura pienamente devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dalla parte impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, cosicchè il thema decidendum proposto nell'atto di impugnazione deve coincidere con quello sottoposto al giudice a quo non possono pertanto con l'appello proporsi motivi del tutto nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, nè al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni neppure prese in esame dal giudice a quo Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, dep. 21/07/1999, Moledda, Rv. 214261 conformi n. 1596 del 1996, Rv. 204409 n. 25595 del 2006, Rv. 234417 cfr da ultimo Cass., Sez. I, 02/07/2012, n. 43913 . Consegue, applicando l'esposta lezione ermeneutica, che il tema del decidere è dato dalla valutazione della situazione di fatto e processuale prospettata dal ricorrente al fine di verificare la sussistenza o meno delle condizioni che rendono possibile l'applicazione alla fattispecie della disciplina di favore di cui all'art. 275 c.p.p. co IV, ed in particolare se, come richiesto dalla norma citata, non possa, nel caso in esame, essere mantenuta la custodia cautelare in carcere del padre perché assolutamente impedita, la madre, di prestare assistenza alla figlia affetta da patologie gravemente invalidanti ritardo psicomotorio con cerebropatia ipossica perinatale . Rispetto alla impostazione difensiva occorre però preliminarmente delibare se, nella fattispecie in esame, sia legittima una interpretazione analogica della norma di riferimento la quale, come è noto, contempla, tra i requisiti legittimanti la sua applicazione, l'assistenza necessaria in favore di prole di età non superiore a sei anni , mentre nella fattispecie la minore A.J., figlia del ricorrente, ha un età superiore a quella indicata nella norma. Orbene, come correttamente argomentato dal Tribunale, una interpretazione analogica dell'art. 275 c.p.p., co IV, non è legittima, vertendosi in ipotesi di normativa eccezionale, in quanto tale non analogicamente interpretabile al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge cfr. tra le tante sulla possibilità di ermeneusi analogica di norme ritenute eccezionali, Cass., Sez. 1, 15/01/2003, n. 5994 . Di qui l'insegnamento di questa corte di legittimità che giova di seguito riportare in tema di provvedimenti coercitivi, la ratio della limitazione al potere del giudice di scegliere la misura cautelare personale, introdotta dall'art. 5 legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'art. 275, quarto comma, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo casi eccezionali, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, va individuata nell'avvertita esigenza di garantire ai figli l'assistenza familiare in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro formazione fisica e, soprattutto, psichica, qual'è quello fino ai tre anni con il superamento di tale limite di età può, infatti, considerarsi concluso il primo e più importante ciclo formativo ed aperto uno nuovo, nel quale le esigenze della prole possono essere soddisfatte da un qualsiasi altro congiunto ed, all'occorrenza, dai pubblici istituti a ciò deputati. Non è pertanto consentito interpretare estensivamente la norma fino a ricomprendere nel divieto ivi previsto ulteriori ipotesi, non espressamente contemplate, in cui si deduca la necessità, da parte dell'indagato, di prestare assistenza a familiari diversi da quelli indicati nella disposizione predetta. In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la legittimità del provvedimento con il quale era stata respinta la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, avanzata sul presupposto della necessità, da parte dell'indagato, di assistere un figlio portatore di handicap e perciò bisognevole di cure continue Cass., Sez. II, 14/02/1996, n. 795, rv. 204766 Cass., Sez. I, 12/02/2001, n. 16601 e, da ultimo, in ipotesi anch'essa sovrapponibile a quella per cui è causa, Cass., sez. V, 13.3.2013, n. 31226, rv. 256589 . L'inapplicabilità della norma di favore alla fattispecie in esame assorbe ogni altra questione circa la ricorrenza o meno in essa del requisito dell'assoluto impedimento materno ad accudire la minore. 4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p